NON E’ AMMISSIBILE L’IMPUGNAZIONE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO DI UN ATTO AVENTE FORZA DI LEGGE. IL TAR LAZIO RIGETTA L’ISTANZA CAUTELARE SULL’OBBLIGO DI GREEN PASS PER IL PERSONALE SCOLASTICO. COMMENTO ALLA SENTENZA 4453/2021.

25.08.2021

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: DL 111/2021 - GREEN PASS - 

INDICE

1) IL FATTO;

2) IL PERCORSO MOTIVAZIONALE DEL TAR.-

[1]

IL FATTO

Con il ricorso in commento, alcuni soggetti impugnavano il decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021[1] - nella parte in cui prevede che, ai fini dell'erogazione in presenza del servizio di istruzione "tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19", disponendo altresì che il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico e di quello universitario "è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".-

[2]

IL PERCORSO MOTIVAZIONALE DEL TAR

Il Collegio romano, Presidente Elena Stanizzi, rigettava l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento,

"in quanto il giudice adito non è munito di alcun potere in relazione all'impugnato decreto legge, nei cui confronti non è ammessa la tutela giurisdizionale, ma unicamente il sindacato di legittimità costituzionale da incidentalmente sollevarsi, laddove ne sussistano i presupposti, nell'ambito di un giudizio ritualmente instaurato avverso atti aventi natura amministrativa direttamente lesivi della posizione degli interessati".-

In particolare, la natura dell'atto impugnato, ascrivibile al novero delle fonti normative primarie, determina l'inammissibilità del ricorso, non consentendo l'ordinamento - in virtù del principio di separazione dei poteri - l'impugnazione diretta di atti aventi forza di legge, ed essendo il processo amministrativo volto unicamente alla contestazione di atti amministrativi.-


[1] Il decreto legge 111 del 6 agosto 2021 ha previsto dal 1° settembre l'obbligo per il personale scolastico del possesso e dell'esibizione della certificazione verde Covid19, green pass, per l'accesso all'edificio scolastico. L'obbligo è stato introdotto fino al 31 dicembre, data in cui cessa lo stato di emergenza. Da 400 a 1000 euro di sanzione per il personale scolastico sprovvisto di green pass. Oltre la sanzione, a docenti e ata senza green pass non viene corrisposta nessuna retribuzione dal primo giorno di assenza ingiustificata.-

SUL PUNTO VEDI ANCHE IL TAR LAZIO RIGETTA L'ISTANZA CAUTELARE SULL'OBBLIGO DI GREEN PASS PER IL PERSONALE SCOLASTICO (ilperiscopiodeldiritto.it) 

Dal box qui a sinistra puoi scaricare direttamente il file in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo articolo, autore, link diretto)

Clicca qui

Per richiedere una consulenza su questo argomento