NON C'È ALCUN DIRITTO ALLA SECONDA DOSE DEL SIERO ANTI-COVID 19 PER I “FURBETTI”.  BREVE COMMENTO ALLA SENTENZA N. 102/2021 DEL TAR CATANIA

13.06.2021

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: VACCINO COVID 19 FURBETTI SECONDA DOSE TAR CATANIA

INDICE

· INTRODUZIONE;

· IL FATTO;

· I MOTIVI DI RICORSO. LA DECISIONE DEL TAR

· CONCLUSIONI.-

INTRODUZIONE

Nei primi mesi di vaccinazione, ad una serie di soggetti, non legittimati, veniva somministrata la vaccinazione contro il covid, perlomeno la prima dose.-

Immediatamente sono scattate le indagini in tutta Italia, in particolare nella Regione di appartenenza della scrivente, nella quale pare ci siano centinaia di indagati e, fra questi, anche "nomi importanti", ai quali venivano contestati i reati di violazione del piano vaccinale nazionale, che stabilisce l'ordine di priorità della categoria di cittadini da vaccinare, false dichiarazioni sulla identità, truffa aggravata ai danni del Sistema sanitario nazionale e falso ideologico.-

In attesa della conclusione delle indagini, occorre evidenziare come un Tribunale Amministrativo, quello siciliano, si sia già occupato della questione, da un punto di vista pubblicistico, stabilendo che non "esiste un diritto a ricevere la seconda dose, se non si aveva diritto alla prima".-

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IL FATTO

I ricorrenti, dai giornali definiti "i furbetti del vaccino", pur non rientrando nelle categorie prioritarie indicate dal Piano Strategico Nazionale di vaccinazione anti Sars-Cov2/Covid-19, avevano ricevuto la prima dose del vaccino prodotto da Pfizer-Biontech, in data 6/1/2021.-

Diffusasi la notizia, l'Assessore della Salute della Regione Siciliana aveva sospeso la somministrazione del richiamo per i predetti "furbetti" che, nonostante tutto, adivano la Magistratura Amministrativa per la tutela dei loro diritti, cioè, nel caso di specie, alla ricezione della seconda dose di vaccino.-

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I MOTIVI DI RICORSO. LA DECISIONE DEL TAR

I ricorrenti fondavano la propria pretesa (a ricevere il richiamo vaccinale) sulle seguenti motivazioni:

  • dalla mancata somministrazione della seconda dose sarebbero potute derivare dei gravi danni alla loro salute;
  • la mancata somministrazione avrebbe causato la paradossale situazione di dover essere sottoposte ad altre due somministrazioni (cioè quelle che avrebbero ricevuto "ordinariamente", se avessero rispettato la procedura).-

Il Tar "liquidava" sbrigativamente tali motivi, in quanto

  • non vi sono evidenze scientifiche di eventuali rischi derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose, se non quello della possibile inefficacia del vaccino, effetto che riporterebbe i ricorrenti alla situazione quo ante a quella determinata dall'aver avuto accesso alla prima dose, pur non avendone diritto;
  • il secondo motivo di doglianza è assolutamente ipotetico "non essendo dato sapere se e quando i ricorrenti saranno convocati per la somministrazione del vaccino nel rispetto delle previsioni del Piano strategico [...] e che addirittura in caso di sovradosaggio, non sono state indicate reazioni avverse.-

Ritenuto pertanto che, nel bilanciamento del contrapposto interesse, che non è quello del risparmio di spesa, come indicato dai ricorrenti, ma quello di garantire il regolare proseguimento della campagna vaccinale nei confronti degli aventi diritto, tenuto conto del contingentamento del numero delle dosi di vaccino, l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, veniva respinta.-

CONCLUSIONI
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Probabilmente, la Pandemia non ci ha insegnato nulla: trovare scorciatoie è un vizio, di cui l'italiano medio non riuscirà mai a liberarsi, neanche in un momento come questo, nel quale la solidarietà, valore tutelato anche nella nostra Costituzione, dovrebbe fare da assoluto collante fra la popolazione, azzerando ogni tipo di differenze e divario sociale, culturale ed economico.-

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