NESSUNA EFFICACIA RETROATTIVA PER LA TOSAP, PRIMA ESENTATA, POI RICHIESTA. TAR BARI N.372/2024

06.04.2024

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: TOSAP - IRRETROATTIVITA' - STATUTO DEL CONTRIBUENTE - CASAMBULANTI 

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA SENTENZA DEL TAR BARI.-

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[1]

IL FATTO

Il Comune di Andria dopo aver disposto (nel lontano 2002…) l'esenzione dalla Tosap[1] in favore dei venditori ambulanti, esercenti la propria attività presso il mercato settimanale, aveva provveduto ad annullare, in autotutela nel 2020 (attraverso una delibera del Commissario Prefettizio, in quel momento in carica) tale provvedimento, inviando di conseguenza, nel 2022, richieste di pagamento del predetto tributo relative ad annualità pregresse.-

Di conseguenza, un nutrito gruppo di venditori ambulanti, iscritti alle Associazioni di categoria[2], adivano il Tar Puglia[3], impugnando tale provvedimento, in particolare perché violativo del principio della irretroattività della efficacia delle imposizioni tributarie (sostenendo, quindi, che la disposizione avrebbe potuto avere efficacia per il futuro, ma non certo per le annualità pregresse, oggetto di esenzione).-

[2]

LA SENTENZA DEL TAR BARI

Il Tar Bari, che già in sede cautelare[4] aveva sospeso il provvedimento – ha confermato tale decisione, accogliendo il ricorso in quanto l'autotutela è stata esercitata dal Commissario dopo un notevolissimo lasso temporale e che alla delibera gravata è stata assegnata efficacia retroattiva, tant'è che l'Amministrazione aveva inviato i relativi avvisi di pagamento, il tutto in violazione del principio di irretroattività della legge in generale e, in particolare, delle disposizioni tributarie, sancito – rispettivamente- dall'art. 11 delle preleggi al codice civile e dall'art.3 della legge n. 212/2000 (statuto del contribuente).-

NOTE

[1] La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nota come TOSAP, è stato un tributo che veniva applicato a favore dei Comuni e delle Province per le occupazioni di qualsivoglia natura eseguite, anche senza titolo, nelle strade, piazze, parchi e, ad ogni modo, su beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti locali.-

[2] Associazione Casambulanti - Comitato Autonomo Ambulanti Italiani, Associazione Fiva Confcommercio Federazione Italiana Venditori Ambulanti, Associazione G.O.I.A. Gruppo Organizzato Imprese Autonome Fe.N.A.P.I. Federazione Nazionale Autonomapiccoli Imprenditori, Bat Commercio 2010, promotrici, attraverso i propri rappresentanti legali, del ricorso.-

[3] Tutte assistite dall'avv. Giacomo Sgobba.-

[4] Poi in parte confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1419/ 2023

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