NEL PROCESSO PENALE RESTA SEMPRE AMMESSO IL DEPOSITO CARTACEO IN UDIENZA, ANCHE POST CARTABIA. CASS N. 24708/2025

A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO
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1) INTRODUZIONE;
2) IL PRINCIPIO;
3) IL PRECEDENTE;
4) CONCLUSIONI.-
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Hai fretta? Andiamo dritti al sodo:
1️⃣ 📜 Cassazione chiara: con sentenza n. 24708/2025 la Suprema Corte ribadisce che il deposito cartaceo in udienza resta sempre valido e possibile.
2️⃣ ⚖️ Principio garantista: la parte civile può costituirsi anche con atti cartacei in udienza, a tutela immediata dei diritti e senza rischi tecnici.
3️⃣ 🏛️ Conferma giurisprudenziale: la riforma Cartabia spinge al digitale, ma non elimina la facoltà del cartaceo, soprattutto in sede processuale davanti al giudice.
1️⃣ INTRODUZIONE
Nell'epoca del processo penale telematico e della spinta alla digitalizzazione, la Corte di Cassazione torna a fissare un punto fermo che non può essere trascurato: in udienza, il deposito degli atti processuali in formato cartaceo resta sempre possibile e pienamente valido.-
Con la sentenza n. 24708 del 4 luglio 2025, la Quinta Sezione Penale ha accolto il ricorso di due parti civili, la cui costituzione – effettuata direttamente in aula in forma analogica – era stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Tivoli sulla base dell'art. 111-bis c.p.p., norma che disciplina il deposito telematico.-
La Suprema Corte ha ribaltato la decisione, qualificandola come "abnorme" e viziata da un'applicazione meccanica e distorta della disciplina digitale. -
2️⃣ IL PRINCIPIO
Il principio enunciato è di assoluta
chiarezza:
"Il deposito di atti, memorie o documenti difensivi è sempre ammesso anche
in forma cartacea nel corso delle udienze, siano esse camerali o
dibattimentali".
La Cassazione richiama l'art. 78 c.p.p., che prevede espressamente la possibilità di costituirsi parte civile oralmente o per iscritto in udienza. Tale facoltà non è stata intaccata dalla riforma Cartabia, che ha semmai rafforzato l'obbligo del deposito telematico per altre fasi procedimentali (ad esempio, l'udienza preliminare o quella predibattimentale).-
In questo contesto, quando l'atto viene presentato direttamente davanti al giudice, il ricorso al cartaceo non solo è consentito, ma rappresenta una garanzia immediata per la parte: evita ritardi, incertezze tecniche e rischi di esclusioni processuali sproporzionate.-
3️⃣ IL PRECEDENTE
Un orientamento favorevole al cartaceo in udienza era già emerso con la sentenza n. 18624 del 2025. La pronuncia in commento, però, segna un passo ulteriore: la Cassazione riconosce espressamente la possibilità di impugnare in sede di legittimità l'ordinanza che, dichiarando inammissibile la costituzione della parte civile, abbia mal interpretato le regole sui depositi telematici.
Questo passaggio è cruciale: non si tratta solo di ribadire la validità del cartaceo, ma di sottolineare che un'esclusione ingiustificata integra un vizio grave e immediatamente sindacabile dalla Corte di Cassazione.-
4️⃣ CONCLUSIONI
La riforma Cartabia ha certamente accelerato il passaggio verso un processo penale più tecnologico, ma non ha cancellato il diritto delle parti di presentare atti in udienza su supporto cartaceo, soprattutto quando ciò è previsto dalla legge e funzionale alla tutela immediata degli interessi processuali.-
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