L’IPOTESI DELLA LIEVE ENTITA’ SI APPLICA ANCHE ALLA DETENZIONE DI DROGHE PESANTI, FINALIZZATA ALLO SPACCIO. CASS. N. 34537/2023.
A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO
TAGS: DROGHE PESANTI - DETENZIONE SPACCIO - LIEVE ENTITA'
INDICE
1 ) LA QUESTIONE
2) LA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE.-
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LA QUESTIONE
L'ipotesi della lieve entità è applicabile alla detenzione (anche a fini di spaccio) di droghe c.d. pesanti?
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LA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE
Per la Cassazione, che aderisce ad un orientamento in via di definitivo consolidamento, la risposta è positiva, in quanto la configurabilità della ipotesi lieve è riferibile – a seguito di valutazione del Giudice[1] - alle condotte aventi ad oggetto tutte le tipologie di sostanze (sia alle cd droghe leggere che quelle pesanti), anche nel caso in cui, come nella fattispecie decisa dalla Suprema Corte, ci siano diverse sostanze "pesanti", vale a dire crack e cocaina, destinate alla cessione[2].-
NOTE
[1] Sotto questo profilo, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa). (Corte di Appello di Napoli n. 459/2023).-
Ancora, il Giudicante deve "tenere conto del quantitativo di stupefacente; della gravità della condotta, soprattutto con riguardo al comportamento successivo, nell'ambito dell'attività di recupero del credito; dei precedenti penali a carico dell'imputato; del fatto che lo stesso svolgesse una attività non occasionale di spaccio".- (Trib. Genova n. 480/2023)
[2] Importante sottolineare che "L'art. 73 comma 5 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come riformulato dalla legge 14 maggio 2014, n. 79, prevede un'unica figura di reato, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente oggetto delle condotte punite, sicché la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia classificabile quale fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro". (Cass. Penale n. 9087/2023).-