NON CONFIGURA IL REATO DI MOLESTIE FOTOGRAFARE LA MACCHINA DEL VICINO IN DIVIETO DI SOSTA NEL CORTILE CONDOMINIALE. CASSAZIONE N. 18744/2023.

14.06.2023
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A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: MOLESTIE - FOTO - CORTILE - MACCHINA PARCHEGGIATA - CASS 18744 2023

INDICE

1) IL FATTO;

2) CENNI SULL'ART. 660 CP;

3) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE;

4) CONCLUSIONI.-

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[1]

IL FATTO

Un soggetto veniva posto sotto processo per reato di molestie, di cui all'art. 660, c.p., poiché "per biasimevole motivo, recava molestia e disturbo a due condomini, offendendoli e fotografando la loro autovettura con i due figli minori all'interno".-

Il Tribunale - sulla base dell'istruttoria dibattimentale espletata - aveva ritenuto l'episodio legato a precedenti questioni di carattere condominiale insorte tra l'imputato e le persone offese ed aveva escluso che il comportamento dell'imputato. fosse abituale; pertanto, tenuto conto delle modalità delle condotte e della assenza di precedenti penali, ed in considerazione della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell' art. 131-bis c.p., lo aveva assolto.-

Contro questa decisione, la parte offesa ricorreva in Cassazione.-

[2]

CENNI SULL'ART. 660 CP

La contravvenzione di molestie o disturbo alle persone di cui all'art. 660 c.p. può configurarsi quale reato abituale, in forza di una condotta reiterata, ma essere realizzato anche per mezzo di una sola azione. Come è noto, infatti, il reato di molestia di cui all'art. 660 c.p. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purchè ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza: "La petulanza consiste in una modalità della condotta caratterizzata da arroganza o pressante insistenza (Manzini, X, 204); il motivo biasimevole consiste in ogni movente dell'azione riprovevole in sé stesso o in relazione alle qualità o alle condizioni della persona presa di mira, come il motivo di scherno o quello di dispetto (Manzini, X, 205)[1]".-

[3]

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Per la Cassazione, nella fattispecie in esame:

  • l'abitualità della condotta deve essere esclusa considerato che si era verificata una sola volta;
  • non erano ravvisabili né il biasimevole motivo, né la petulanza, in quanto l'imputato aveva scattato le foto dell'autovettura delle persone offese perchè ferma in area vietata, il tutto per segnalare il comportamento scorretto all'amministratore del condominio (come, sulla base di quanto emerso dalla istruttoria dibattimentale, la parte offesa, questa si, in maniera abituale, aveva già fatto in altre occasioni e come erano soliti fare diversi condomini in ragione della problematica situazione, sussistente all'interno del condominio, relativa alle aree di sosta e all'occupazione, da parte dei veicoli, di aree in cui la sosta era invece interdetta).-

[4]

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Naturalmente, la sentenza non "liberalizza" la possibilità di fotografare il vicino (o chiunque, verrebbe da dire) senza un giustificato motivo o in presenza delle condizioni sopra descritte, pena la potenziale sussistenza di ipotesi di reato, non solo quella in commento.-

Un'ultima annotazione, non si tratta di una novità assoluta, in quanto il principio è rinvenibile anche in altra sentenza della Corte di Cassazione la n. 18539/2017, che aveva ritenuto non punibile la condotta di un soggetto – sempre priva del carattere dell'abitualità – che aveva fotografato altro condominio, mentre violava il regolamento, per segnalare tale comportamento all'amministratore.-

NOTE

[1] Passo tratto da https://onelegale.wolterskluwer.it/ nella sezione codici commentati, sotto l'art. 660 cp.-

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