NESSUNO STATO DI NECESSITA' PER L'INDIGENTE CHE RUBA UNO ZAINO E MANGIA IL PANINO IVI CONSERVATO. CASS. PENALE N. 36160/2021
A cura dell'Avv. Laura Buzzerio
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INDICE
· IL FATTO;
· LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE.-
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IL FATTO
Un soggetto ricorreva in Cassazione contro la sentenza, con cui la Corte di Appello di Roma lo aveva condannato per il reato di furto di uno zainetto, custodito, all'interno di un furgone parcheggiato sulla pubblica via, sostenendo la sussistenza di una causa di giustificazione, individuabile nello stato di necessità, nonché nella circostanza che il furto commesso aveva avuto ad oggetto non già uno zaino, ma il panino che vi era custodito dentro e che l'imputato aveva subito iniziato a mangiare.-
[2]
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Se l'art 54 del Codice Penale, prevede che
"Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo";
tale esimente presuppone
"il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l'atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico[1], qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti "(Cass. 35590 2016[2]).-
Ancora, va ricordato come
"Nell'ordinamento processuale penale, infatti, non è previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l'imputato è tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti, che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, fra i quali possono annoverarsi le cause di giustificazione (Sez. 2^, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916).-
Nella specie, il dato fattuale è limitato alla circostanza che il ricorrente sottraeva uno zaino, all'interno del quale trovava e prelevava un panino, che immediatamente iniziava a consumare; da tale circostanza e dalla allegata condizione di indigenza del prevenuto non può in alcun modo, in base ai richiamati principi, trarsi il convincimento della sussistenza dei presupposti dell'invocata scriminante.-
Ne consegue che per la Cassazione:
"E' noto e pacifico che la situazione di indigenza non è di per sè idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale" (Cass n. 3967/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888)
[1] Ad esempio in relazione al furto di energia elettrica, la Cassazione con la sentenza n. 39884/2017 aveva ha escluso l'esimente in quanto la mancanza di energia non comporta nessun pericolo attuale di danno grave alla persona, trattandosi di bene non indispensabile alla vita.-
[2] Ma anche Tribunale Roma n. 14251/2007.-
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