MICROSPIE NELLA MACCHINA DELLA MOGLIE, NESSUN REATO. IL TRIB. DI TARANTO SEGUE LA CASSAZIONE

29.09.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: ⚖️ #DirittoPenale 🚔 #Stalking 💔 #ViolenzaDiGenere 🚘 #PrivacyViolata 🎙️ #Microspie 👀 #Controllo 🏛️ #Tribunale 📚 #Cassazione 🇮🇹 #Italia 📰 #IlPeriscopioDelDiritto

INDICE:

1) INTRODUZIONE;

2) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO;

3) L'ORIENTAMENTO CONSOLIDATO DELLA CASSAZIONE;

4) CONCLUSIONI.-

Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ 👨‍👩‍👦 Il caso – Un uomo tarantino a processo per stalking, percosse al figlio e registratore nascosto nell'auto della moglie in fase di separazione.

2️⃣ 🏛️ La sentenza di Taranto – Condanna per stalking, violazione di domicilio e percosse; assoluzione per interferenze illecite perché l'auto non è "privata dimora".

3️⃣ ⚖️ La linea della Cassazione – Confermato l'orientamento: l'abitacolo dell'auto non ha le stesse tutele della casa, salvo sia usato come abitazione, quindi nessun reato ravvisabile anche per il Tribunale di Taranto, che segue la Cassazione.

1) INTRODUZIONE

Un uomo tarantino è finito a processo con accuse gravi: atti persecutori (stalking) nei confronti della moglie, violazione di domicilio e percosse anche al figlio minorenne. A queste imputazioni si aggiungeva quella di aver installato un registratore nascosto nell'auto della donna, con cui si stava separando, condotta ritenuta potenzialmente idonea a integrare il reato di interferenze illecite nella vita privata previsto dall'art. 615-bis c.p.-

2) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

Il caso è approdato davanti al Tribunale di Taranto, giudice Caroli, che si è trovato a dover affrontare un nodo interpretativo non nuovo: l'abitacolo di un'automobile può essere considerato "luogo di privata dimora"? E, di conseguenza, l'installazione di un GPS o di un registratore occulto può configurare reato?

L'imputato è stato condannato a un anno e dieci mesi di reclusione, con pena sospesa, revoca del braccialetto elettronico e non menzione della condanna. Confermate le contestazioni di stalking, violazione di domicilio e percosse.-

Diversa la sorte dell'accusa relativa alle interferenze illecite nella vita privata: il Giudice ha assolto l'uomo perché "il fatto non sussiste". Secondo la motivazione, infatti, l'autovettura – salvo casi eccezionali, come ad esempio se usata come abitazione – non costituisce luogo di privata dimora e, pertanto, non ricade nella sfera di applicazione dell'art. 615-bis c.p.-

Ne consegue che anche una registrazione di conversazioni avvenute all'interno del veicolo non integra, di per sé, il reato contestato.-
Una conclusione che può sembrare non condivisibile, ma che rispecchia fedelmente l'attuale stato della giurisprudenza.-

3) L'ORIENTAMENTO CONSOLIDATO DELLA CASSAZIONE

La decisione tarantina non rappresenta un caso isolato, bensì si inserisce in un filone interpretativo consolidato della Corte di Cassazione. La Suprema Corte, infatti, ha più volte escluso che l'autovettura rientri nella nozione di privata dimora, a meno che non sia adibita in modo stabile a uso abitativo.

In questo solco, l'uso di dispositivi di localizzazione (come i GPS) o di strumenti di registrazione occultati in un'auto viene spesso assimilato al semplice pedinamento: un comportamento che, in sé, non è punito penalmente, se non quando confluisce in molestie o stalking, ipotesi severamente sanzionate dall'ordinamento.

4) CONCLUSIONI

La decisione del Tribunale di Taranto conferma un principio chiaro: l'auto non è "casa", e dunque non gode della stessa tutela penale della privata dimora. Ciò significa che l'uso di microspie o GPS, per quanto inquietante, non integra automaticamente il reato di interferenze illecite.-

Resta però un dato di fatto: simili condotte, se inserite in un contesto di violenza o persecuzione, diventano parte integrante di reati ben più gravi, come lo stalking o le molestie.-

Dal box qui a destra puoi scaricare direttamente l'articolo in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo, autore, link diretto)


HAI BISOGNO DI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTO? CONTATTAMI

Ricevo online ed in presenza.
Scrivimi direttamente su WhatsApp!

💬 Scrivimi su WhatsApp: 338 189 3997