Obblighi vaccinali e attività degli uffici del servizio pubblico sanitario. Commento alla sentenza del Tar Bari n.39/2021.-

26.05.2021

A cura dell'avv. Laura Buzzerio

TAGS: VACCINO - OBBLIGHI - DISCIPLINA - RUOLO DEL SERVIZIO PUBBLICO SANITARIO - SCUOLA

INDICE

  • INTRODUZIONE;
  • IL FATTO;
  • LA DISCIPLINA RELATIVA ALL'OBBLIGO VACCINALE NAZIONALE E REGIONALE (PUGLIA);
  • I MOTIVI DI ESONERO DALLA VACCINAZIONE. LE CONSEGUENZE DELLA (INGIUSTIFICATA) MANCATA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA;
  • LA DECISIONE DEL TAR PUGLIA

INTRODUZIONE

Il Tar Bari, con sentenza n. 39/2021, aveva così statuito "Le istituzioni scolastiche, gli uffici A.S.L. preposti e i pediatri di libera scelta sono chiamati a cooperare nello scambio dei dati utili a individuare i minori per i quali le vaccinazioni sono state regolarmente effettuate oppure omesse senza giustificazione o esonerati (anche temporaneamente) nelle previste ipotesi, avendo cura di dedicare una particolare attenzione ai soggetti minori portatori di disabilità o comunque soggetti "fragili" in relazione alla peculiare condizione di salute e le relative famiglie, onde appurare la modalità clinicamente più opportuna per l'adempimento dell'obbligo vaccinale, che può anche comportare l'esonero giustificato, temporaneo o assoluto, dalla somministrazione di uno o più vaccini".-

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IL FATTO

Due genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, adivano la giurisprudenza amministrativa barese, evocando in giudizio l'Asl Bat, nonché il Pediatra di libera scelta, impugnando il silenzio-inadempimento (o rifiuto) serbato dagli uffici dell'Amministrazione sanitaria, a fronte dell'istanza presentata tesa ad aggiornare l'anagrafe regionale vaccinale dei dati, necessari a consentire la frequenza della scuola dell'infanzia da parte del figlio, affetto da patologie documentate, nonché dell'accertamento dell'obbligo di provvedere, a carico della predetta Asl, all'aggiornamento dell'Anagrafe vaccinale relativamente al succitato minore.-

L' A.S.L. BT fondava le sue difese sulla circostanza che non vi era stato silenzio, in quanto, a seguito dell'istanza pervenuta, sulla stessa si era pronunciato il Dirigente Medico del competente dipartimento di Prevenzione, con relazione, che veniva depositata; l'evocato Pediatra sosteneva, viceversa, che non vi fosse a suo carico alcun onere di invio dei dati relativi al minore in questione all'anagrafe vaccinale, alla stregua della normativa richiamata (d.m. Salute del 17 settembre 2018).-

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LA DISCIPLINA RELATIVA ALL'OBBLIGO VACCINALE

NAZIONALE E REGIONALE (PUGLIA)

La questione sottoposta al Tar Bari verte sulla questione delle vaccinazioni obbligatorie[1], introdotte nel nostro ordinamento con il Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, modificato dalla Legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119.-

La stessa normativa di riferimento[2] prevede che siano esonerati dall'obbligo :

  • i soggetti che già abbiano contratto già la malattia, e quindi che siano immunizzati naturalmente ;
  • i soggetti portatori di specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l'effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni. Tali specifiche condizioni cliniche devono essere attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta e coerenti con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità.-

Più complessa è la macchina burocratica a carico degli Enti preposti.-

Infatti:

  • L'art. 2, comma 1, lett. A), del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, contenente la definizione dei livelli essenziali di assistenza (c.d. L.E.A.), di cui all'art. 1, comma 7, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, prevede, tra l'altro, nell'ambito della prevenzione collettiva e sanità pubblica, che il Servizio sanitario nazionale debba garantire, attraverso i propri servizi, nonché avvalendosi dei medici di medicina generale e dei pediatri convenzionati, le attività di sorveglianza, di prevenzione e di controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali.
  • Il d.m. Salute del 17 settembre 2018 aveva istituito "l'Anagrafe nazionale vaccini" destinata a raccogliere i dati forniti dai preposti uffici e sanitari in ordine ai programmi vaccinali, costituito da una banca dati regionale, dotata di un sistema informativo unico nazionale, collegato con l'anagrafe regionale degli assistiti e ha lo scopo di garantire la corretta conduzione dei programmi di vaccinazione, il monitoraggio dell'efficienza dell'attività ed il controllo della sua efficacia attraverso il calcolo delle coperture vaccinali.
  • Sul piano della normativa della Regione Puglia, l'art. 39 (Norme in materia di sistemi informativi e obblighi informativi), comma 3, l. reg. 25 febbraio 2010, n. 4 recante "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali" prevedeva obbligo alle aziende sanitarie e ai soggetti convenzionati del Servizio sanitario regionale, tra cui vanno annoverati i pediatri di libera scelta, di conferire i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali, secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione.
  • L'art. 1, comma 4, l. reg. Puglia 15 luglio 2011, n. 16, recante "Norme in materia di sanità elettronica, di sistemi di sorveglianza e registri", aveva annoverato anche i pediatri di libera scelta tra i soggetti attivi che partecipano al sistema della sanità elettronica, in qualità di contitolari del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i tipi di dati e le operazioni di trattamento di propria competenza.-

