LA MORTE DEL SANITARIO A CAUSA DEL COVID E’ DA CONSIDERARSI INFORTUNIO ED INDENNIZZABILE DALL’ASSICURAZIONE PRIVATA. COMMENTO ALLA SENTENZA n. 383/2022 DEL TRIBUNALE DI VERCELLI.

14.11.2022

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: COVID - INFORTUNIO SUL LAVORO - ASSICURAZIONE

INDICE

1)IL FATTO;

2)LA QUESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE DEL CONTAGIO DA COVID QUALE INFORTUNIO;

3)COME STABILIRE SE IL COVID E' STATO CONTRATTO IN OCCASIONE DI LAVORO?

4) CONCLUSIONI.-

IL FATTO

Alcuni soggetti[1], eredi di un Medico di Medicina Generale, citavano in giudizio la Compagnia Assicurativa, con la quale il predetto soggetto aveva stipulato una polizza garanzia "morte per infortunio", sostenendo che fosse operativa anche per il decesso a causa del Covid, proprio come nel caso di specie, in cui il predetto soggetto era stato contagiato dall'epidemia e morto a causa della stessa.-

In particolare, gli eredi sostenevano che trattavasi di infortunio sul lavoro, in quanto il covid era stato contratto durante l'esercizio della prestazione professionale/medica, all'interno di una struttura dove venivano ricoverati i pazienti affetti proprio dal coronavirus.-.

Viceversa, la Compagnia Assicurativa sosteneva che la polizza prevedesse il pagamento solo a causa morte per infortunio e che l'infezione da Covid 19 non rientrava in questa categoria, ma in quella della malattia, e quindi non era indennizzabile.-

[2]

LA QUESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE DEL CONTAGIO DA COVID QUALE INFORTUNIO

Punto cruciale della fattispecie è stabilire se la il contagio/morte da covid sia da considerarsi infortunio o malattia.-

(A)

L' INFORTUNIO SU LAVORO

L'art 2 del d.p.r. 23/6/1965 n. 1124, dispone che sia qualificato quale infortunio sul lavoro l'evento avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, dal quale sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro assoluta/parziale o l'inabilità temporanea/assoluta per più di tre giorni.-

Con riferimento alla definizione della causa violenta[2], si tratta di un fattore che opera dall'esterno nell'ambiente di lavoro con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità.-

Per occasione di lavoro[3] si identificano tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l'attività lavorativa, nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore.-

Sotto questo profilo, appare opportuno rammentare che l'art. 28, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008, utilizza l'espressione "tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ", non necessariamente a causa dell'attività lavorativa, bensì durante[4] l'attività lavorativa: come appunto il coronavirus.-

(B)

LA MALATTIA PROFESSIONALE

La malattia professionale è, invece, inquadrata come una patologia, la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).

(C)

COSA DISTINGUE L'INFORTUNIO DALLA MALATTIA?

La linea di demarcazione tra infortunio e malattia viene così individuata nel fatto che la causa ha nel primo le caratteristiche della rapidità e concentrazione, mentre nella seconda ha la caratteristica della non rapidità dell'evolversi, basta pensare, in proposito, ai danni derivanti dalla lavorazione dell'amianto, che possono manifestarsi ad anni di distanza dal contatto. Gli elementi costitutivi della causa violenta sono individuati nella rapidità, nella concentrazione e nella esteriorità.-

Inoltre, l'infortunio è da considerarsi, il piu' delle volte, configurato in unico atto, mentre la malattia in una serie di atti.-

(D)

IL CONTAGIO/MORTE DA COVID E' INFORTUNIO SUL LAVORO E NON MALATTIA

Sul punto pare non ci siano dubbi: il contagio/morte da covid è da considerarsi un vero e proprio infortunio, secondo quanto stabilito dall'art. 42 comma 2[5] del d.l. 17/3/2020 n. 18 e successive modifiche.-

A seguito dell'introduzione di tale norma[6], l'infezione da coronavirus avvenuta in occasione di lavoro è quindi considerata infortunio[7] a tutti gli effetti e non malattia professionale.-

[3]

COME STABILIRE SE IL COVID E' STATO CONTRATTO IN OCCASIONE DI LAVORO?

