LE IMPUTAZIONI INIZIALI NON GIUSTIFICANO LA PERDITA DEL GRADO PER IL CARABINIERE POI ASSOLTO. TAR BARI N. 1446/2023

08.03.2024

A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: PERDITA DI GRADO - CARABINIERE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE  - MISURE CAUTELARI - TR BARI N. 1446/2023

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA SENTENZA DEL TAR BARI.-

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[1]

IL FATTO

Un Carabiniere, dopo essere stato posto agli arresti domiciliari - perché indagato per i reati di cui agli artt. 612 bis c.p. e 572 c.p. a danno della sua ex compagna - veniva sottoposto a procedimento disciplinare[1], aperto dall'Amministrazione di competenza, all'esito del quale, subiva la sanzione della perdita del grado.-

Avverso questo provvedimento[2], presentava ricorso al Tar Bari, anche in virtù dell'intervenuto definitivo provvedimento assolutorio in sede penale.-

[2]

LA SENTENZA DEL TAR BARI

Per il Tar Bari, se in sede disciplinare è stato contestato al Carabiniere di essere gravemente venuto meno ai propri doveri e di aver tenuto una condotta non improntata ai principi di rettitudine e moralità, viceversa, le conclusioni alle quali è giunto il Giudice penale (in via definitiva) smentiscono gli elementi su cui era stato fondato l'addebito disciplinare, per cui la sanzione irrogata allo stato appare non più in linea con l'iniziale rappresentazione dei fatti, ma assolutamente sproporzionata[3]

Diversamente, il comportamento del militare avrebbe potuto giustificare la misura disciplinare estintiva del rapporto di lavoro solo se i fatti "commessi e accertati" fossero così gravi da manifestare l'assenza delle doti morali, necessarie per la prosecuzione dell'attività lavorativa ipotizzate ab origine.

Per il principio della graduazione delle sanzioni l'Amministrazione non può, quindi, considerare automaticamente giustificata l'estinzione del rapporto di lavoro sulla base delle gravi imputazioni iniziali.-

Di qui l'accoglimento del ricorso e la revoca del provvedimento di perdita del grado.-

NOTE

[1] La vicenda penale si è basata sulle dichiarazioni della ex compagna del Carabiniere, dalle quali ha preso una inchiesta formale della Legione carabinieri, culminata in una contestazione per "condotte… da ritenersi gravemente biasimevoli sotto l'aspetto etico e disciplinare, in quanto contrarie ai doveri attinenti al giuramento prestato e al grado rivestito, ai principi di correttezza, esemplarità e rettitudine che devono improntare l'agire di un militare appartenente all'arma dei carabinieri, nonché altamente lesivo del prestigio dell'istituzione e di quel fondamentale rapporto di fiducia che deve intercorrere tra il militare e l'amministrazione di appartenenza".-

[2] Rappresentato e difeso dagli avvocati Pamela Mariotti, Giorgio Carta e Giovanni Carta.-

[3] A tal riguardo l'art. 1355 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) in tema di "Criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari" stabilisce che "1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa.-

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