NESSUN RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO SE L’INFERMITA’ E’ ADDEBITABILE AL LAVORATORE. CDS N. 10735/2022

09.10.2023

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: CAUSA DI SERVIZIO - RESPONSABILITA' LAVORATORE - RISCHIO ELETTIVO  - CONSIGLIO DI STATO N. 10735/2022

INDICE

1 ) IL FATTO

2) LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO.-

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[1]

IL FATTO

Un militare, arruolato nell'esercito con la qualifica di "Conduttore di carri armati e di jeep", nel mentre era impegnato nella riparazione di una di queste macchine, con altri due commilitoni, nella buca dell'officina meccanica - comunemente usata per eseguire i cambi d'olio, in mancanza di ponti comandati elettricamente - rimaneva ustionato al volto ed agli arti.-

Successivamente, anni dopo, presentava domanda tesa ad ottenere il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per le infermità riportate, ma la Commissione Medica Ospedaliera si esprimeva negativamente, in considerazione del fatto che dai rapporti informativi era risultata una sua "colpa grave", in quanto si era acceso una sigaretta causando il sinistro.-

Anche il Tar Lazio, adito dal Militare, rigettava il ricorso, in quanto dalla istruttoria era emersa la responsabilità del militare.-

Per tale motivo, l'Appuntato si rivolgeva al Consiglio di Stato.-

[2]

LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Per il Consiglio di Stato – nonostante all'epoca dei fatti (si parla di fine anni '80) non vi fosse una disciplina ben strutturata sotto il profilo della normativa antiinfortunistica – costituiva, e costituisce, "dato di comune e generalissima esperienza la pericolosità di una condotta consistente nell'accensione di un innesco in un ambiente ove sono prodotti vapori, gas o altre esalazioni infiammabili".-

A ciò si aggiunga che - anche in ipotesi di infortunio sul lavoro dovuto alla mancata adozione di misure antinfortunistiche, cui il datore di lavoro sia tenuto ai sensi dell'art. 2087 c.c. - la responsabilità esclusiva del medesimo viene meno in presenza di dolo o di "rischio elettivo[1]", da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, che comporta responsabilità esclusiva del lavoratore, perché trattasi di un contegno abnorme, esorbitante rispetto all'ordinario procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria e volontaria, per ragioni o impulsi personali, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso.-

NOTE

[1] Il c.d. rischio elettivo, per pacifica giurisprudenza, consiste in tutto ciò che sia riconducibile ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella tipica, tenendo un comportamento non improntato ai principi di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 c.c. che debbono presiedere all'esecuzione del contratto, esponendosi quindi volontariamente a dei rischi non inerenti alla sua attività lavorativa.


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