LA LAUREA MAGISTRALE COSTITUISCE UN TITOLO CONCORSUALE SUPERIORE RISPETTO A QUELLA TRIENNALE. TAR BARI N. 212/2024

24.02.2024

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: TITOLO DI LAUREA - LAUREA MAGISTRALE - MAXI CONCORSO REGIONE PUGLIA - VECCHIO ORDINAMENTO - TRIENNALE - CONCORSO - TAR BARI N. 212/2024 - TAR LAZIO 239 2023

INDICE

1)IL FATTO;

2)LA DECISIONE DEL TAR BARI.-

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[1]

IL FATTO

Una candidata[1], dopo aver preso parte ad un concorso promosso dalla Regione Puglia, impugnava la definitiva graduatoria, lamentando la mancata attribuzione, in suo favore, di un punteggio per il possesso di una laurea Magistrale in Giurisprudenza, viceversa riconosciuto ai possessori di una laurea triennale o specialistica.-

In particolare, il bando prevedeva l'attribuzione di 1,5 punti "per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; con esclusione delle lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso".-

[2]

LA DECISIONE DEL TAR BARI

Nel caso di specie il bando prevedeva, alternativamente, ai fini dell'accesso alla procedura in esame il possesso della laurea triennale (o di primo livello), della laurea magistrale, della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento, in applicazione della circolare n. 6350 del 27 dicembre 2000.-

Come già rilevato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, oggetto di altro commento (T.A.R. Lazio, Roma n. 239/2023[2]), il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea magistrale costituiscono un titolo di studio superiore rispetto alla laurea triennale[3].-

"Ove tale titolo di studio superiore non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo" - è scritto in sentenza – "verrebbe a determinarsi un'illogica disparità di trattamento tra candidati che hanno acquisito titoli di studio manifestamente diversi tra loro, e che sono conseguiti al termine di percorsi didattici caratterizzati da peculiari insegnamenti, prove di esame ed esperienze accademiche".-

Alla luce delle predette considerazioni, per il Tar Bari[4] doveva ritenersi illegittima l'interpretazione dell'art. 7 del bando svolta dalla commissione di concorso, che ha condotta all'omessa considerazione del titolo di laurea superiore posseduto, nel caso di specie, dalla ricorrente, ovvero la laurea magistrale, rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione, ovvero la laurea triennale.-

NOTE

[1] Assistita dagli avvocati Michele Perrone, Angelo Michele Benedetto e Savino Tatoli.-

[2] Si riporta un passo motivazionale di quella sentenza: "nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate".-

[3] La diversità tra i due percorsi di studi emerge anche dalle distinti obiettivi individuati dal decreto ministeriale 22.10.2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", in cui si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) "ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali" (art. 3, comma 4, d.m. n. 270/2004), mentre "il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici" (art. 3, comma 6, d.m. n. 270/2004).-

[4] Così composto: Presidente Dott. Angelo Scafuri, Consigliere Estensore Dott. Vincenzo Blanda,  Consigliere Dott.  Maria Luisa Rotondano.-

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