MULTA IMPUGNATA AVANTI IL PREFETTO, MANCATA AUDIZIONE LA RENDE NULLA. GDP LECCE N. 4697/2025

29.03.2026
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

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INDICE:

1️ IL FATTO
2️ LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE
3️ GLI ISTITUTI DELLA FATTISPECIE

1️ IL FATTO

Un cittadino della provincia di Lecce, dopo aver ricevuto una ulteriore sanzione (per non aver comunicato i dati) per una multa già pagata, proponeva ricorso al Prefetto, formulando espressa richiesta di essere ascoltato personalmente. Tuttavia, il Prefetto rigettava l'istanza senza procedere alla convocazione dell'audizione.-

Avverso tale provvedimento, il cittadino – assistito dall'Avv. Alfredo Matranga – ricorreva al Giudice di Pace di Lecce, eccependo la mancata audizione personale e, conseguentemente, l'illegittimità del provvedimento prefettizio.-

2️ LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Il Giudice di Pace di Lecce, nella persona del Dott. Cosimo Rochira, ha ritenuto fondato e assorbente il motivo relativo alla mancata audizione, in quanto:

  • il ricorrente aveva chiesto espressamente di essere sentito;
  • il Prefetto non aveva dato seguito alla richiesta, emettendo ugualmente l'ordinanza-ingiunzione;
  • ciò rendeva l'atto illegittimo, indipendentemente dagli altri motivi di ricorso (come il pagamento già avvenuto).-

3️ GLI ISTITUTI DELLA FATTISPECIE

La sentenza in commento permette di fare il punto su alcuni istituti:

Il pagamento tempestivo della multa

Il Codice della Strada prevede la possibilità di estinguere l'obbligazione derivante dalla violazione tramite il pagamento in misura ridotta entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale. Questo termine breve consente al trasgressore di beneficiare di una riduzione del 30% sull'importo della sanzione, Il pagamento tempestivo preclude la possibilità di successivo ricorso avverso il medesimo verbale.-

Ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace

Chi riceve una multa può scegliere se proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
Il ricorso al Prefetto deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica del verbale; tuttavia, in caso di rigetto, l'importo della sanzione viene raddoppiato.
Il ricorso al Giudice di Pace, invece, va proposto entro 30 giorni dalla notifica richiede il pagamento del contributo unificato e segue regole processuali più strutturate.-

Quanto alle conseguenze della soccombenza, se il giudizio è stato introdotto direttamente davanti al Giudice di Pace, la decisione può essere impugnata in appello dinanzi al Tribunale competente. Diversamente, se si è scelto di ricorrere al Prefetto, l'eventuale provvedimento sfavorevole deve essere contestato proponendo ricorso al Giudice di Pace, instaurando così un vero e proprio giudizio giurisdizionale. entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento prefettizio.-

L'art. 126-bis del Codice della Strada

L'articolo 126-bis del Codice della Strada disciplina la decurtazione dei punti dalla patente di guida a seguito di specifiche infrazioni. In caso di violazione commessa con un veicolo non condotto dal proprietario, quest'ultimo ha l'obbligo di comunicare all'autorità i dati del conducente responsabile. La mancata comunicazione comporta una distinta sanzione amministrativa, autonoma e aggiuntiva rispetto a quella originaria. Tale previsione mira a garantire la corretta attribuzione delle responsabilità e l'effettività del sistema della patente a punti.-

La richiesta di audizione al Prefetto

Nel procedimento amministrativo avanti al Prefetto, l'interessato ha diritto di chiedere una audizione personale, volta a illustrare direttamente le proprie ragioni. L'amministrazione è tenuta a valutare tale istanza e, in mancanza di un giustificato motivo, la sua omissione può determinare un vizio procedimentale. La mancata audizione, laddove richiesta, può costituire motivo di illegittimità del provvedimento di rigetto, come nel caso di specie.-

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