Nel periodo emergenziale il collegamento da remoto è l’unica modalità di svolgimento della discussione orale in udienza. Breve nota al decreto n. 24/2021 del Consiglio di Stato.-

31.05.2021

A cura dell'avv. Laura Buzzerio

TAGS : EMERGENZA COVID - UDIENZA DA REMOTO - DISCUSSIONE ORALE

INDICE

· INTRODUZIONE

· LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

· CONCLUSIONI

INTRODUZIONE

In un giudizio di secondo grado concernente l'annullamento del verbale medico legale e di adempimento dell'istanza di revisione dello stesso, l'appellante si opponeva alla richiesta di discussione da remoto, così richiesta dal Ministero della difesa, rappresentando la necessità che la discussione si svolgesse in presenza.-

[2]

LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato, con decreto n. 24-2021 (Presidente Deodato), rigettando l'opposizione,

sosteneva

la "equivalenza della discussione orale da remoto, rispetto a quella in presenza, quanto alla sua capacità di salvaguardare in maniera adeguata l'esercizio dei diritti di difesa e la pienezza della dialettica processuale",

affermava

che "nell'attuale periodo di emergenza epidemiologica l'unica possibilità di discussione contemplata e ammessa dall'ordinamento è quella con collegamento da remoto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, d.l. n. 28 del 2020 e 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020",

evidenziava

che resta preclusa all'interprete ogni opzione interpretativa che, invece, ammetta la discussione in presenza, da intendersi quale possibilità esclusa, implicitamente, ma chiaramente, dalla citata normativa di riferimento;

puntualizzava

che l'affermata delicatezza della questione da discutere non vale in alcun modo ad autorizzare la (sostanziale) disapplicazione, in esito a un incerto e inattendibile percorso ermeneutico, della disposizione che prevede la (sola) discussione da remoto, sulla base della sua dichiarata (e sperimentata) idoneità ad assicurare l'integrità del contraddittorio.-

[3]

CONCLUSIONI

La pronuncia del Consiglio di Stato[1] sarebbe stata fortemente condivisibile se avesse tenuto in considerazione le difficoltà nella gestione delle udienze da remoto: difficoltà che possono derivare dalla carenza e insufficienza delle infrastrutture digitali dalla congestione della rete, dalla novità della fattispecie (a questo proposito si vedano le ordinanze n. 824/849/858 del 2020 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, che "bacchettano" alcune condotte di avvocati nelle udienze da remoto").-

Dunque, se da un lato il Consiglio di Stato tanto stabiliva, c'è da registrare, dall'altro, l'intervento di un coraggioso Magistrato, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trento, dott.ssa Lorenza Omarchi, il quale, riconosciute le difficoltà tecniche dovute alle caranti infrastrutture tecnologiche e al sovraccarico della rete, ha disposto che, a partire da fine gennaio 2021, gran parte delle udienze, di sua gestione, verranno celebrate in aula, alla sola presenza delle parti assolutamente necessaria.-

Da avvocato, pur beneficiando della gestione da remoto dell'attività professionale, si pensi ai depositi telematici, posso affermare, senza timore di smentita, che non vi può essere equivalenza della discussione da remoto, con quella in presenza, caratterizzata da movimenti, diverse modulazioni della voce, atteggiamenti, mimiche facciali, sguardi e movenze, che nessun monitor, per quanto sofisticato e ad alta definizione, non può trasmettere.-


[1] Cui si aggiunge quella del CGA Sicilia n.33/2021, che tanto aveva motivato: "Deve essere respinta l'opposizione alla discussione da remoto della causa - presentata sul rilievo che "tutte le parti hanno avuto modo, in esito alla verificazione, di presentare memorie e dedurre quanto ritenuto opportuno sia sulle risultanze tecniche, che nel merito dei rispettivi motivi di appello" - dovendo la stessa rispondere a ragioni serie, comprovate e oggettive e non tendere ad una sostituzione della parte in un potere valutativo riservato al giudice [...]in quanto è precipuo dovere di tutti i protagonisti del processo operare secondo canoni di solidarietà, sinteticità, astensione da tattiche difensive dilatorie, emulative, superflue, richieste processuali irrilevanti o palesemente infondate, fonte di aggravio ulteriore per il collegio e le controparti.-

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