LO STATO DELLA GIURISPRUDENZA NEL CONFLITTO TRA GENITORI SULLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO CONTRO IL COVID AL FIGLIO MINORENNE.

28.03.2022

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: COVID - CONFLITTO GENITORI VACCINAZIONE - GIURISPRUDENZA

INDICE

1) PREMESSA;

2) GLI OBBLIGHI VACCINALI;

3) IL CONFLITTO GENITORIALE SULLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE;

4) I PRECEDENTI DI MERITO;

5) IL CONFLITTO GENITORIALE SULLA VACCINAZIONE CONTRO IL COVID;

6) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISTOIA DEL 4-3-2022, CHE ROMPE L'EQUILIBRIO GIURISPRUDENZIALE SUL PUNTO;

7) L'AUDIZIONE DEI MINORI

8) IL CONFLITTO GENITORI/FIGLI SULLA VACCINAZIONE CONTRO IL COVID

9) CONCLUSIONI.-

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PREMESSA

Con l'introduzione, qualche me fa, della possibilità di vaccinare contro il Covid anche i minori (dai 12 ai 18 anni) si sono registrate le prime pronunce sugli immancabili conflitti genitoriali; la giurisprudenza sembrava appiattita nell' autorizzare la vaccinazione, anche in presenza di un genitore dissenziente, nei confronti del quale veniva sospesa, provvisoriamente, la responsabilità genitoriale, fino a quando, qualche giorno fa, il Tribunale di Pistoia, con una pronuncia inedita, ha ridato linfa alla questione.-

Il presente commento non ha nessun valore scientifico, né porta in dote insegnamenti morali o esprime opinioni sul tema, caldo, delle vaccinazioni: in questo lavoro si cercherà di evidenziare solo la posizione della giurisprudenza sul punto.-

[2]

GLI OBBLIGHI VACCINALI

Gli obblighi vaccinali non sono certo una novità per il Nostro Ordinamento: addirittura il primo risale al 1888 per arginare la diffusione del vaiolo, poi abolito nel 1979.-

Per quanto riguarda le vaccinazioni pediatriche, la prima risale al 1939, con la legge n. 891, che stabilì l'obbligatorietà della antidifterica, seguita dalla legge n. 292/1963, che impose la inoculazione antitetanica, la legge n. 51/1966, per quanto riguardava la vaccinazione antipoliomielitica e la legge n. 165/1991 per l'epatite virale B.-

Il tutto senza dimenticare il Decreto vaccini, convertito nella legge n. 119/2017, che aveva portato il numero di vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e nell'adolescenza nel nostro Paese da quattro a dieci[1].-

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IL CONFLITTO GENITORIALE SULLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

I valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni, in particolare in favore dei più piccoli, sono molteplici e implicano, oltre alla libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute individuale e collettiva (tutelate dall'art. 32 Cost.), anche l'interesse del minore, da perseguirsi anzitutto nell'esercizio del diritto/dovere dei genitori di adottare le condotte idonee a proteggere la salute dei figli (artt. 30 e 31 Cost.), garantendo però che tale libertà non determini scelte potenzialmente pregiudizievoli per la salute degli stessi.-

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I PRECEDENTI DI MERITO

Sul punto del conflitto genitoriale in tema di scelte mediche per i figli minori, fra le tanti, si evidenziano seguenti pronunce di merito:

  • Trib. Milano sentenza del 18-10-2018, il caso riguardava un conflitto sorto tra due genitori, tra i quali era pendente un procedimento di divorzio, riguardo la sottoposizione dei figli alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge 119/2017; il Tribunale, evidenziando il carattere e il valore collettivo delle vaccinazioni, in quanto necessarie per controllare la trasmissione delle malattie nella collettività, a tutelare la sicurezza dei soggetti vulnerabili, autorizzava le somministrazioni obbligatorie, perché secondo la previsione della legge n. 119/2017, l'unica giustificazione per non sottoporre i figli minori a una vaccinazione obbligatoria può essere trovata in un "accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate";
  • Corte di Appello di Napoli del 30-8-2017, il caso riguardava un conflitto sorto tra due genitori separati, riguardo i "richiami" vaccinali obbligatori (esavalente e trivalente); la Corte campana, confermando la sentenza di primo grado, "affievoliva" la responsabilità genitoriale della madre, contraria, attribuendo la decisione finale (quindi, per ipotesi, anche di non procedere alla vaccinazione) al padre;
  • Tribunale di Roma del 16-2-2017, diversa dalle altre, perché avente ad oggetto un contrasto sulla scelta delle cure (tradizionali oppure omeopatiche) da somministrare ad una minore, affetta da ipoacusia; il Tribunale risolveva la questione, statuendo che "Il "diritto alla salute" e ad ottenere cure mediche trae fonte nell'art. 32 della Costituzione e rappresenta un diritto di qualunque individuo, indipendentemente dall'età e dalle condizioni personali. Ciò posto, nel caso di contrasto tra i genitori in merito alle cure mediche da somministrare alla figlia minore, prevale il genitore che predilige la medicina tradizionale prescritta dall'ospedale rispetto a quello che intende sottoporre la figlia a cure omeopatiche. Inoltre, qualora i conflitti tra i genitori permangano, l'Autorità giudiziaria può senz'altro intervenire affinché siano adottate le misure preordinate a tutelare il "diritto alla salute" dell'incapace."-

