PER ASSEGNO DIVORZILE CONTA LA SCELTA DI DEDICARSI ALLA FAMIGLIA E NON LE RAGIONI SOTTESE. CASS. 27945/2023
A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO
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INDICE
1 ) IL FATTO;
2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.-
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IL FATTO
La scelta di dedicarsi alla famiglia, a discapito della professione e di un reddito autonomo, quali conseguenze comporta in caso di richiesta di assegno divorzile?
A fare il punto è stata la Cassazione con la sentenza n. 27945/2023.-
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LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Per la Cassazione, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge[1].-
Vale a dire che ciò che deve essere dimostrato è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.
La parte può aver preferito dedicarsi, esclusivamente o prevalentemente, alla famiglia per amore dei figli o del coniuge, ma anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altre ragioni, ma tali motivi non rilevano, perchè l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito.-
Inoltre, questa "dedizione" può anche non essere totale, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia[2].-
In definitiva, come nel caso sottoposto alla Suprema Corte, ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, non rilevano le ragioni della scelta del coniuge – indistintamente madre o padre - di dedicarsi alla famiglia a scapito degli impegni o delle occasioni professionali, ma solo il fatto oggettivo del sacrificio dell'attività lavorativa.-
NOTE
[1] Sul punto si veda Cass., Sezioni Unite, Sentenza n. 32198/2021.-
[2] L'entità di tale sacrificio è, semmai, rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno.-
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