LA VENDITA A TERZI DI BENI, PROVENTO DI FURTO INTEGRA UNA "ATTIVITÀ ECONOMICA" E, DUNQUE, OVE POSTA IN ESSERE DALL'AUTORE DEL FURTO, VI E’ UNA IPOTESI DI AUTORICICLAGGIO.- Commento alla sentenza n. 36180/2021 della Cassazione

26.10.2021

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: AUTORICICLAGGIO - VENDITA BENI PROVENIENZA ILLECITA

INDICE

1 )LA MASSIMA;

2) CENNI SUL REATO DI AUTORICICLAGGIO;

3) IL FATTO;

4) LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.-

[1]

LA MASSIMA

L'immissione nel mercato di beni, provento di furto, attraverso la vendita a terzi integra una "attività economica" e, dunque, ove posta in essere dall'autore del furto, la stessa è idonea a configurare la condotta di autoriciclaggio prevista dall'archetipo normativo descritto dall'art. 648-ter.1. cod. pen.".-

[2]

CENNI SUL REATO DI AUTORICICLAGGIO

Da qualche anno, precisamente dal 2014, anche nel Nostro Ordinamento è previsto questa particolare ipotesi di reità, che consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto[1].-

E' importante sottolineare come i beni devono essere tassativamente destinati ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative[2], in quanto, ai sensi del 4° co. della norma, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale[3].-

[3]

IL FATTO

Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Brescia confermava l'ordinanza che aveva applicato alla ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere, escludendo, tuttavia, la gravità indiziaria per il delitto di autoriciclaggio.-

Si contestava all'indagata di avere venduto ad un "compro oro" gioielli rubati (che venivano successivamente fusi), ricavandone il prezzo; decondo il Tribunale la vendita dei gioielli trafugati non costituiva "impiego in attività economiche, finanziarie e speculative" e non poteva integrare la condotta di "autoriciclaggio".-

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il P.M. presso il Tribunale di Bergamo, in particolare sulla circostanza che l'attività di vendita di gioielli rubati costituiva una condotta di "impiego in attività economiche" pacificamente riconducibile alla ipotesi di autoriciclaggio.-

[4]

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

La Cassazione, con la sentenza in commento, rimettendo la decisione al Tribunale del Riesame di Brescia, ha statuito

"che la vendita di beni provento di furto debba essere sicuramente considerata una "attività economica" idonea ad integrare la condotta di autoriciclaggio".-

Infatti, tale attività

  • è successiva alla condotta illecita furtiva;
  • è funzionale alla dissimulazione della provenienza illecita dei beni in quanto l'immissione nel mercato degli stessi, attraverso la compravendita, ostacola concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

senza dimenticare che la vendita trasforma i beni in denaro, integrando sicuramente una attività "economica", produttrice di reddito.-


[1] Il reato di autoriciclaggio presuppone la commissione di un altro reato, che per questo viene definito "delitto presupposto"; inoltre, "non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio, ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; in difetto, venendo meno uno dei presupposti del delitto di riciclaggio, l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste".- (Cass Penale n. 14800/2020)

[2] Infatti, "Rivendere a terzi a prezzi maggiorati, biglietti gratuiti illegittimamente ottenuti, non integra gli estremi del delitto di autoriciclaggio, attesa la difficoltà di inquadrare la commercializzazione di biglietti di ingresso allo stadio, peraltro rilasciati nominativamente ai beneficiari, tra le attività di impiego, sostituzione o trasferimento in attività finanziarie, economiche o imprenditoriali." (Cass Penale n. 10364/2020)

[3] In tema di autoriciclaggio, l'ipotesi di non punibilità di cui all'art. 648-ter.1, comma quarto, cod. pen. è integrata soltanto nel caso in cui l'agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. (Cass Penale n. 13795/2019); ad esempio non integra il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto.- (Cass Penale n. 16002/2020)

Dal box qui a sinistra puoi scaricare direttamente il file in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo articolo, autore, link diretto)

Clicca qui

Per richiedere una consulenza su questo argomento

Foto di Tima Miroshnichenko da Pexels