OSTACOLARE I RAPPORTI CON I FIGLI PUO’ COSTARE L’AFFIDO CONDIVISO. COMMENTO ALLA SENTENZA N. 452/2022 DEL TRIBUNALE DI BARI.

04.04.2022

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: AFFIDO SUPER ESCLUSIVO - DECADENZA RESPONSABILITA' GENITORIALE - TRIBUNALE DI BARI

INDICE

1) IL FATTO;

2) L'AFFIDO CONDIVISO;

3) L'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO, SUPER ESCLUSIVO E LA DECADENZA DALLA RESPONSABILITA' GENITORIALE;

4) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI;

5) CONCLUSIONI.-

[1]

IL FATTO

Il Tribunale di Bari - con una sentenza[1] innovativa[2], destinata fare scuola (o a fare discutere) ha affidato una bimba di 9 anni "in via super esclusiva al padre" sospendendo l'affido condiviso, a causa del comportamento assai ostile della madre, che ostacolava, in vari modi, il rapporto genitoriale con l'ex marito, nonché a causa della poca cura alimentare/scolastica riservata alla minorenne.-

[2]

L'AFFIDO CONDIVISO

Prima di procedere con il commento della pronuncia (inserita in un procedimento di divorzio), appare utile riportare qualche cenno sull'affido condiviso, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.-

Questo istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 54/2006, che, di fatto, ha stabilito la regola, poi recepita anche nell'art. 337-ter del codice civile, che i figli siano affidati congiuntamente ad ambedue i genitori, proprio per garantire ai minori il diritto a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi.-

Se l'affido è condiviso, per quanto riguarda l'effettiva sistemazione, nella stragrande parte dei casi, i figli vengono materialmente collocati presso la madre - in virtu' del ruolo centrale nella crescita dei minori, da sempre riconosciutole - a cui, abitualmente e convenzionalmente, viene anche assegnata la casa familiare.-

[3]

L'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO, SUPER ESCLUSIVO E LA DECADENZA DALLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Se la regola è l'affidamento condiviso, per disporre l'affidamento esclusivo sono necessari motivi particolarmente gravi o esigenze specifiche.-

In particolare, l'affidamento condiviso è derogabile "quando esso risulti pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. L'eventuale pronuncia che statuisce in tal senso deve essere sorretta da una puntuale motivazione destinata a farsi carico non solo, del pregiudizio potenzialmente arrecato al figlio da un affidamento condiviso ma, anche, da un canto, ed in positivo, della idoneità del genitore affidatario esclusivo ai compiti di accudimento ed educazione, nella apprezzata sua capacità di assolvere al proprio ruolo e, dall'altro, in negativo, della inidoneità ovvero manifesta carenza dell'altro genitore.".- (Cass. n. 1645/2022)

Ancora: "L'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, in quanto deroga al regime ordinario, dovrà essere esito di una motivazione declinata non solo in positivo, in ordine alla maggiore idoneità del genitore individuato quale affidatario, ma anche in negativo, sulla carenza manifesta, rispetto al ruolo ed ai compiti educativi, dell'altro genitore." (Cass. n. 2485/2022).-

Nel caso in esame, il Tribunale, dopo aver dichiarato la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e l'affidamento superesclusivo al padre.-

I due istituti, tra loro, non sono complementari e non necessariamente contemporanei e/o conseguenziali.-

Poco sopra si è evidenziato che Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.-

In questo caso la titolarità della responsabilità genitoriale resta attribuita ad entrambi i genitori, ma il suo esercizio è limitato a quello affidatario.-

Quando l'affido condiviso od esclusivo risulta (o risulterebbe) gravemente nocivo per il minore, l'autorità giudiziaria può disporre l'affido super esclusivo, ad esempio quando il genitore sia totalmente inaffidabile, pericoloso, inadeguato e disinteressato al figlio; in questo caso il genitore, affidatario super esclusivo non ha l'obbligo di coinvolgere l'altro genitore nelle scelte che riguardino il minore, verso il quale, tuttavia, è tenuto a corrispondere il mantenimento.-

In particolari casi, il Giudice può sospendere[3] la responsabilità genitoriale, cioè quell'insieme di diritti e doveri (dei genitori, per l'appunto) relativi alle scelte sulla educazione, istruzione, crescita e sviluppo dei figli.-

Il legislatore ha previsto la decadenza dalla responsabilità genitoriale (nella pronuncia in commento, lo si anticipa, per il Tribunale sussistono entrambi i presupposti di legge sussi) in caso di

  • violazione o l'elusione dei doveri;
  • abuso dei poteri inerenti la medesima responsabilità genitoriale.-

Non sempre, come detto, ad una pronuncia di affidamento super esclusivo corrisponde quella di decadenza dalla responsabilità genitoriale; fondamentale, sul punto, è la pronuncia n. 29999/2020 della Cassazione, che, pur avendo valutato l'esistenza di motivi che giustificavano l'affido super esclusivo, aveva ritenuto di non dover disporre la decadenza della responsabilità genitoriale, perché "quando emerge una condotta pregiudizievole per il figlio, convenienti [...] L'istituto dell'affido può essere declinato secondo la modalità più pertinente ai sensi dell'art. 337 quater c.c. e quindi anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato, se questo risponde all'interesse del minore."-

[4]

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI

Come già anticipato, il Tribunale di Bari, prima sezione civile, Presidente Relatore Dott. Saverio De Simone, affidava, in maniera superesclusiva, la minore al padre, nel giudizio assistito dall'avv. Antonietta Papadia, sospendendo la responsabilità genitoriale della madre.-

Come si giunge a questa decisione?