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IL CONFLITTO GENITORIALE SULLA VACCINAZIONE CONTRO IL COVID

All'attento lettore non sarà di certo sfuggito che, nel paragrafo precedente, si è fatto riferimento ad ipotesi di vaccinazioni obbligatorie, ma quale è l'orientamento giurisprudenziale in relazione ai disaccordi genitoriali in tema di vaccinazione contro il covid (al momento non obbligatoria)?

Se per sottoporre a vaccinazione contro il covid un soggetto minore è necessario il consenso di entrambi i genitori, conseguenziale è il ricorso al Tribunale, affinchè un terzo, il Giudice, risolva l'insorto conflitto familiare.-

Le ipotesi processuali sono essenzialmente due:

  • Nel caso di genitori separati o divorziati, se si rende necessaria la risoluzione giudiziaria, lo strumento previsto è quello del ricorso ex art. 709 ter c.p.c. e competente sarà il giudice della separazione (o del divorzio);
  • Nel caso di genitori non separati, la competenza è attribuita al Tribunale per i minorenni, attraverso l'esperimento dell'azione prevista dall'art. 336 del c.c..-

La giurisprudenza di merito, attuale, è orientata nel senso di autorizzare la vaccinazione, anche in presenza di un genitore dissenziente, nei confronti del quale viene sospesa, provvisoriamente, la responsabilità genitoriale.-

Qui di seguito gli estremi di alcune pronunce sul tema:

- Decreto del Tribunale di Monza del 22-7-2021;

- Decreto del Tribunale di Milano del 2-9-2021;

- Ordinanza del Tribunale di Massa Carata del 21-9-2021;

- Decreto del Tribunale di Parma dell'11-10-2021.-

Le sentenze indicate, in favore della vaccinazione, sono particolarmente importanti perché - benchè i Giudici non assumano direttamente la decisione in ordine all'opzione da privilegiare, ma attribuiscano il potere di tale scelta[2] (se effettuare, o meno, una vaccinazione, al momento non obbligatoria) al genitore che, nel singolo caso, in un clima di disaccordo familiare, ritengano più idoneo a curare l'interesse dei minori -

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LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISTOIA DEL 4-3-2022, CHE ROMPE L'EQUILIBRIO SUL PUNTO.-

Il Tribunale di Pistoia, nella persona della Dott.sa Lucia Leoncini, con una sentenza senza precedenti, interviene a gamba tesa sulla questione della somministrazione del vaccino contro il Covid ai minori di anni 18.-

Infatti, se, come sopra detto, la giurisprudenza di merito era uniforme, fin qui, nel ritenere che, in caso di conflitto genitoriale sulla somministrazione o meno del vaccino, dovesse essere sospesa la responsabilità genitoriale del coniuge dissenziente, lasciando la scelta all'altro, il Tribunale toscano introduce un tema di non poco conto, quello della valutazione del rapporto tra potenziali rischi e benefici del vaccino per il minore, tra "best interest" dello stesso - ascoltato e favorevole all'inoculazione - e interesse pubblico, attraverso, anche, il ricorso al principio di precauzione, arrivando a declinare la domanda giudiziale.-

Il percorso motivazione del giudicante pistoiese è diretto, intuibile, di facile comprensione, ma sarà anche condivisibile?

