La rilevanza della infedeltà virtuale nell’addebito della separazione. Commento alla sentenza n. 8750/2022 della Cassazione

28.04.2022

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

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INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE;

3) I PRECEDENTI;

4) CONCLUSIONI.-

[1]

IL FATTO

Pronunciandosi su un caso di separazione personale, la Corte di appello di Ancona, confermava la sentenza di primo grado, che procedeva con l'addebito nei confronti della moglie, in quanto dalle risultanze processuali emergeva l'esistenza di una relazione extraconiugale di quest'ultima.-

Avverso questa sentenza, la moglie ricorreva in Cassazione, sostenendo che "l'avere allacciato una corrispondenza epistolare e via chat con altro soggetto non configurava la violazione dell'obbligo di fedeltà dovendosi intendere per adulterio una relazione affettiva reale e non virtuale, fatta di incontri e di effusioni che nella specie non vi erano stati".-

[2]

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Sesta Sezione Civile della Cassazione, Presidente Clotilde Parise, dopo aver richiamato una precedente pronuncia sul punto (Cass. n. 21657/2017) evidenziava come:

"la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c., quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge".-

Nel caso di specie, poi, la Suprema Corte ha evidenziato come le risultanze processuali acquisite avessero evidenziato, l'esistenza di una relazione, reale e non virtuale, extraconiugale della moglie.-

[3]

I PRECEDENTI

Il principio, poc'anzi, affermato, per cui

"La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge"

è frutto di un orientamento consolidato, rinvenibile in pronunce di legittimità, anche, di decenni addietro: Cass. 1983 n. 7156; 1982 n. 5080; n. 3511/1994; n. 6834/1998, nonché nella n. 15557/2008, che enunciava il seguente principio di diritto:

"L'obbligo della fedeltà deve essere inteso non soltanto come astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma quale impegno, ricadente su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca, ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi, avvicinandosi la nozione di fedeltà coniugale a quella di lealtà".-

Principio confermato qualche anno fa, allorquando la Cassazione, con la sentenza n. 9384/2018, tanto aveva affermato, proprio in relazione al c.d. tradimento virtuale:

"La condotta del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, integra una violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 143 cod. civ., in quanto costituisce una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l'insorgere della crisi matrimoniale all'origine della separazione".-

[4]

CONCLUSIONI

Il rapporto extraconiugale, anche virtuale, potrebbe configurare una ipotesi di tradimento (dei canoni di fiducia e di lealtà) reale; di conseguenza, una notte d'amore reale o una conversazione hot (o il semplice comportamento da sbruffone[1] su un social) sono parificati, dalla giurisprudenza, sotto il profilo sanzionatorio dell'addebito, ma solo se abbiano una efficacia causale nella crisi matrimoniale[2].-

Infatti, per esserci tradimento non è necessaria la congiunzione carnale[3] con un soggetto diverso dal proprio coniuge, ma è sufficiente un mero coinvolgimento[4] emotivo/erotico[5], seppure virtuale e metafisico.-

NOTE

[1] A questo proposito, si richiama la sentenza n. 6/2021 del Tribunale di Palmi, che aveva addebitato la separazione al marito per avere inserito nel proprio profilo Facebook l'indicazione "single" e "mi piacciono le donne", in quanto comportamento incompatibile con i doveri di rispetto, lealtà e correttezza, imposti dal vincolo matrimoniale.-

[2] Ad esempio, con l'ordinanza n. 14414/2016, la Cassazione aveva escluso l'addebito, ritenendo che la dimostrazione della relazione extramatrimoniale non aveva avuto una efficienza causale nella crisi dell'unione coniugale

[3] Ex plurimis Cass 12764/2021.-

[4] Se manca questo coinvolgimento (o non viene provato in giudizio) non vi può essere addebito: Cass. 8929/2013.-

[5] Ex plurimis Cass. 3879/2021.-

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