OPERATORE ECOLOGICO FERITO DA UNA SIRINGA ABBANDONATA NEL SACCHETTO DELLA PLASTICA, NON SOLO UN GESTO SCELLERATO.

A CURA DELL'AVV.MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE
1) INTRODUZIONE;
2) L'INCIVILE TRASGRESSORE: RESPONSABILITÀ PERSONALE PIENA, SE IDENTIFICABILE;
3) RESPONSABILITA' DEL CONDOMINIO?;
4) EVENTO IMPREVEDIBILE, DATORE DI LAVORO RESPONSABILE?
5) CONCLUSIONI.-
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Hai fretta? Andiamo dritti al sodo
🔹 1️⃣ Responsabilità dell'autore del gesto:
Chi abbandona una siringa usata in modo improprio, all'interno di una busta di rifiuti per plastica, è responsabile amministrativamente, civilmente e penalmente, se identificabile. Ma l'anonimato spesso ostacola ogni sanzione concreta.
🔹 2️⃣ Condominio custode dell'area:
Il condominio può essere responsabile ex art. 2051 c.c. se il rifiuto è stato abbandonato in uno spazio comune, ma solo se si riesce a collegare l'evento al mancato controllo dell'area.
🔹 3️⃣ Datore di lavoro obbligato a prevenire:
Anche se l'evento è imprevedibile, il datore di lavoro deve prevenire i rischi attraverso DVR aggiornato, DPI idonei, formazione specifica e sorveglianza sanitaria. In caso contrario, risponde ex art. 2087 c.c. e può incorrere in sanzioni.
1) INTRODUZIONE
Operatore ecologico ferito da una siringa con
ago, senza cappuccio, abbandonata e nascosta, all'esterno di un condominio, in
un sacchetto destinato ai rifiuti di plastica.-
L'evento, purtroppo tutt'altro che isolato nel panorama urbano, impone una
riflessione articolata sulle responsabilità giuridiche, che tale condotta può
generare.-
2) L'INCIVILE TRASGRESSORE: RESPONSABILITÀ PERSONALE PIENA, SE IDENTIFICABILE
Se l'autore del conferimento illecito della siringa è identificabile – ad esempio mediante telecamere condominiali, testimonianze, indagini ambientali – la responsabilità individuale è piena, su più fronti (seppure non tutti cumulabili):
- Responsabilità amministrativa per mancato corretto conferimento dei rifiuti;
- Responsabilità civile extracontrattuale ex art. 2043 c.c., per aver cagionato ad altri un danno ingiusto. Il lavoratore potrà agire direttamente per ottenere il risarcimento integrale;
- Responsabilità penale per lesioni colpose ex art. 590 c.p., aggravata dall'uso di un oggetto pericoloso (una siringa) e dal contesto lavorativo della vittima, con aumento delle pene;
- Violazione del Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006), che sanziona l'abbandono e il conferimento illecito di rifiuti pericolosi tra quelli ordinari.-
⚠️ Difficoltà nella identificazione
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l'autore resta ignoto. L'anonimato
favorito dalla dinamica del conferimento urbano e la carenza di controlli
costanti impedisce, in concreto, l'attribuzione di responsabilità diretta,
vanificando la possibilità di sanzione.-
3) RESPONSABILITA' DEL CONDOMINIO?
Se il rifiuto è stato conferito all'interno di un condominio dotato di area, chiusa, adibita alla raccolta comune dei rifiuti, il Condominio stesso può essere chiamato a rispondere, in qualità di custode della stessa (ex art. 2051 c.c.).-
Tuttavia, nella realtà quotidiana, l'individuazione dell'effettivo responsabile del conferimento illecito si presenta, come detto, come un compito estremamente arduo, se non impossibile.- Ciò avviene soprattutto quando:
- il sacchetto viene depositato all'esterno dell'edificio, magari sul marciapiede o accanto ai cassonetti, anche se nei pressi del condominio;
- il conferimento avviene in orari notturni o in assenza di videosorveglianza;
- la busta non reca segni identificativi e viene successivamente manipolata o spostata da terzi o da agenti atmosferici.-
In queste condizioni, risulta assai difficile effettuare una ricognizione utile all'attribuzione di responsabilità condominiale, perlomeno anche solo sotto il profilo sanzionatorio (multe).-