(A)

IL VACCINO NON È' RACCOMANDATO AI MINORI DI ANNI 12

Secondo quanto si legge nella richiamata sentenza, "l'autorità giudiziaria non può autorizzare l'utilizzo di un farmaco che l'autorità sanitaria, a ciò preposta, raccomanda di non utilizzare in casi analoghi a quelli posti a base della domanda (nella specie, fascia d'età inferiore a 12 anni)".-

Infatti, riportando pedissequamente un passo del provvedimento: "è possibile osservare che i vaccini anti Sars-Cov-2 attualmente in uso in Italia, ossia il vaccino Comirnaty/Pfizer e Spikevax/Moderna, sono univoci nell'indicare nel proprio foglio illustrativo, messo a pubblica disposizione sul sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con ultimo aggiornamento a Febbraio 2022, che il vaccino non è raccomandato nei bambini di età inferiore a 12 anni."

Questo è il fulcro motivazionale della pronuncia, ma appare opportuno esaminare anche altri profili della stessa.-

(B)

IL RAPPORTO TRA RISCHI/BENEFICI DERIVANTI DALLA SOMMINISTRAZIONE, O MENO, DEL VACCINO

In maniera sintetica, il principale beneficio medico della vaccinazione è rappresentato, per destinatario della somministrazione, dalla limitazione (non esclusione!) della possibilità di contrazione di malattia nella forma grave, ossia potenzialmente letale; i principali rischi[3] sono rappresentanti dai possibili effetti collaterali del vaccino stesso.-

(C)

I VACCINI SONO AUTORIZZATI SOTTO CONDIZIONE

Altro tassello utilizzato a sostegno della decisione è individuabile "nella circostanza che i vaccini attualmente in uso in Italia sono stati autorizzati "sotto condizione" da parte dall'autorità europea e ciò, di per sé, dovrebbe indurre a particolare cautela, specialmente ove si voglia somministrare il vaccino a soggetti che, per fascia di età, per un verso non presentano rischi di esposizione grave al virus per altro verso sono ancora in fase evolutiva e di sviluppo in tutti i sensi e devono quindi essere destinatari di tutela rafforzata anche sotto questo aspetto, specie in considerazione delle attuali limitate conoscenze che si hanno anche nella comunità scientifica in ordine ai possibili effetti avversi, non solo a breve termine ma soprattutto a medio-lungo termine, che tali vaccini possono indurre".-

(D)

SUL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Logica conseguenza motivazionale di quanto sopra affermato è che "la somministrazione di un trattamento sanitario, di cui non risulta nota la frequenza di importanti effetti collaterali a breve e soprattutto a medio-lungo termine, a soggetti giovani, per fronteggiare rischi medici che possono ragionevolmente dirsi remoti non corrisponde a una ragionevole applicazione del principio di prudenza (precauzione)."

(E)

IL RAPPORTO TRA INTERESSE DEL MINORE ED INTERESSE PUBBLICISTICO

Se il diritto alla salute, ex art. 32 Cost., è tutelabile sia come diritto fondamentale del singolo, che come interesse della collettività, vi è una regola di prevalenza dell'uno sull'altro?

Naturalmente no; nel caso caso della vaccinazione anti-Covid19 per i minori, secondo quanto si legge nella sentenza: "il principio di precauzione della salute personale del minore debba necessariamente prevalere sull'interesse pubblico in virtù delle considerazioni sopra esposte".-

(F)

IL RAPPORTO TRA INTERESSE DEL MINORE ED ALTRI DIRITTI

Non è suscettibile di condurre a differenti valutazioni il bilanciamento con altri interessi, quale la tutela della salute altrui ovvero il diritto ad una vita sociale e relazionale dei minori, sia perché la vaccinazione non previene il contagio, sia perché le esigenze di contatto risultano limitate da provvedimenti dotati di efficacia circoscritta nel tempo perché legati alla sussistenza del cd. stato di emergenza.-

*****

In definitiva, per la pronuncia in commento, salvo casi peculiari attinenti a specifiche condizioni del minore che rendano più elevato il rischio di sviluppare una malattia grave dall'infezione da Covid, il Tribunale non può quindi ragionevolmente ritenere corrispondere al miglior interesse, anche medico, del minore la somministrazione dei preparati vaccinali attualmente in uso per la malattia da Sars-Cov-2.-

[7]

L'AUDIZIONE DEI MINORI

Dai provvedimenti, sopra indicati, emerge, anche, un altro rilievo: quello dell'audizione dei minori interessati e la portata della loro posizione.-