L'Inail, già con la circolare n. 8/20, aveva previsto, in relazione al covid, l'esistenza di una presunzione semplice di contagio, previo il concreto accertamento di alcune circostanze fattuali, quali:

a) la qualificazione del livello di rischio dell'attività lavorativa effettivamente svolta;

b) la corrispondenza tra lo svolgimento in concreto dell'attività lavorativa e la categoria generale richiamata;

c) la coincidenza tra dato epidemiologico territoriale e picco epidemico/pandemico e contagio.-

E', quindi, evidente che la predetta Circolare pone una presunzione semplice, di natura professionale, a favore degli operatori sanitari[8] che risultano, appunto, esposti ad un elevato rischio di contagio aggravato fino a diventare specifico. -

Nel caso di specie il Dottore aveva svolto la sua attività di medico, in un contesto di rischio elevato, visitando pazienti in struttura e a domicilio anche se affetti da COVID-19, durante un provato picco epidemico, il tutto senza mai assumere comportamenti negligenti, ma anzi sempre rispettosi del protocollo[9], come risultato dall'istruttoria; pertanto, secondo l'organo giudicante appare provato, il contagio da Covid proprio sul luogo di lavoro ed in occasione dello stesso.-

[4]

CONCLUSIONI

Per il Tribunale di Vercelli, nella persona del Giudice Dott. Andrea Padalino, nel caso di specie[10] la polizza è pienamente operativa per l'infortunio/morte a causa della infezione da COVID-19 contratta in occasione della attività lavorativa, in quanto può dirsi provato che

  • l'infezione intervenuta è stata fortuita, in quanto non è stata in alcun modo frutto di un atto volontario e non vi è stato, né è stato provato, un comportamento imprudente del Dottore:
  • l'infezione virale è stata pacificamente esterna - contratta in occasione dell'attività professionale visitando i pazienti - in quanto il virus è, certamente, un organismo estraneo al nostro corpo, che si introduce nello stesso senza che la vittima ne abbia consapevolezza, tanto che, nelle varie fasi della pandemia, l'uso della mascherina protettiva è sempre stato imposto agli esercenti le professioni sanitarie, esposte maggiormente a queste aggressioni;
  • l'infezione è anche stata una causa violenta perché il contatto che ha trasmesso il COVID al Dottore è stato di effetto immediato e devastante, portatore di una patologia di quasi immediata manifestazione che ha distrutto in pochi giorni il sistema immunitario della vittima, portandola in breve alla morte.-

NOTE

[1] Assistiti dall'avv. Jacopo Pepi.-

[2] Può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. Pertanto, una causa violenta è ogni aggressione che, dall'esterno, danneggia l'integrità psico -fisica del lavoratore.-

[3] Secondo la Giurisprudenza, nell'occasione di lavoro " ... rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine, alle persone, al comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti alle condizioni di svolgimento della prestazione....... con l'unico limite del rischio elettivo." (Cass. Civ. Sez. Lavoro Ord. 19/3/2019 n. 7649)

[4] Anche se, ex art. 15 d.lgs 81/2008 sarebbe piu' opportuno affermare che i rischi devo essere valutati non solo "durante" ma anche "ovunque".-

[5] Denominato "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 19", convertito con modificazioni con la l. 24/4/2020 n.27 in G.U. 29/4/2020 n. 110. Supp. Ordinario n. 16) stabilisce espressamente che: " Nei casi accertati di infezione da in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati."

[6] Senza dimenticare che l'Inail con circolare:

  • n. 13 del 3/4/2020, si è occupata dei casi di malattie infettive e parassitarie, inquadrandole nella categoria degli infortuni sul lavoro precisando che "... in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta";
  • N. 8-20 precisava, altresì, che "gli infortuni da agenti biologici (il coronavirus è uno di questi) restano saldamente ancorati alla tutela infortunistica Inail".-. -

[7] Il Tribunale di Milano con la sentenza 11 febbraio 2022 aveva riconosciuto l'infortunio sul lavoro ai sensi dell' art. 2 , D.P.R. n. 1124/1965 ad una impiegata amministrativa di un ospedale, affetta da Covid, ritenendo più che probabile che il contagio avesse avuto origine professionale.-

[8] E non solo, in quanto tale presunzione valida per gli operatori sanitari, è stata, poi, estesa anche a favore di soggetti che esercitano altre attività lavorative, che comportano il costante contatto con il pubblico o, comunque, a vantaggio di chi utilizza i servizi sanitari, ovvero coloro che lavorano alle casse o sono addetti alle vendite, fino al personale non sanitario operante all'interno degli ospedali, con varie mansioni.-

[9] Come ad esempio, indossare e fare indossare le mascherine durante le visite, oppure uso di guanti e manicale pulizia della mani.-

[10] E' noto un solo precedente, allo stato, valutato e deciso in senso identico dal Trib. di Torino con la sentenza n. 184/2022, relativo ad un assicurato non rientrante nelle categorie sanitarie.-

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