“LE SCADENZE FISCALI, PREVISTE DAL MANUALE LICENZE NAZIONALI CALCISTICHE, SONO DA CONSIDERARSI PERENTORIE ED IL LORO MANCATO ADEMPIMENTO GIUSTIFICA L’ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO. IL CASO DEL CHIEVO VERONA.” Commento alla sentenza n. 4163/21 del Tar Lazio

06.08.2021

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

Tags: CHIEVO VERONA - CAMPIONATO B - MANCATA ISCRIZIONE

INDICE

1)IL FATTO;

2) LA DECISIONE IN COMMENTO.-

IL FATTO

La società calcistica A.C. Chievo Verona srl[1], esclusa dalla iscrizione al campionato di Serie B per l'anno 2021/2022, a causa di inadempimenti di debiti fiscali, impugnava il provvedimento di non ammissione, prospettando la sussistenza di una situazione di estrema necessità e urgenza e chiedendo l'adozione di misure cautelari provvisorie dirette a consentire immediatamente la richiesta iscrizione; in particolare, pur essendo decaduta da un piano di rateizzazione di debiti fiscali, per il mancato pagamento di alcune rate, si appellava alla normativa emergenziale, in particolare ai provvedimenti (di sospensione) che avevano interessato l'attività di esecuzione coattiva, affermando di avere pronto un nuovo piano di ammortamento, tuttavia non ancora presentato.-

Il Tar Roma, con la sentenza in oggetto, rigettava tale richiesta.-

[2]

LA DECISIONE IN COMMENTO

Il collegio laziale, Presidente Francesco Arzillo, respingeva l'istanza cautelare monocratica[2], fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 settembre 2021, sul presupposto che

  • Il Manuale delle Licenze[3] prevedeva come termine il 28 giugno 2021 per assolvere pienamente gli obblighi tributari relativi alla gestione di una società calcistica;
  • Il termine è da considerarsi perentorio: si tratta infatti di una disciplina basata su un criterio di certezza finalizzato a garantire il perseguimento delle esigenze di tempestiva ed efficiente organizzazione delle competizioni unitamente alla par condicio dei partecipanti alle stesse;
  • alla data del 28 giugno 2021, la posizione della società ricorrente non era fiscalmente regolare, in quanto decaduta dalla rateizzazione pregressa di un debito, nonché dell'assenza di un nuovo atto di rateizzazione formalmente perfezionato, non essendo sufficiente a tal fine una semplice istanza, secondo le formali previsioni del Manuale interpretate alla stregua dei predetti criteri;.-

Per il Tar Lazio, quindi, l'esclusione è giustificata, in quanto

"dal punto di vista dell'ordinamento sportivo detta situazione va considerata nella sua oggettività e attualità al momento della scadenza del termine perentorio, a nulla rilevando la prospettazione di elementi attinenti alla normativa emergenziale e comunque a un'ulteriore futura rateizzazione in fase esecutiva, non ancora perfezionata".-

Oltre alla mancata iscrizione al prossimo campionato di serie B, tale provvedimento comporta, ipso iure, automaticamente, anche lo "svincolo" (cioè la possibilità di accasarsi, gratuitamente, presso altre società) di tutti i calciatori della rosa, il che determina, in maniera prevedibile, un altro grave danno alla ricorrente, motivo per il quale dalla stessa è stata presentata, nelle more del giudizio di merito o di un provvedimento cautelare del Consiglio di Stato, una diffida nei confronti della FIGC perché non svincoli subito i giocatori e attenda le, future e prossime, decisioni giurisdizionali amministrative.-


[1] [...] ll Chievo costituisce un unicum nel panorama calcistico italiano, essendo l'unico club proveniente dalle categorie regionali minori ad aver scalato l'intera piramide calcistica nazionale, fino a giungere dapprima in Serie A e poi nelle coppe europee [...] secondo quanto si legge su https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_Calcio_ChievoVerona

[2] Provvedimento verso il quale è stato già annunciato ricorso al Consiglio di Stato da parte della società calcistica.-

[3] https://www.figc.it/media/137010/manuale-licenze-nazionali_serie-a_-2021-2022.pdf .-

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