LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA (SENTENZA N. 534/2022) RICONOSCE UN NESSO TRA LA PROLUNGATA ESPOSIZIONE ALL’ASBESTO E LA PATOLOGIA MORTALE DI UN DIPENDENTE DEL SETTORE CEMENTERIA.

16.01.2023
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello 

TAGS: ASBESTO - AMIANTO  - MALATTIA PROFESSIONALE - MICROCITOMA - PRODUZIONE CEMENTO 

INDICE

1)IL FATTO;

2)CENNI SULL'ART. 85 D.P.R. 30 GIUGNO 1965 N. 1124;

3)BREVISSIMI CENNI SUL MICROCITOMA POLMONARE;

4)MALATTIA PROFESSIONALE TABELLATA ED ONERE DELLA PROVA;

5)IL CASO DI SPECIE;

6)L'ORIGINE MULTIFATTORIALE. IL CONCORSO DI CAUSE. IL CRITERIO DELLA EQUIVALENZA DELLE CONDIZIONI;

7)I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI;

8)CONCLUSIONI.-

*****

[1]

IL FATTO

Una donna[1], vedova di un lavoratore subordinato, adiva il Tribunale del Lavoro di Padova, chiamando in giudizio l'Inail, affinché fosse riconosciuta, con conseguenziale corresponsione della indennità prevista dal DPR n. 1124/1965, la natura professionale della malattia (microcitoma polmonare), che aveva provocato la morte del marito, sviluppata a causa della prolungata esposizione a sostanze quali l'amianto, polveri e fumi contenenti metalli pesanti, Ipa e diossine, durante l'intero percorso lavorativo dal 1973 al 2011.-

In primo grado la domanda, a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, che riconosceva - nonostante la circostanza che il lavoratore fosse un tabagista - un nesso fra l'insorgenza della patologia e la esposizione, veniva rigettata per la motivazione che in giudizio non erano state dimostrate, dalla vedova, le mansioni svolte dal marito, nonostante fosse stata richiesta una prova testimoniale proprio sotto questo profilo; tuttavia, la stessa proponeva appello, accolto, a seguito di ulteriore Consulenza Tecnica d'Ufficio, dando luogo alla sentenza in commento.-

Si tratta di una pronuncia molto importante - seppure non la primissima - perché riconosce il possibile collegamento causale tra l'esposizione ai materiali utilizzati nel ciclo di produzione del cemento con alcune malattie.-

[2]

CENNI SULL'ART. 85 D.P.R. 30 GIUGNO 1965 N. 1124

In base all'art. 85 del DPR N. 1124/1965 - contenente il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come sostituito dall'art. 7, comma 1 l. 10 maggio 1982 n. 251 - se l'infortunio o la malattia professionale ha come conseguenza la morte, il coniuge, superstite del lavoratore deceduto, ha diritto ad una quota di rendita.-

Importante evidenziare come tale diritto sorga autonomamente ed automaticamente in capo agli interessati (non essendo configurabile come rendita di reversibilità), indipendentemente dalla circostanza che per quell'evento fosse già stata costituita o meno la rendita in favore del lavoratore deceduto, purché ovviamente sussista un nesso di causalità tra la malattia patita dal soggetto assicurato e la morte.-

[3]

BREVISSIMI CENNI SUL MICROCITOMA POLMONARE

Il microcitoma polmonare è una patologia tumorale caratterizzata da un'elevata malignità e deve il suo nome alle piccole dimensioni delle cellule tumorali osservabili al microscopio.-

I fattori di rischio sono:

  • Il fumo (anche passivo);
  • l'esposizione professionale (lavorativa) ad alcune sostanze (quali, ad esempio, l'amianto (absesto), il radon, i metalli pesanti, il cromo esavalente, arsenico e cadmio;
  • l'inquinamento atmosferico;
  • familiarità (vale a dire consanguinei con medesima patologia).-

(4)

MALATTIA PROFESSIONALE TABELLATA ED ONERE DELLA PROVA

Per malattia professionale si intende una patologia che si sviluppa, nello svolgimento dell'attività lavorativa, a causa del contatto con materiali o fattori nocivi.-

