NO ALL’ABBATTIMENTO DELL’ALBERO SE NON SUSSISTE ALCUN PERICOLO CONCRETO PER L’INCOLUMITA’ PUBBLICA. COMMENTO ALLA SENTENZA 9178/2022 DEL CONSIGLIO DI STATO
A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello
TAGS: ALBERO - ORDINANZA ABBATTIMENTO - PERICOLO CONCRETO
INDICE
1) INTRODUZIONE
2) IL FATTO;
3)LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO.-
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INTRODUZIONE
Nella giornata nazionale degli Alberi - istituita con una legge nazionale - è doveroso ricordare il contributo indispensabile che essi - di certo non solo meri elementi decorativi - garantiscono per la conservazione degli ecosistemi e per la tutela nostro benessere, dal momento che rappresentano uno dei migliori alleati per mitigare gli effetti della crisi climatica ed ambientale, che sta caratterizzando questo periodo storico.-
Quale modo migliore per celebrare gli alberi, se non commentare un provvedimento con il quale uno di essi è stato salvato da un ingiusto e crudele abbattimento?
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IL FATTO
Due soggetti[1] adivano il Tar Piemonte, impugnando l'ordinanza del Sindaco di Pont Canavese, con la quale era stato loro ordinato l'abbattimento di un abete secolare, alto circa 29 metri, ravvisando in esso un pericolo imminente per la pubblica incolumità sulla viabilità pubblica e nell'abitato circostante.-
In primo grado, il Tar Piemonte rigettava il ricorso, cui seguiva l'appello avanti il Consiglio di Stato.-
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LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
Il Consiglio di Stato, con una lunga e motivata pronuncia, ha riformato la sentenza del Tar Piemonte, evidenziando come, sebbene in generale le ordinanze sindacali siano strumento per fronteggiare situazioni di carattere eccezionale e impreviste costituenti minaccia per la pubblica incolumità e per le quali sia impossibile utilizzare gli ordinari mezzi approntati dall'ordinamento, nonché che siano suffragate da istruttoria e motivazione,
nel caso di specie
"l'ordinanza sindacale impugnata ometteva altresì di chiarire per quale motivo la situazione di fatto su cui andava ad incidere - non generatasi all'improvviso ma venutasi a delineare nel corso degli anni - non potesse essere (sempre che ne sussistessero i presupposti) affrontata con i mezzi ordinari"-
Inoltre, il Collegio del Consiglio di Stato, prima di decidere, aveva nominato come Consulente d'Ufficio - un esperto verificatore, dirigente del Ministero delle Politiche agricole - per "acquisire una valutazione della reale stabilità dell'albero, alla luce dei protocolli riconosciuti a livello nazionale ed internazionale" e, da questa relazione, era emerso che seppure fosse evidente, in generale, l'inesistenza del cd. "rischio zero" per di caduta di un (qualsiasi) albero, come del resto esplicitato dalle "Linee guida per la valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità degli alberi" del Ministero dell'ambiente, la pianta in oggetto presentava una "bassa propensione al cedimento [...] al ribaltamento di zolla [....] alla rottura del fusto [...].-
Di conseguenza, l'ordinanza sindacale veniva annullata, in quanto priva dei presupposti che abilitano il Sindaco a procedere con ordinanza extra ordinem[2], vale a dire l'attualità del pericolo ed una completa istruttoria.-
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CONCLUSIONI
La sentenza ha una portata di grande spessore ambientale; molte volte, infatti, in presenza di millantati, e non provati, pericoli, gli alberi vengono identificati come da abbattere, a discapito della loro bellezza ed importanza.-
Il principio desumibile dal caso di specie è che il pericolo derivante da querce secolari - fosse anche solo per l'età delle piante - non rientra tra quelle situazioni generatesi improvvisamente e, pertanto, deve essere affrontata con mezzi ordinari.-
Almeno nel caso di specie, giustizia è fatta!
NOTE
[1] Assistiti dagli avvocati Domenico Bonaccorsi Di Patti e Giancarlo Faletti.-
[2] Per utilizzare lo strumento dell'ordinanza ex art. 54 d.lgs. 267/2000, il Comune deve rappresentare una effettiva situazione di grave pericolo che minaccia l'incolumità dei cittadini e la sicurezza urbana.
"Gli Alberi sono lo sforzo infinito della Terra per parlare al Cielo in ascolto"
(Rabindranath Tagore)
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