In Puglia il servizio avanzato di controllo informativo delle vaccinazione è denominato "GIAVA"[3] e alla formazione, attualizzazione ed integrazione devono concorrere, secondo quanto fin qui detto, tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di vaccinazione, vale a dire istituzioni scolastiche, gli uffici A.S.L. preposti e i pediatri di libera scelta, in particolare per i "soggetti minori portatori di disabilità o comunque soggetti "fragili" in relazione alla peculiare condizione di salute".-

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I MOTIVI DI ESONERO DALLA VACCINAZIONE.

LE CONSEGUENZE DELLA (INGIUSTIFICATA) MANCATA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA

Come, già anticipato, i motivi di esonero dalla vaccinazione obbligatoria può essere disposta nei seguenti casi:

  • In primis, va rammentato che l'avvenuta immunizzazione, a seguito di malattia naturale, comprovata dal medico curante o dalla figura omologa del pediatra di libera scelta, oppure sulla base degli esiti dell'analisi sierologica, esonera dalla vaccinazione e, di conseguenza, il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale[4], nei termini disposti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73[5], convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017 n. 119[6];
  • In secundis, le vaccinazioni possono essere omesse o differite[7] solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, sulla scorta degli esami e degli approfondimenti specialistici del caso (art. 1, comma 3, decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017 n. 119).

Viceversa, cosa succede se tali vaccinazioni obbligatorie non vengano, senza giustificato motivo, non eseguite?

La predetta circolare del 16 agosto 2017 del Ministero della Salute fa chiarezza sul punto, così come previsto dalle legge n. 73/2017.-

La ASL territorialmente competente ha, attraverso il Dipartimento di Prevenzione, un ruolo centrale nelle attività di prevenzione e, quindi, nella verifica dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e nel percorso per il recupero che da tale verifica prende avvio.-

In linea generale, ciascuna ASL, una volta accertato che un minore di età compresa tra zero e sedici anni non sia stato sottoposto alle vaccinazioni,

  • convoca i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari, rivolgendo loro un invito scritto alla vaccinazione, eventualmente corredato di materiale informativo;
  • nel caso in cui non rispondano all'invito, i genitori, i tutori o i soggetti affidatari vengono nuovamente convocati, con raccomandata AR, per un colloquio, al fine di comprendere le motivazioni della mancata vaccinazione e di fornire - eventualmente anche con il coinvolgimento del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale - una corretta informazione sull'obiettivo individuale e collettivo della pratica vaccinale e i rischi derivanti dalla mancata prevenzione;
  • nell'ipotesi in cui i genitori esercenti la responsabilità genitoriale[8], i tutori o i soggetti affidatari non si presentino al colloquio ovvero, all'esito dell'interlocuzione, non facciano somministrare il vaccino al minore, la ASL contesta loro formalmente l'inadempimento dell'obbligo vaccinale, con l'avvertimento che se non dovessero far somministrare al minore il vaccino o iniziare/completare il ciclo (nei casi in cui l'immunizzazione di base completa preveda la somministrazione di più dosi) entro il termine fissato dall'azienda sanitaria medesima, sarà loro comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento.-

E' opportuno precisare che la contestazione dell'inadempienza nei confronti di un minore che abbia iniziato a frequentare il servizio educativo dell'infanzia in attesa di vaccinazione, che però non viene successivamente effettuata per motivi non imputabili all'organizzazione del servizio vaccinale o a intervenuti problemi di salute del bambino, tali da controindicare la vaccinazione stessa, rappresenta motivo di esclusione dal servizio educativo.-

