LEGITTIMO AFFIDAMENTO INCARICO SOSTITUZIONE TEMPORANEA DI DIRETTORE DI U.O.C. SENZA BANDO

13.02.2024

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: UNITA' OPERATIVA COMPLESSA - DIRETTORE - INCARICO TEMPORANEO SOSTITUZIONE - SELEZIONE - BANDO - TRIB. LECCE 

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) SULLA NATURA DELLA SELEZIONE PER L'INCARICO TEMPORANEO DI SOSTITUZIONE DI DIRETTORE DI U.O.C.;

3) LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI LECCE.-

*****

[1]

IL FATTO

Una Dottoressa, pretermessa – in favore di altra - dall'incarico di sostituzione (ex art 22[1] co. 4 CCNL Area Sanità del 2016-2018) del Direttore della U.O.C[2], proponeva ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. al Tribunale del Lavoro di Lecce, con il quale chiedeva, previa disapplicazione della illegittima deliberazione del Direttore Generale dell'ASL, la rinnovazione del procedimento di conferimento dell'incarico, evidenziando la violazione del diritto al corretto sviluppo della carriera professionale, causata dalla incompleta comparazione dei curricula dei candidati, atteso che l'amministrazione avrebbe omesso di valutare, e di confrontare, i titoli di merito posseduti e il pregresso svolgimento di funzioni organizzative similari[3].-

Il ricorso veniva rigettato e la Dottoressa proponeva reclamo, sempre avanti il Tribunale del Lavoro di Lecce[4], il cui provvedimento, confermativo, è oggetto del presente lavoro.-

[2]

SULLA NATURA DELLA SELEZIONE PER L'INCARICO TEMPORANEO DI SOSTITUZIONE DI DIRETTORE DI U.O.C.

Per orientamento ormai uniforme (da ultimo Cass SU 4773/23) la selezione per l'incarico temporaneo di sostituzione di direttore di U.O.C., di cui all'art 22 (ex art 18) CCNL Dirigenza Medica, non integra un concorso in senso tecnico, non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale, nè l'individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario del Direttore Generale dell'Azienda, tra i titolari di incarico di struttura semplice, quale articolazione interna di struttura complessa (ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all'art. 18), previa valutazione comparata dei curricula professionali prodotti dai dirigenti interessati.-

Quindi,

trattandosi di procedura di carattere selettivo ma non concorsuale,

l'affidamento dell'incarico ha natura di atto discrezionale, quale scelta fiduciaria del Direttore Generale, sebbene da motivarsi analiticamente sulla base dei dati emergenti dai curricula presentati, specie laddove la scelta sia ricaduta sul candidato con minori titoli.-

Di conseguenza, il sindacato giudiziale è limitato alla verifica del rispetto dei principi di correttezza e buona fede, che impone di verificare se ASL, nei conferire l'incarico di sostituzione ex art 22 cit, abbia effettuato una valutazione comparata dei curricula professionali presentati dai medici interessati, secondo criteri logici ed oggettivamente verificabili dai curricula prodotti e se la decisione sia stata congruamente ed analiticamente motivata in specie laddove il candidato prescelto non sia quello che possa vantare il più alto punteggio (o titoli superiori), ma uno con minor punteggio o titoli.-

[3]

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI LECCE

Per il Tribunale di Lecce[5], nel caso di specie, con provvedimento del 9-1-2024, relativo al numero di ruolo 900029/2023, il conferimento[6] dell'incarico, da parte dell'Asl[7], non è stato contrario ai principi di buona fede e correttezza e al superiore principio di buon andamento ex art art 97 Cost, e non c'erano, quindi, motivi per ordinare all'amministrazione il rinnovo della procedura comparativa.-

NOTE

[1] L'art. 22 CCNL Sanità del 19.12.2019 (che ha sostituito il precedente art 18 del CCNL 8.6.2000), recante "Sostituzioni", così recita: "…2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 [ per ferie o malattia o altro impedimento] da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'Azienda o Ente, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che - a tal fine – si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di uno degli incarichi di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico) ad esclusione di quelli di cui al comma 1, par. II, lett. d), con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza; b) il dirigente sostituto deve essere preferibilmente titolare di un rapporto di lavoro in regime di esclusività e titolare di incarico di struttura semplice quale articolazione interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all'art. 18 (Tipologie d'incarico). 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall' incarico di struttura semplice. 4. Nel caso che l'assenza del direttore di Dipartimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e del dirigente con incarico di direzione di strutture semplici a valenza dipartimentale o distrettuale, ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione avviene con atto motivato del Direttore Generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dei dirigenti interessati ed è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.. In tal caso può durare nove mesi, prorogabili fino ad altri nove".-

[2] Con l'acronimo UOC si identifica l'Unità Operativa Complessa, cioè una struttura interna ad un'azienda sanitaria che opera con autonomia organizzativa, gestionale di budget, in un certo ambito della sanità (per esempio Psichiatria, Oncologia, Ginecologia, Gastroenterologia).-

[3] La Dottoressa lamentava la non corretta comparazione, da parte dell'amministrazione resistente del curriculum presentato per l'incarico di sostituzione, deducendo la mancata valutazione dei titoli di merito ivi indicati.-

[4] Si precisa che he tutte le relative controversie attinenti sia alle procedure di selezione sia al provvedimento finale del direttore generale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto hanno ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato (Cass. SS.UU. n. 19668/2020; T.A.R. Piemonte, n. 1149/2022, da ultimo Tar Campania n. 7274/2023).-

[5] Collegio così formato: Presidente Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente, Giudice Relatore Dott.ssa Donatella la Dott.ssa Maria Gustapane.-

[6] Da quanto emerso in giudizio, conferito per i maggiori titoli vantati dalla incaricata, per la loro rilevanza ed attualità, oltre che per una maggiore anzianità ed esperienza in incarichi direttivi.-

[7] Rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Basurto.-

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