Alcune di questa malattie sono "tabellate", cioè sono inserire in un elenco tassativo, per le quali, in caso di insorgenza, si ha una presunzione legale dell'origine professionale.-

In detta ipotesi, il lavoratore deve provare solamente lo svolgimento di mansioni rientranti nell'ambito delle lavorazioni c.d. tabellate e l'esistenza di una malattia inserita in elenco[2],con il conseguente onere di prova contraria a carico dell'I.N.A.I.L., quale, ad esempio, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure causata da un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la patologia[3].-

Se in generale, quindi, la previsione della malattia professionale come tabellata comporta l'applicabilità della presunzione di origine professionale della patologia sofferta dall'assicurato, tale regola deve essere, temperata in caso di malattia, come quella tumorale, ad eziologia multifattoriale (cioè potenzialmente causata da una pluralità di cause), nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso[4].-

Tuttavia, nel caso del tumore polmonare (malattia di natura multifattoriale), in relazione all'esposizione ad amianto, il fattore di rischio è stato previsto in tabella[5]; con la conseguenza che chi sia stato esposto all'amianto, per motivi professionali, ha diritto di vedersi riconosciuta l'origine professionale della malattia, nonché di ricevere la tutela assicurativa sociale prevista dalla legge, quand'anche risultino altre cause, tuttavia non di tipo esclusivo, incombendo sull'I.N.A.I.L. la prova che la patologia tumorale non è ricollegabile all'esposizione a rischio.-

Non solo il fattore di rischio, ma la malattia in sé è tabellata, infatti il microcitoma polmonare è inserita nella Lista I[6] dell'INAIL sulle malattie professionali.-

[4.1]

"IL CRITERIO DELL'ADEGUATA PROBABILITA'".-

"La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata. La sussistenza di concause esterne non idonee ad interrompere il nesso causale tra attività svolta e la malattia subita non esclude l'indennizzabilità della malattia: determinante è la prova del nesso causale tra attività e patologia[7]".-

In virtù di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, in materia di malattia professionale, per l'accertamento dell'eziologia professionale della patologia contratta, se non è necessaria l'assoluta certezza, trova però applicazione "il criterio secondo il quale deve ritenersi acquisita la prova del nesso causale nel caso sussista un'adeguata probabilità[8], sul piano scientifico, della risposta positiva".-

(5)

IL CASO DI SPECIE

(A)

LE MANSIONI SVOLTE DAL LAVORATORE

Secondo quanto riportato in sentenza, il lavoratore, "in quanto addetto alla manutenzione ordinarie e straordinaria, aveva lavorato su impianti e macchinari di tutte le fasi produttive della Cementeria di [...] dalla macinazione nei mulini delle materie prime (calcare, argilla, ossido di ferro, sabbie di fonderia, gessi chimici, fanghi e ceneri di varia derivazione), alla loro essiccazione in forni a 350 °C, alla loro essicazione in forno rotante a 1500 °C per ottenere il Clinker alla successiva macinazione, con aggiunta di inerti ed insacco del prodotto finito"

(B)

DELLA PROVA (TESTIMONIALE) SULLE MANSIONI

Il Collegio della Corte di Appello di Venezia ammetteva l'audizione del teste - collega per circa vent'anni del lavoratore deceduto - che:

- confermava gli interventi di manutenzione presso i macchinari che mescolavano argilla, calcare e fanghi e che i materiali erano cotti i forni che raggiungevano i 1500º gradi centigradi;

- precisava che il materiale uscito dal forno era posto su griglie e portato nei mulini ad una temperatura di 30/40°;

- aggiungeva che la presenza di amianto era diffusa in tutta la cementeria ed in particolare nelle tubazioni. Ciò si verificava con riguardo alla lavorazione descritta nei mulini (parte finale della lavorazione), nelle canalette e nelle carpenterie che venivano rimosse. Inoltre i mantelli di amianto utilizzato erano eliminati con martello e scalpello o con il flessibile".-

(C)

