LEGITTIMA LA LEGGE SALVA RICCI DELLA REGIONE PUGLIA. CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2024

23.02.2024

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: LEGGE 6/2023 REGIONE PUGLIA - RICCI DI MARE - MARE TERRITORIALE - CORTE COSTITUZIONALE N. 16/2024 - FERMO PESCA - DM 12 GENNAIO 1995 - CODICE DELLA NAVIGAZIONE 

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.-

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IL FATTO

L'anno scorso la Regione Puglia aveva promulgato la legge n. 6/2023, con la quale venivano disposte "Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare".-

In particolare, si riportano i primi due articoli:

  • art. 1: "la Regione Puglia intende favorire il ripopolamento del riccio di mare nei mari regionali, garantendo un periodo di riposo della specie, preservando la risorsa ittica e scongiurando il rischio di estinzione dovuto ai massicci prelievi";
  • art. 2 "nel mare territoriale della Puglia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato il prelievo, la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e dei relativi prodotti derivati freschi, per un periodo di tre anni"; e, al comma 2, che "la commercializzazione del riccio di mare non è vietata per gli esemplari provenienti (con certificazioni  e tracciabilità secondo legge) da mari territorialmente non appartenenti alla Regione Puglia".-

Contro questa legge, l'attuale Governo Centrale proponeva, avanti la Corte Costituzionale, una questione di legittimità della stessa, in particolare dei due articoli sopra citati, attraverso due motivi di ricorso:

- violazione della competenza statale esclusiva in materia della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", perché spetterebbe esclusivamente allo Stato "fissare livelli di tutela ambientale uniformi sull' intero territorio nazionale;

- violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" e "rapporti dello Stato con l'Unione europea", attraverso la astratta configurabilità di un "mare territoriale regionale", ipoteticamente appartenente o riferibile alla Regione Puglia, quale ambito entro il quale la stessa Regione sarebbe abilitata ad esercitare la propria potestà normativa, in contrasto anche con quanto disposto dall'art. 2 cod. nav., che assoggetta alla sovranità dello Stato i golfi, i seni, le baie e le coste che circondano le "coste continentali ed insulari della Repubblica.-

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LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Le disposizioni impugnate regolamentano un profilo particolare dell'attività di pesca del riccio di mare - un fermo pesca straordinario - il cui obiettivo, enunciato dall'art. 1 è quello di preservare tale risorsa ittica, ai fini del futuro svolgimento dell'attività di pesca lungo le coste del territorio regionale ed è motivato dai "massicci prelievi" effettuati nelle aree prospicienti la costa pugliese.-

Per la Corte Costituzionale tale intervento attiene alla materia della pesca, pur andando senza dubbio a intersecare un profilo di tutela ambientale, ma, proprio per questo motivo, rientra nella competenza regionale.-

Gli artt. 1 e 2 della L.R. Puglia n. 6 del 2023 introducono, infatti, una misura specifica, concernente un fermo pesca disposto una tantum e per tre anni, nei confronti di un'attività che si svolge sui fondali posti a breve distanza dalle coste pugliesi e che riguarda una risorsa ittica, il cui consumo è strettamente correlato al territorio e alle tradizioni locali.-

Di conseguenza, in linea con la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale[1], le disposizioni regionali impugnate non contrastano con la competenza legislativa statale esclusiva dello Stato.-

Ancora, l'intervento regionale non entra in conflitto con quello nazionale, seppure datato (decreto ministeriale del 12 gennaio 1995[2]), ma risultano perfettamente sovrapponibili, in quanto la misura regionale incide in melius sulla tutela ambientale, e nello specifico sulla protezione del riccio di mare, che è parte dell'ecosistema marino, attraverso norme che indirettamente agevolano la riproduzione di tale specie animale.-

Sulla seconda questione, la Corte Costituzionale definisce "infelice", la tecnica normativa adottata dal legislatore pugliese, con riferimento all'uso delle espressioni di "mari regionali", di "mare territoriale della Puglia" e di "mari territorialmente non appartenenti alla Regione Puglia" perché giuridicamente inesistenti e non corrette, ma soprattutto, in contrasto con la nozione di mare territoriale, quale enucleata dall'art. 2 cod. nav. - che lo definisce  come un elemento costitutivo della sovranità.-

Di conseguenza, la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 16/2024, "salva" la legge regionale, sotto il profilo ermeneutico e di scopo, ma ne dichiara la illegittimità con riferimento all'uso errato di mare territoriale.-

NOTE

[1] Sentenze n. 148 del 2023, n. 44 e n. 7 del 2019, n. 218, n. 174, n. 139 e n. 74 del 2017, n. 303 del 2013 e n. 278 del 2012.-

[2] Che, tra le altre cose, prevede:,

  • un fermo biologico per i mesi di maggio e giugno con divieto assoluto di prelievo di qualsiasi soggetto;
  • un limite giornaliero di raccolta di non più di 1.000 esemplari per il pescatore professionista e non più di 50 per l'amatoriale;
  • una taglia minima di cattura non inferiore a 7 centimetri di diametro, aculei compresi.-

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