LEGITTIMA LA SOSPENSIONE PER IL MILITARE CHE ABUSA DI ALCOOL. CDS PARERE N. 853/2024

26.10.2024
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV.LAURA BUZZERIO

TAGS: SOSPENSIONE DISCIPLINARE MILITARE - CDT - ALCOOL TASSO PATOLOGICO - CONDOTTA MILITARE

INDICE

1) IL FATTO;

2) LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO.-

*****

[1]

IL FATTO

Un graduato dell'Esercito subiva una sospensione disciplinare di un mese dall'impiego a seguito di un controllo medico, durante il quale un test CDT[1] (Carbohydrate Deficient Transferrin) rilevava un tasso di alcol nel sangue superiore ai limiti consentiti e considerato "patologico", perché già verificatosi in precedenza. Parallelamente, veniva avviato un procedimento penale presso il Tribunale Militare, che però si concludeva con una sentenza di non luogo a procedere per ragioni formali, in quanto mancava una specifica richiesta del Comandante di Corpo, necessaria per la prosecuzione del processo. Nonostante l'esito favorevole del procedimento penale, l'amministrazione militare considerava comunque rilevante la condotta del graduato dal punto di vista disciplinare, infliggendogli una sospensione dall'impiego di un mese.-

[2]

LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato ha giudicato corretta l'applicazione della sanzione disciplinare, conforme – anche in maniera ovvia - alla normativa prevista[2].-

Il rispetto di questa normativa è fondamentale per assicurare che i militari si conformino non solo alle leggi dello Stato, ma anche agli alti standard etici richiesti dalla loro professione. Rispettare e applicare queste norme consente alle Forze Armate di mantenere il proprio prestigio e di garantire che ogni membro operi in modo da rispecchiare il valore e la fiducia che la società ripone in questa Istituzione.

NOTE

[1] Il test CDT è un esame di laboratorio utilizzato principalmente per individuare un consumo eccessivo e cronico di alcol. Questo test misura i livelli di transferrina desialata, una variante della transferrina (una proteina del sangue che trasporta il ferro), che aumenta in caso di consumo alcolico prolungato e significativo.

Come funziona il test CDT

La transferrina è normalmente glicata, ovvero ha delle molecole di carboidrati (sialiche) legate alla sua struttura. Tuttavia, un abuso prolungato di alcol modifica la sua glicazione, causando un aumento della transferrina carente di carboidrati (CDT). In generale:

  • Livelli normali di CDT si trovano in persone con consumo moderato o nullo di alcol.
  • Livelli elevati di CDT indicano un'assunzione eccessiva di alcol protratta per almeno una-due settimane.

Quando viene utilizzato il test CDT?

Il test CDT è richiesto principalmente nei seguenti casi:

  • Diagnosi di abuso cronico di alcol: per verificare se una persona consuma alcol in quantità potenzialmente dannose.
  • Monitoraggio della terapia: per le persone in trattamento per alcolismo, il test può monitorare la riduzione del consumo alcolico nel tempo.
  • Contesti medico-legali e lavorativi: è talvolta richiesto per il rilascio o il rinnovo della patente di guida, o per particolari posizioni lavorative in cui è richiesta astinenza o consumo responsabile.

Vantaggi e limiti del test CDT

  • Vantaggi: Il test CDT è considerato uno dei più specifici per l'abuso cronico di alcol, in quanto è meno influenzato da fattori esterni come l'assunzione occasionale di alcol o altre patologie epatiche.
  • Limiti: Non è efficace per rilevare episodi isolati di abuso alcolico (come un episodio singolo di binge drinking), ma è più utile per identificare un consumo prolungato e costante.

Valori di riferimento

I livelli di CDT nel sangue vengono espressi in percentuale rispetto alla transferrina totale. Generalmente, un valore di CDT superiore al 2-2,5% è indicativo di un consumo cronico di alcol, ma le soglie possono variare leggermente a seconda dei laboratori e dei metodi utilizzati.

In sintesi, il test CDT è uno strumento specifico per il rilevamento di consumo eccessivo e cronico di alcol, utile per fini diagnostici e di monitoraggio in contesti clinici e medico-legali.

[2] Gli articoli 718, comma 1, e 732, comma 3, lett. d), del DPR 15 marzo 2010, n. 90, insieme all'art. 929, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, sono norme del Codice dell'Ordinamento Militare italiano che disciplinano aspetti fondamentali della condotta e delle procedure interne all'ambito militare, in particolare in materia di disciplina, procedimenti penali e responsabilità dei militari.

Articolo 718, comma 1, del DPR 90/2010

L'art. 718, comma 1, stabilisce i principi generali relativi alle responsabilità disciplinari dei militari, conferendo all'amministrazione militare il potere di sanzionare comportamenti non conformi ai doveri e alle norme disciplinari. Questa disposizione pone una distinzione fondamentale tra la responsabilità penale e quella disciplinare: mentre la prima si riferisce a reati previsti dal codice penale, la seconda riguarda condotte che minano la disciplina, l'onore e il decoro delle Forze Armate. Pertanto, anche in assenza di reati formalmente accertati, l'amministrazione può adottare provvedimenti disciplinari, garantendo il mantenimento dell'integrità morale e dell'immagine dell'istituzione militare.

Articolo 732, comma 3, lett. d), del DPR 90/2010

L'art. 732, comma 3, lett. d), regolamenta i motivi di archiviazione dei procedimenti penali militari. In particolare, prevede che il procedimento possa essere archiviato quando manchi un'autorizzazione necessaria, come la richiesta del Comandante di Corpo, che in alcuni casi è indispensabile per l'avvio o la prosecuzione di indagini e procedimenti penali nei confronti dei militari. Questa autorizzazione funge da filtro per procedimenti che non hanno rilevanza per la disciplina e il decoro delle Forze Armate, garantendo un sistema in cui l'autonomia dell'amministrazione militare è bilanciata dall'interesse disciplinare.

Articolo 929, comma 1, del d.lgs. 66/2010

L'art. 929, comma 1, del d.lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) disciplina le cause di cessazione dei procedimenti disciplinari. La norma prevede che, qualora il procedimento penale venga archiviato o si concluda con una sentenza favorevole all'imputato, l'amministrazione militare possa comunque proseguire il procedimento disciplinare. Questo principio ribadisce l'indipendenza della responsabilità disciplinare da quella penale e consente all'amministrazione di valutare autonomamente le ripercussioni di determinate condotte sull'immagine e l'integrità delle Forze Armate, anche quando non vi sia un reato accertato.

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