Infatti, ai fini della risoluzione del contrasto genitoriale va quindi valorizzata la volontà espressa dai minori, anche infradodicenni, che devono manifestare liberamente la loro opinione a favore (o meno) della vaccinazione anti-Covid e che tale opinione che deve essere "debitamente presa in considerazione tenendo conto della lor età e del loro grado di maturità".-

Le potestà connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale, infatti, pur non essendo mai assolute, diminuiscono e si affievoliscono con il progredire dell'età dei figli, attribuendo valore sempre maggiore alle aspirazioni e alle esigenze che gli stessi palesino o manifestino.-

[8]

IL CONFLITTO FIGLI/GENITORI SULLA VACCINAZIONE CONTRO IL COVID

Cosa succede, invece, se il figlio, minore, è favorevole al vaccino contro la volontà, o l'ostracismo, dei genitori?

Per il Comitato nazionale di Bioetica (CnB): "Se la volontà del grande minore di vaccinarsi fosse in contrasto con quella dei genitori, il Comitato ritiene che l'adolescente debba essere ascoltato da personale medico con competenze pediatriche e che la sua volontà debba prevalere, in quanto coincide con il migliore interesse della sua salute psico-fisica e della salute pubblica".-

Anche la giurisprudenza di merito, al momento l'unica per verità, è sulla stessa lunghezza d'onde: si veda a questo proposito il provvedimento del Giudice Tutelare di Arezzo, con il quale, accogliendo il ricorso, veniva disposta in via d'urgenza la vaccinazione del minore, recuperandone, previamente, il consenso.-

[9]

CONCLUSIONI

La pronuncia in commento - per quanto innovativa ed interessante, addirittura in gran parte condivisibile, eccetto, in tutta franchezza la parte relativa all'autorizzazione condizionata dei vaccini, eccezione da tempo già superata - è destinata a restare isolata.-

Infatti, le ultime pronunce registrate sul punto, diametralmente opposte rispetto al "decisum pistoiese" confermano l'orientamento maggioritario:

  • Tribunale di Torino 14 Marzo 2022, che, autorizzando la madre a decidere se sottoporre alla vaccinazione contro il covid la figlia minore, anche in assenza di consenso del padre, evidenziava che anche la somministrazione del vaccino anti-Covid ai bambini è stata approvata dalla Commissione Tecnico Scientifica di AIFA; ciò comporta, di fatto, che la scelta, sulla opportunità e sul rapporto benefici/rischi, è stata fatta, a monte, dall'autorità sanitaria;
  • Tribunale di Bologna 7 Marzo 2022, che attribuendo al padre il potere di decidere da solo, e senza il consenso della madre, in ordine alla somministrazione del vaccino anti Covid-19 ai figli minori, entrambi in età adolescenziale, poneva alla base della decisione non solo il parere dei piccoli, favorevole, ma soprattutto disponendo una Consulenza Tecnica d'Ufficio che aveva attestato l'inesistenza per i minori di controindicazioni individuali alla somministrazione dei preparati vaccinali anti covid19, supportando il tutto, acquisendo agli gli esiti di studi italiani ed internazionali in ordine alla sicurezza ed efficacia del vaccino Comirnaty (Pfizer) nelle fasce di età 12-15, da cui risulta che la protezione dal contagio è ottimale e che eventuali reazioni avverse rientrano in un quadro di normali evenienze.-


NOTE

[1] Al seguente link è possibile consultare le vaccinazioni rese obbligatorie https://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4824&area=vaccinazioni&menu=vuoto

[2] Spetterà, poi, al medico vaccinatore dell'ASL territorialmente competente valutare se sottoporre in concreto o meno il minore alla vaccinazione in questione, tenuto conto delle condizioni psico-fisiche e di eventuali patologie dello stesso.-

[3] In relazione ai quali, secondo quanto riportato nella sentenza del Tribunale di Pistoia: "il foglio illustrativo dei due sieri oggi disponibili per i soggetti minorenni dichiara non nota la frequenza degli eventi avversi più gravi, come reazioni allergiche gravi e reazioni impreviste del sistema immunitario. Per entrambi i vaccini, inoltre, è specificato che essi comportano un aumento del rischio di miocardite (infiammazione del cuore) e pericardite (infiammazione del rivestimento esterno del cuore) e che queste condizioni sono state osservate più spesso, tra l'altro, nei maschi più giovani, quali sono, in particolare, due dei tre minori di cui si discute nel presente giudizio".-

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