NESSUNA SCRIMINANTE SPORTIVA PER IL CALCIATORE CHE COLPISCE L’AVVERSARIO A GIOCO FERMO. CASS. N. 11225/2023

12.04.2023
l'immagina è puramente illustrativa
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A cura dell'Avv.MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: TESTATA A GIOCO FERMO - NO SCRIMINANTE SPORTIVA - CASS 11225 2023

INDICE

1)IL FATTO;

2)LA REGOLA GENERALE;

3)COLPO A GIOCO FERMO...APPLICABILE LA SCRIMINANTE ?

4)LA DECISIONE DEL CASSAZIONE.-

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[1]

IL FATTO

Tutti quanti ricordiamo la testata di Zidane a Materazzi, durante la finale del Mondiale 2006, ma quali sono i requisiti per applicare la scriminante sportiva – e quindi la non sanzionabilità penale – a simili condotte?

La Cassazione, con una recentissima sentenza, fa chiarezza sul punto, occupandosi di una fattispecie in cui un soggetto era stato rinviato a giudizio per il reato di lesione personali per aver colpito, con una violenta testata, durante una fase di gioco fermo stante il recupero del pallone fuoriuscito dal rettangolo di gioco, un avversario nel corso di un incontro calcistico.-

[2]

LA REGOLA GENERALE

Per orientamento giurisprudenziale uniforme la scriminante sportiva non è applicabile:

a) quando non c'è di collegamento tra l'evento lesivo e la competizione sportiva;

b) quando la violenza esercitata risulti sproporzionata in relazione alle concrete caratteristiche del gioco e alla natura e rilevanza dello stesso;

c) quando la finalità lesiva costituisce prevalente spinta all'azione, anche ove non consti, in tal caso, alcuna violazione delle regole dell'attività.-

[3]

COLPO A GIOCO FERMO...APPLICABILE LA SCRIMINANTE ?

Se il colpo violento, antisportivo, è sferrato a gioco fermo, secondo l'orientamento maggioritario non è applicabile la scriminante.-

Infatti, "in tema di competizioni sportive, non è applicabile la cosiddetta scriminante del rischio consentito, qualora nel corso di un incontro di calcio, l'imputato colpisca l'avversario con un pugno al di fuori di un'azione ordinaria di gioco, trattandosi di dolosa aggressione fisica per ragioni avulse dalla peculiare dinamica sportiva, considerato che nella disciplina calcistica l'azione di gioco è quella focalizzata dalla presenza del pallone ovvero da movimenti, anche senza palla, funzionali alle più efficaci strategie tattiche (blocco degli avversari, marcamenti, tagli in area ecc.) e non può ricomprendere indiscriminatamente tutto ciò che avvenga in campo, sia pure nei tempi di durata regolamentare dell'incontro".-

[4]

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Aderendo a quanto fin qui scritto, la Cassazione confermava la condanna per il reato di lesioni personali l'imputato, che aveva colpito, a gioco fermo, con una violenta testata l'avversario.-

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