“PER IL CONSIGLIO DI STATO LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL CONTRASSEGNO ELETTORALE GIUSTIFICA LA RICUSAZIONE DELLA LISTA”. SENTENZA n. 6371/2021

21.09.2021

                                              A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: ELEZIONI -  CONTRASSEGNO ELETTORALE -  DPR N. 570/1960

INDICE

· IL FATTO;

· LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO;

· IL PRINCIPIO.-

[1]

IL FATTO

Due soggetti, nella qualità di delegati di una lista, presentata in vista dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Napoli del 3 e 4 ottobre 2021, chiedevano al Tar Campania l'annullamento del verbale n. 15 dell'8 settembre 2021, con cui la Commissione Elettorale Circondariale di Napoli aveva deliberato di ricusare la predetta lista per la tardiva presentazione della relativa documentazione (rispetto al termine delle ore 12,00 del 4 settembre 2021), e per la carenza della stessa, ed in particolare per la mancanza "della dichiarazione di collegamento dei delegati della lista con il sindaco candidato, del contrassegno di lista e del bilancio preventivo delle spese per la campagna elettorale".

L'adito Tar rigettava il ricorso sul presupposto che "la mancata presentazione del contrassegno elettorale nelle forme di legge è sufficiente a giustificare l'esclusione della lista, sia in quanto essa è espressamente prevista dall'art. 32 del TU, n. 1) sia perché la presentazione del modello di contrassegno di lista (depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea) deve ritenersi essenziale, proprio al fine di consentire alla Commissione elettorale circondariale di ricusare i contrassegni identici o che si possano confondere".-

Avverso tale decisione, i sopra indicati delegati ricorrevano avanti il Consiglio di Stato.-

[2]

LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato rigettando l'appello, tanto motivava:

"il d.P.R. 6 maggio 1960, n. 570, prevede che per la presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore[1] ai diecimila abitanti, con la lista devesi anche presentare un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea".-

La decisione in commento si inserisce in un solgo giurisprudenziale già delineato: si vedano ad esempio le pronunce del Consiglio di Stato 5362-5363-5367/2020, nonché 5341-5344/2020 ed ancora 2940/2019 e 5504/2012.-

Ancora, si precisa che contestualmente alla pronuncia esaminata, il Consiglio di Stato aveva emesso altri provvedimenti del tutto identici: sentenze numero 6391-6379-6378-6377-6375/2021.-

Si evidenzia, altresì, che la particolare celerità del sub procedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni elettorali, che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme; nel procedimento elettorale non è genericamente invocabile, tranne in casi particolari, il principio del soccorso istruttorio, che attiene a integrazioni documentali, e non a carenze sostanziali.-

[3]

IL PRINCIPIO

Il principio giuridico che emerge dalle sentenze indicate è che "nell'ambito del procedimento elettorale i requisiti di forma sono diretti a garantire l'interesse superiore ad una trasparente e corretta competizione elettorale" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2391 del 9 maggio 2014, Sez. III, 4 settembre 2020, n. 5369).-


[1] Viceversa, per i Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti "é obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea".-

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