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LA DECISIONE DEL TAR PUGLIA

Nel caso di specie, per il Tribunale Amministrativo è certo che non vi sia stato, per cause assolutamente imputabili all'inerzia dei servizi preposti, scolastici e sanitari, un adeguato aggiornamento della posizione del minore nell'anagrafe vaccinale e, di conseguenza, privato della possibilità di fruire del servizio scolastico per l'infanzia (pur tenuto conto della varie normative limitative del Covid).-

Infatti, dalla documentazione in atti risultava solo una certificazione della Pediatra di libera scelta, senza nessun'altra indicazione su approfondimenti specialistici o clinici disposti, a parte una altra comunicazione che sconsiglia l'effettuazione di vaccinazioni, temporaneamente, in considerazione del contingente stato di salute del bambino.-

Emergeva, in base agli atti del processo, che non erano stati adempiuti gli obblighi di legge, come disposti dal decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017 n. 119 e richiamati dalla lettera circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017 n. 25233 e più sopra ripercorsi in sintesi, in quanto da un lato, il pediatra di libera scelta non aveva effettuato nessuna comunicazione all'interno dell'anagrafe vaccinale, né segnalato l'omissione ovvero il ritardo ingiustificato nella vaccinazione, nè neanche, in alternativa, risultavano prescritti altri approfondimenti clinici e diagnostici, se ritenuti insufficienti quelli già prodotti dai genitori e, dall'altro, i preposti uffici dell'A.S.L. non avevano posto in essere le attività di sollecito vaccinale oppure di approfondimento clinico del caso, atte a chiarire la condizione del minore, soggetto peraltro particolarmente debole per la sua innata condizione.-

Di conseguenza, il Tar "ordinava all'A.S.L. Bat

  • di provvedere a raccogliere i dati e i documenti sanitari acquisiti dai genitori istanti, e la loro sottoposizione al vaglio tecnico utile all'inclusione nell'anagrafe vaccinale e procedendo, in collaborazione con i genitori, agli accertamenti previsti presso i propri servizi sanitari al fine di appurare (nel bambino, le immunizzazioni naturali intervenute e se persistano, anche a seconda delle diverse tipologie di vaccino, le condizioni per il differimento o l'esonero vaccinale [...]
  • nel caso in cui non sussistano o siano nelle more cessate le condizioni giustificanti l'esonero da una o più vaccinazioni, tra quelle obbligatorie, l'adempimento delle stesse, nella tempistica e con le cautele mediche e sanitarie rapportate al peculiare stato di salute, ai fini della frequentazione della scuola dell'infanzia".-

[1] Tra cui, a solo titolo esemplificativo: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella.

[2] Vale a dire la Circolare 16 agosto 2017 del Ministero della Salute.-

[3] Utilizzato anche per l'emergenza Covid 19.-

[4] Tuttavia, si precisa che, la predetta circolare tanto riporta "[...] Si precisa al riguardo che la vaccinazione nei soggetti che hanno già contratto la malattia non è controindicata [...]".-

[5] Con la sentenza n. 5 del 2018 il Giudice delle leggi ha disatteso le censure di illegittimità costituzionale rivolte contro le norme che hanno introdotto, con le forme del decreto legge, le vaccinazioni obbligatorie.-

[6] In particolare, questa procedura prevede le seguenti operazioni da svolgersi a cura dei seguenti soggetti:

  • i genitori devono produrre la documentazione che attesti l'avvenuta immunizzazione, mediante la copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante;
  • l medico curante rilascia gratuitamente l'attestazione relativa alla pregressa malattia ed alle controindicazioni alle vaccinazioni, come specificato dal punto 6.1 b) della Circolare del Ministero della Salute del 16/8/2017.-

[7] Si pensi ad uno stato febbrile temporaneo.-

[8] Molto interessante è la pronuncia del Trib. Milano, che in un procedimento di divorzio contenzioso, tanto aveva affermato: "[...]Qualora vi sia disaccordo tra i coniugi in ordine all'ottemperanza dell'obbligo vaccinale imposto dalla legge sui figli minori, il giudice può disporre che vengano effettuati esami ematici al fine di verificare se i minori siano immunizzati da certe patologie infettive e che, per l'effetto, dovranno essere loro somministrati [...]" ed ancora quella della Corte d'Appello Napoli, sez. famiglia, decreto 30 agosto 2017: "[...]Deve essere affievolita la responsabilità genitoriale della madre che si opponga ingiustificatamente alla somministrazione in favore del figlio di dosi di vaccino esavalente e trivalente; conseguentemente, spettando l'ultima decisione al padre (sotto la sua responsabilità), questi ha facoltà di sottoporre il bambino alle vaccinazioni anche senza il consenso della madre, così come, ha facoltà di rimandarle ovvero di cambiare idea."

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