4. EVENTO IMPREVEDIBILE, DATORE DI LAVORO RESPONSABILE?
La responsabilità del datore di lavoro nei confronti del lavoratore infortunato non può essere relegata a questione marginale o residuale, nemmeno quando l'evento lesivo trae origine da un comportamento illecito e imprevedibile di terzi, come il conferimento non corretto di una siringa priva di protezione.-
Al contrario, il quadro normativo vigente, in particolare il D.lgs. 81/2008 e la normativa successiva in materia di sicurezza sul lavoro, impone obblighi chiari, rigorosi e non delegabili in tema di prevenzione, protezione e gestione del rischio.-
🔹 Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR)
È il primo presidio di tutela. Previsto dall'art. 17, co. 1, lett. a), del
Testo Unico sulla sicurezza, deve contenere un'analisi concreta e aggiornata
dei rischi specifici connessi all'attività lavorativa. Nella raccolta dei
rifiuti urbani, ciò include non solo rischi da movimentazione o incidenti
stradali, ma anche il rischio biologico derivante da esposizione accidentale ad
oggetti taglienti e pungenti, come aghi, vetri, lame o ferri arrugginiti;
🔹 DPI e misure tecniche:
obblighi concreti, non opzioni
Il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di fornire, far utilizzare
correttamente e sostituire tempestivamente i Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) idonei rispetto ai rischi accertati. Nel caso in esame, ci si
aspetta che l'operatore ecologico sia dotato almeno di:
- guanti anti-taglio e anti-puntura, in materiali resistenti (es. kevlar, nitrile rinforzato);
- pantaloni e calzature da lavoro certificati, capaci di proteggere anche da oggetti acuminati che potrebbero trafiggere i sacchetti;
- strumenti per la movimentazione indiretta (pinze, ganci, rastrelli), utili a evitare il contatto diretto con sacchetti sospetti.-
L'inosservanza di questi obblighi può configurare responsabilità ex art. 2087 c.c., oltre che violazioni delle norme antinfortunistiche, rilevanti anche penalmente e amministrativamente.
🔹 Formazione, informazione e
sorveglianza sanitaria: tre pilastri spesso dimenticati.-
La formazione non deve essere generica o sporadica, ma mirata al contesto
operativo. Gli operatori ecologici devono ricevere istruzioni chiare su:
- riconoscimento e gestione di rifiuti potenzialmente pericolosi;
- uso corretto dei DPI;
- protocolli da seguire in caso di esposizione ad agenti biologici.-
Accanto alla formazione, è fondamentale la sorveglianza sanitaria: gli operatori a rischio devono essere sottoposti a visite mediche periodiche, aggiornamento vaccinale (es. antitetanica, epatite B) e devono poter contare su un protocollo aziendale strutturato e tempestivo in caso di incidente biologico, come una puntura da ago.-
🔹 Responsabilità penale,
civile, assicurativa
Naturalmente la violazione di tale normativa può dare luogo a responsabilità
datoriale.-
Approfondimento
Anche in presenza di un comportamento abnorme o illecito di terzi, il datore di lavoro risponde dell’infortunio se non ha adottato tutte le misure concretamente esigibili in relazione all’attività svolta.
È il principio della prevedibilità tecnica, secondo cui non si chiede all’imprenditore di prevenire l’impossibile, ma di adottare tutto ciò che un tecnico esperto del settore avrebbe potuto e dovuto adottare in base all’esperienza e allo stato dell’arte.
Pertanto, non è sufficiente invocare l’inciviltà del cittadino che ha gettato la siringa. Il datore di lavoro deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per proteggere il lavoratore da quel rischio, pur sapendo che esiste.
5. CONCLUSIONI
Benché l'articolo si concentri sui profili giuridici, non si può tacere la dimensione etica dell'accaduto. Gettare una siringa usata, senza cappuccio, in un sacco di plastica non è solo un illecito, ma un atto profondamente incivile ed irrispettoso.-
Dal box qui a destra puoi scaricare direttamente l'articolo in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo, autore, link diretto)
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