PECULATO PER IL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SCARICA FILES PORNO A LAVORO. CASS. N. 40702/2023

11.11.2023

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: PECULATO - DIPENDENTE PUBBLICO - USO PC - LAVORO - FILES PERSONALI

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE;

3) I PRECEDENTI.-

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[1]

IL FATTO

Un dipendente, responsabile dell'ufficio acquisti di una società pubblica, veniva rinviato a giudizio per il reato di peculato d'uso[1], per avere, utilizzato sistematicamente, per circa quattro o cinque ore al giorno durante l'orario di servizio, la strumentazione informatica affidatagli, per questioni personali, estranee all'attività lavorativa, connettendosi a siti web, scaricando 19 files su argomenti storico militari, 5.848 video e 1.329 files fotografici dal contenuto pornografico.-

Nei due gradi merito, tale condotta non veniva considerata integrante l'ipotesi di reato sopra descritta; contro questa doppia assoluzione, la società datrice di lavoro ricorreva in Cassazione.-

[2]

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Di tutt'altro orientamento la Suprema Corte che, viceversa, accoglieva la tesi datoriale, statuendo che il comportamento del lavoratore integrasse una ipotesi di peculato d'uso.-

La decisione era fondata sui seguenti motivi:

  • l'uso del computer di servizio per scopi personali non era affatto "episodico e modesto", ma piuttosto sistematico;
  • seppure la connessione ad internet non fosse a consumo, ma illimitata, la condotta del lavoratore aveva danneggiato l'azienda - se non, direttamente, da un punto di vista economico - sotto il profilo organizzativo, in quanto aveva utilizzato l'orario di lavoro per scopi personali, sottraendo tempo e risorse alla sua prestazione.-

[3]

I PRECEDENTI

La sentenza in commento trova un suo precedente logico (seppure applicato ad un caso diverso) nella sentenza n. 34940/2018 della Cassazione Penale: "Per la rilevanza penale del peculato d'uso è necessario che la condotta dell'agente pubblico produca una apprezzabile lesione ai beni tutelati dall'art. 314 c.p., che stante la natura plurioffensiva del reato, sono da identificarsi nel buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione e nel patrimonio della stessa o di terzi, con la conseguenza, in particolare, che l'eventuale mancanza di danno patrimoniale non esclude la sussistenza del reato, in presenza delle lesione dell'altro interesse, protetto dalla norma, del buon andamento della pubblica amministrazione".-

Tuttavia, si segnala una pronuncia di senso contrario, seppure di qualche anno fa: "Non integra il delitto di peculato, per mancanza di dolo, la condotta del pubblico funzionario che utilizzi per ragioni personali l'utenza telefonica e internet dell'ufficio, qualora egli non sappia che la tariffa applicata dal gestore è a consumo e non forfettaria.".- (Cass. Penale n. 26297/2017)

NOTE

[1] Il reato di peculato d'uso si verifica quando un dipendente pubblico utilizza impropriamente risorse o beni pubblici per scopi personali, causando un danno all'ente pubblico o all'azienda.-

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