SULLA CONSULENZA TECNICA ESPLETATA

Nel caso di specie - trattandosi di malattia e lavorazioni tabellate - il Ctu incaricato, concludeva con la formulazione di un giudizio probabilistico favorevole al riconoscimento del nesso tra esposizione alle sostanze e insorgenza della malattia per i seguenti motivi:

  • in simili impianti l'amianto era presente in modo assai rilevante, in varie forme, pressoché in tutte le fasi di lavorazione ovvero nelle diverse sezioni dell'impianto. dalle guarnizioni, alle coibentazioni di forni e condotte veicolanti fluidi caldi, nonché nelle condutture di alimentazione degli impianti;
  • l'esposizione era stata prolungata nel tempo;
  • l'istruttoria testimoniale aveva provato 1) l'esposizione diretta del lavoratore a manufatti contenenti amianto, concretamente manipolati dal lavoratore, per una significativa parte del proprio turno di lavoro; 2) non trascurabile era anche l'esposizione indiretta presso il medesimo ambiente di lavoro, data la presenza in diversi punti del materiale; 3) le operazioni di manutenzione/ demolizione/ riparazioni erano eseguite a secco e non era in uso al tempo l'adozione di DPI (maschere con filtri idonei) di protezione delle vie aeree.-

In conclusione: "l'esposizione lavorativa ad amianto sebbene non precisabile nella entità, deve intendersi quale rilevante e protratta.", nonostante la malattia mortale fosse ad origine multi fattoriale ed il lavoratore un fumatore.-

[6]

L'ORIGINE MULTIFATTORIALE. IL CONCORSO DI CAUSE. IL CRITERIO DELLA EQUIVALENZA DELLE CONDIZIONI.

Nel caso di specie, oltre l'insorgenza di una malattia ad origine multi fattoriale", cioè la cui manifestazione potrebbe essere stata concausata, in concorrente variabile misura, da fattori sia professionali che extra professionali ovvero che potrebbe essere stata causata esclusivamente e alternativamente dagli uni o dagli altri, il lavoratore era anche forte fumatore abituale[9], quindi come si è giunti a riconoscimento della malattia professionale?

Semplicemente attraverso l'applicazione del c.d. criterio della equivalenza della condizioni, per il quale trova applicazione la regola contenuta nell'articolo 41 c.p., per la quale va riconosciuto identico apporto causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso articolo 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico e' interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento.-

In sostanza vige il principio di "equivalenza delle cause", una nozione di matrice penalistica, per il quale rileva solo ed esclusivamente il fatto che venga accertata una incidenza causale della esposizione del lavoratore a sostanze tossiche in ragione delle mansioni lavorative svolte, a nulla rilevando, invece, se questa sia stata l'unica causa di insorgenza della malattia o una delle concause[10].-

[7]

I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

La sentenza in commento ha una notevole importanza giurisprudenziale, in quanto riconosce una correlazione tra l'esposizione a delle sostanza e l'insorgenza della malattia in un lavoratore del comparto Cementeria, tuttavia si registrano altre pronunce, in tal senso, precedenti:

- Sentenza n. 29/2022 del Tribunale del Lavoro di Bergamo, con il quale era stata riconosciuta la rendita[11] in favore della vedova[12] di un lavoratore è deceduto per mesotelioma pleurico maligno contratto a causa dell'esposizione ad amianto in ambito lavorativo quale dipendente di molteplici aziende di manutenzione e di montaggio industriale nei cementifici;

- Sentenza n. 686/2022 del 22-6-2022 della Corte di Appello Sezione Lavoro di Palermo, che, confermando la sentenza n. 3715/2021 del Tribunale del Lavoro di Palermo, aveva condannato l'Inail a corrispondere alla vedova[13] di un operaio, che aveva lavorato per oltre tre decenni presso una Cementeria del luogo, la relativa rendita, riconoscendo che il decesso era riconducibile a causa di un tumore ai polmoni, che come è stato accertato dalle perizie si è sviluppato in seguito alla ripetuta esposizione ad amianto sul posto di lavoro.-

[8]

CONCLUSIONI

La sentenza in commento riconosce l'esistenza - NEL CASO DI SPECIE -  del nesso causale tra l'esposizione a particolari sostanze, utilizzate nel ciclo produttivo delle cementerie, e l'insorgenza del microcitoma polmonare, una patologia tabellata.-

