LE ATTIVITÀ SPORTIVE SVOLTE ALL’INTERNO DI CAMPI CON COPERTURE PRESSOSTATICHE SONO DA EQUIPARARSI AD ATTIVITÀ SVOLTE IN LUOGHI CHIUSI.- BREVE COMMENTO ALLA SENTENZA N. 844/2021 DEL TAR LAZIO

09.05.2021

A cura dell'avv. Laura Buzzerio

TAGS: COVID - TENNIS AL CHIUSO 

INDICE

· Introduzione;

· La decisione del Tar Lazio in sede cautelare;

· Conclusioni.-

INTRODUZIONE

Alcune società sportive di tennis dilettantistico, frequentate da bambini, avevano adito la Magistratura ordinaria affinchè fossero annullati alcuni provvedimenti statali, fra cui

  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, avente ad oggetto «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  • il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
  • il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»" nella parte in cui, all'art. 1, comma 10, lett. f), afferma che "sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento [...]", ove interpretabile nel senso di una equiparazione tra palloni tensostatici/campi con coperture pressostatiche e luoghi chiusi;
  • le cd. "F.A.Q." al D.P.C.M. del 3 novembre 2020 aggiornate al 3 dicembre 2020, nella parte in cui le stesse precisano che l'attività sportiva svolta all'interno di palloni tensostatici o in campi con coperture pressostatiche è equiparabile, ai sensi dei d.p.c.m. adottati, all'attività al chiuso;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, nella parte in cui prevedeva una equiparazione tra palloni tensostatici/campi con coperture pressostatiche e luoghi chiusi;

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LA DECISIONE DEL TAR LAZIO IN SEDE CAUTELARE

Il Tar Lazio in sede cautelare, con una sentenza davvero scarna, tuttavia, respinge l'istanza di sospensiva, rinviando alla successiva fase di merito, nonostante il parere scientifico, su cui era basato il ricorso, del professore Giorgio Buonanno, docente ordinario di fisica tecnica ambientale all'università di Cassino e alla Queensland university of technology di Brisbane, Australia, il quale affermava che "i flussi d'aria sotto i palloni pressostatici garantiscono un ricambio d'aria adeguato".-

La decisione, cautelare, era fondata sul presupposto che "risulta ragionevole l'equiparazione delle tenso strutture ai luoghi chiusi, in quanto conforme alla nozione comune di distinzione tra luogo chiuso/aperto; ad esclusione del caso in cui, come chiarito nelle FAQ, esse siano realizzate secondo modalità tali da fornire garanzia di una "adeguata aereazione naturale e di ricambio d'aria senza l'ausilio di ventilazione meccanica controllata".-

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CONCLUSIONI

Con la speranza di aver superato, definitivamente, l'emergenza covid o, perlomeno, la fase più critica, questa sentenza presenta spunti di riflessione perché equipara le strutture al chiuso a quelle all'aperto, pur nel paradosso che in un campo da tennis, anche coperto, possano andare contemporaneamente non più (al massimo) quattro persone ed offrono un enorme cubatura di aria in altezza e larghezza.-

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