LA NORMATIVA EMERGENZIALE CHE AUTORIZZA IL DIFFERIMENTO DEL COLLOCAMENTO IN QUIESCIENZA PER I DIRIGENTI MEDICI NON SI APPLICA AI PROFESSORI UNIVERSITARI. SENTENZA N.1366/2021 DEL TAR PUGLIA

13.01.2022

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: PENSIONE PROFESSORE UNIVERSITARIO NORMATIVA EMERGENZIALE 

INDICE

1 )IL FATTO;

2) LA SENTENZA DEL TAR BARI.-

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IL FATTO

Con formale istanza, in data 3.3.2021 rivolta all'Università degli studi di Bari, la ricorrente, avente la qualifica di Professore ordinario del settore scientifico-disciplinare MED/42/Igiene generale, aveva chiesto di permanere in servizio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo, ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 12, comma 1, del decreto legge 17.3.2020, n. 18 (convertito in legge 24.4.2020, n. 27), recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.-

Di fronte al mancato accoglimento dell'Ente universitario barese, si rivolgeva alla magistratura amministrativa.-

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LA SENTENZA DEL TAR BARI

La Sezione barese del Tar Puglia rigettava il ricorso sul presupposto che "che la norma della quale l'interessata invoca l'applicazione attiene in realtà una fattispecie di rapporto di servizio del tutto diversa da quella che direttamente la riguarda".-

Infatti, la disposizione normativa emergenziale prevede che le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza connesso alla pandemia da Covid-19, possono trattenere in servizio "i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza".-

Ne consegue, evidentemente, che la norma conferisce agli Enti pubblici, datori di lavoro, la facoltà di trattenere in servizio solo i dirigenti medici e il restante personale del comparto di contrattazione collettiva della sanità (personale a regime contrattualizzato) e non già i docenti universitari medici (personale a regime pubblicistico), utile per fronteggiare "sul campo" lo stato di emergenza pandemico da Covid-19. -

Ne consegue, pertanto, che appartenendo, l'interessata, ad una categoria di pubblici dipendenti diversa da quella beneficiata dalla norma, la cui applicazione viene invocata, in assenza di un'estensione espressa, indicata nello stesso dato normativo, e in conseguenza dell'inevitabile interpretazione restrittiva, cui detta disciplina deve essere assoggettata (in quanto di per sé derogatoria di norma generale sullo status dei dipendenti pubblici del settore medico ospedaliero contrattualizzato), il ricorso non può essere accolto per oggettiva carenza dei presupposti di legge.-

Il tutto, senza dimenticare che l'età di collocamento a riposo dei professori ordinari delle Università è stabilita al termine dell'anno accademico del compimento del settantesimo anno d'età, già di per sé superiore all'età di collocamento a riposo dei dirigenti medici ordinariamente fissato al compimento del sessantacinquesimo anno d'età.-

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