LA PREVEDIBILITA’ DI UNA AZIONE CRIMINOSA DI TERZI IMPONE AL DATORE DI LAVORO DI ADOTTARE MISURE DI LAVORO INNOMINATE. CASSAZIONE SENTENZA N. 770/2023.

28.02.2023

A cura dell'Avv.MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: ART. 2087 C.C. - MISURE DI PROTEZIONE INNOMINATE - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - RAPINA SUPERMERCATO 

INDICE

1)IL FATTO;

2)LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE .-

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[1]

IL FATTO

Una cassiera, attinta da licenziamento disciplinare perché aveva consentito che tre clienti[1] oltrepassassero la barriera della cassa senza pagare una buona parte della merce, impugnava tale provvedimento; sebbene in primo grado il ricorso fosse stato respinto, la Corte di Appello di Roma, in riforma di detta sentenza, annullava il licenziamento intimato e disponeva la reintegra.-

Avverso questo provvedimento, la datrice di lavoro ricorreva in Cassazione.-

[2]

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Suprema Corte confermava la sentenza di merito, in quanto in capo al datore di lavoro vi è l'obbligo di assicurare, ex art. 2087 c.c., ogni mezzo di tutela possibile ai lavoratori e, fra questi, anche quelli c.d. "innominati".-

Nel caso di specie, il datore di lavoro – secondo la Cassazione – avrebbe dovuto adottare misure di sicurezza "innominate[2]" a protezione dell'integrità psico/fisica della commessa (naturalmente estese a tutti gli altri dipendenti) rispetto ad una attività criminosa di terzi, la cui prevedibilità era insita nella tipologia di attività esercitata, in ragione della movimentazione di somme di denaro.-

NOTE

[1] Dalla ricostruzione "processuale" della vicenda è emerso che i clienti, in numero di tre (rispetto alla cassiera lasciata sola ed individuati dalla medesima dipendente "come sospetti") avessero volutamente omesso di posizionare la merce sul nastro e "preteso" di indicare la merce da pagare e di "oltrepassare la cassa con carrelli ricolmi di merce, all'evidenza in quantità ben superiore a quella indicata", nonché che la guardia giurata – pur chiamata dalla stessa cassiera - non era intervenuta a suo supporto ed aveva preferito attendere l'arrivo dei carabinieri e della caporeparto.-

[2] Cioè non espressamente previste dalle legge, ma ricavabili, attraverso l'art. 2087 del c.c., in relazione alla particolarità del lavoro, all'esperienza e alla tecnica.-

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