NESSUN VOTO ASSISTITO PER ELETTORE CON MALATTIA PSICHICA. TAR BARI N. 71/2026

14.03.2026

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: #VotoAssistito 🗳️ #ElezioniComunali 🏛️ #TarPuglia ⚖️  #VotoAccompagnato 👥 #PeriscopioDelDiritto 🔭

INDICE

1️ INTRODUZIONE
2️
LA SENTENZA
3️
CONCLUSIONI

Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ Un'elezione decisa da appena due voti 🗳️
A Lesina le elezioni comunali del 25-26 maggio 2025 si sono concluse con uno scarto minimo tra le due liste principali. Proprio per questo, ogni scheda e ogni operazione di voto hanno assunto un rilievo decisivo.

2️⃣ Il ricorso davanti al TAR e la questione del voto assistito ⚖️
Dopo la proclamazione degli eletti, la lista sconfitta ha impugnato l'esito davanti al TAR Puglia, contestando sia alcune schede annullate sia, soprattutto, l'ammissione al voto assistito di elettori che — secondo i ricorrenti — non avevano i requisiti richiesti dalla legge.

3️⃣ La regola fissata dal TAR è netta 📜
Con la sentenza n. 71/2026, il TAR ha chiarito che il voto assistito è consentito solo in presenza di un impedimento fisico materiale a esprimere il voto, e non per mere disabilità cognitive o psichiche, salvo che a queste si accompagni anche una concreta impossibilità fisica.

*****

1️ INTRODUZIONE

Le elezioni comunali di Lesina (FG) del 25-26 maggio 2025 si sono chiuse con un risultato al fotofinish: due soli voti di scarto tra le due liste principali.
Un margine minimo, tale da rendere ogni singola scheda decisiva.-

I candidati della lista sconfitta hanno impugnato l'esito elettorale dinanzi al Tar Puglia, denunciando due profili distinti:

  • in via principale, l'erronea valutazione di alcune schede annullate durante lo scrutinio;
  • in via subordinata, una circostanza ben più delicata:
    l'illegittima ammissione al voto assistito[1] di diversi elettori in quattro sezioni.-

Questa la tesi portata avanti al Tar: il voto "accompagnato" sarebbe stato consentito non a persone fisicamente impossibilitate ad esprimere materialmente il voto, come richiesto dalla legge, ma a soggetti affetti da disabilità cognitive o psichiche, oppure sulla base di certificazioni generiche, incomplete o addirittura non allegate ai verbali di sezione.

In un'elezione decisa da due voti, la questione è, tutt'altro, che banale.-

2️ LA SENTENZA

Con la sentenza n. 71/2026, pubblicata il 21 gennaio 2026, il TAR Puglia respinge integralmente le doglianze sulle schede annullate, accogliendo la eccezione sul voto assistito.-

Il Tar ha ricordato che il voto assistito, disciplinato dall'art. 41 d.P.R. n. 570/1960, è ammesso solo quando l'elettore è fisicamente impedito a compiere l'atto materiale del voto (cecità, amputazioni, paralisi, impedimenti analoghi); non quando l'impedimento è psichico, cognitivo o mentale.-

Il TAR rileva, sezione per sezione, nel caso di specie:

  • certificazioni generiche ("vedi certificato");
  • assenza di indicazione della patologia;
  • documenti non allegati ai verbali;
  • ammissioni fondate su tutele o provvedimenti giudiziari non pertinenti.-

3️ CONCLUSIONI

Per l'elettore affetto da malattia psichica o disabilità cognitiva non è previsto il voto assistito, salvo che coesista anche una impossibilità fisica materiale di esprimere il voto.-

Questo perché la disabilità cognitiva o mentale non garantisce una corretta e valida formazione della volontà elettorale.-

NOTE

[1] Il voto assistito è un diritto elettorale italiano che permette agli elettori affetti da grave impedimento fisico (non vedenti, amputati, paralizzati) di farsi accompagnare in cabina da un accompagnatore di fiducia per esprimere il proprio voto. L'accompagnatore deve essere un elettore iscritto in un qualsiasi comune italiano e può assistere una sola persona

Dal box qui a destra puoi scaricare direttamente l'articolo in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo, autore, link diretto)

HAI BISOGNO DI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO? CONTATTAMI

Ricevo online ed in presenza.
Scrivimi direttamente su WhatsApp!

💬 Scrivimi su WhatsApp: 338 189 3997