Il Collegio, in maniera approfondita, dopo aver passato in rassegna le condotte assunte, nel tempo, dalla madre, evidenziava come la stessa

  • Si fosse resa colpevolmente inadempiente delle prescrizioni indicate nel provvedimento relativo alla separazione giudiziale, ostacolando il rapporto della figlia con l'altro coniuge;
  • avesser indotto la figlia a rifiutare la figura paterna, attraverso sistematica discontinuità (realizzatasi mancata presenze o ritardi[4]) agli incontri, nonché inculcandole un linguaggio "adultizzato", non consono alla sua età, evidentemente conflittuale con il padre, verso il quale, però, in precedenza (la minore) aveva "dimostrato un sincero slancio affettivo [...] radicalmente mutato[...]";
  • non avesse mai assunto una condotta assertiva, sincera e collaborativa nella gestione della figlia minore;
  • si fosse dimostrata inadeguata sia in relazione ad una educazione alimentare, da impartire alla minore, il che aveva determinato una condizione di evidente obesità, esponendola a gravi rischi per la sua salute, sia in relazione all'assistenza nel percorso di studi, gravemente lacunoso.-

[5]

CONCLUSIONI

La sentenza del Tribunale barese è fondata sui seguenti principi:

  • il genitore collocatario non può impedire il rapporto del minore con l'altro genitore;
  • questo atteggiamento, ingiustificatamente, ostruzionistico e disfunzionale - unito ad altre condotte discutibili nell'esercizio della responsabilità genitoriale, quali una cattiva educazione alimentare e poco controllo delle prestazioni scolastiche - non può che portare all'affido super esclusivo all'altro genitore, previa declaratoria di decadenza, da valutarsi non come sanzione diretta dei comportamenti inadempienti della madre, ma quale conseguenza indiretta dell'accertamento degli effetti lesivi che tali condotte hanno prodotto possono ulteriormente produrre in danno della figlia minore.-

La pronuncia in commento seppure potrebbe sembrare troppo drastica, in verità risulta conforme agli indirizzi che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte enunciato[5] (anche in un caso che riguardava direttamente l'Italia[6]) con i quali ha invitato gli Stati membri "ad adottare misure idonee a riunire genitore e figlio, anche in presenza di conflitti fra i genitori [...] pur sottolineando che tale obbligo non è assoluto, ma deve tenere conto degli interessi e dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati, in particolare degli interessi superiori del minore e dei diritti conferiti allo stesso dall'articolo 8 della Convenzione [...] in quanto l'interesse del minore deve prevalere su qualsiasi altra considerazione[7]".-


[1] Direttamente consultabile al seguente link https://tinyurl.com/Diritto-e-Famiglia , presente nella pagina facebook "Diritto & Famiglia", gestita dall'avv. Cinzia Petitti.-

[2] Simile, nel contenuto a quella del Tribunale di Pavia del 29-12-2014: "Nel caso in cui la madre si sia rivelata del tutto inadeguata all'esercizio della responsabilità genitoriale, influenzando in modo negativo il figlio, nel tentativo di escludere la figura paterna, con gravi ricadute per lo sviluppo del bambino, deve disporsi l'affido cd. superesclusivo in favore del padre che, in tal modo, può assumere da solo ogni decisione, anche riguardo la salute del figlio, in particolare avviando un percorso di sostegno psicologico o psicoterapico per aiutarlo a superare la grave situazione in essere".-

[3] Sospensione (e non revoca definitiva) in quanto in caso di cessazione dei motivi della decadenza, il genitore, con un provvedimento giudiziale, può essere riabilitato.-

[4] Si precisa che, secondo il protocollo applicato, decorsi 15 minuti dall'orario prefissato per l'incontro, il soggetto interessato si considera assente.-

[5] Si vedano i processi Ignaccolo-Zenide c. Romania, n. 31679/96, § 108, CEDU 2000 I, Sylvester c. Austria, nn. 36812/97 e 40104/98, § 68, 24 aprile 2003, Zavřel c. Repubblica ceca, n. 14044/05, § 47, 18 gennaio 2007, e Mihailova c. Bulgaria, n. 35978/02, § 80, 12 gennaio 2006).-

[6] Ricorso n. 48322/17 - Causa Luzi contro l'Italia.-

[7] Si veda il giudizio Strand Lobben e altri c. Norvegia [GC], n. 37283/13, § 204, 10 settembre 2019.-

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