Nell'ultimo anno, come riportato, ci sono altre pronunce in tal senso, il che rappresenta un grande passo in avanti della giurisprudenza giuslavorista, che sta applicando criteri previsti per altri settori, anche a quello della produzione e della lavorazione del cemento.-

NOTE

[1] Assistita dall'avv. Stefano Zarabara e sostenuta dal "Comitato Lasciateci Respirare Monselice" e da un suo attivista sig. Miazzi Francesco, che si ringrazia per aver trasmesso allo scrivente il provvedimento oggetto di commento.-

[2] Ex plurimis, Cass. n. 13024/2017.-

[3] Nel caso, invece, di malattie non indicate in tabella, ovvero indicate con la loro denominazione scientifica , ma causate da attività lavorative non incluse nella tabella stessa, il lavoratore deve dimostrare 1) l'insorgenza della malattia; 2) la dannosità della prestazione lavorativa svolta; 3) il rapporto causale tra la malattia e il lavoro concretamente svolto.-

[4] Con la precisazione che in presenza di forme tumorali che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un'origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torna ad operare.-

[5] Dal DPR 336/1994 e ss., nonché dalla voce n. 57 della tabella di cui al decreto 9 aprile 2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: previsione in termini ampi ("lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto") e senza indicazione di soglie quantitative, qualitative e temporali.-

[6] Sono inseriti nella lista I dell'INAIL alcuni agenti causali del cancro del polmone. Così: talco contenente fibre asbestiformi, silice libera cristallina, distillazione di catrame di carbone, fumo passivo, arsenico, berillio, cadmio, cromo, nichel, acido solforico, fuligine, pece di catrame di carbone. Ci sono, poi, le attività quali la produzione del coke, produzione dell'alluminio e produzione del gas e del carbone, idrocarburi policiclici aromatici, fusione del ferro e dell'acciaio. Sempre nella Lista I: tetraclororo-dibenzo-para-diossina, eteri e derivati, asbesto, radon e i suoi prodotti del decadimento, estrazione dell'ematite e olii minerali.-

[7] Passo motivazionale prelevato dalla sentenza n. 608/2018 del Tribunale di Trani, nella persona del Giudice Dott.ssa Floriana Dibenedetto.-

[8] Sul punto si richiama la sentenza n. 267/2021 del Tribunale del Lavoro di Venezia, che, in un caso simile (seppure diverso, vale a dire l'insorgenza del microcitoma polmonare in un ex lavoratore della " Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia", che svolgeva le mansioni di addetto al carico e scarico delle merci) statuiva "che il nesso di causalità materiale tra esposizione professionale ad asbesto ed insorgenza di microcitoma polmonare è nella fattispecie "meramente possibile" ma non probabile né certa".-

[9] Sul punto, si trascrive pedissequamente un passo della, già richiamata, sentenza n. 608/2018 del Tribunale di Trani, nella persona del Giudice Dott.ssa Floriana Dibenedetto, nella quale veniva riportata la Consulenza Tecnica d'Ufficio redatta dal Dott. dott. Emmanuele Tupputi (specialista in pneumologia): "[...] Il più importante fattore di rischio nel tumore del polmone è rappresentato dal fumo di sigaretta: esiste infatti un chiaro rapporto dose-effetto tra questa abitudine e la malattia e ciò vale anche per il fumo passivo. In altre parole, più si è fumato (o più fumo si è respirato nella vita), maggiore è la probabilità di ammalarsi e secondo gli esperti la durata di tale cattiva abitudine è anche più importante del numero di sigarette fumate per determinare il rischio di tumore [...] Da ricordare, per precisione, che la relazione fumo-cancro al polmone vale in particolare per alcuni sottotipi di malattia come il carcinoma spinocellulare e il microcitoma.[...]-

[10] Causa: antecedente necessario e sufficiente che ha la capacità e l'adeguatezza di produrre quel determinato effetto. Si chiama causa sufficiente quella che inevitabilmente comporta la comparsa della malattia. Concausa: antecedente necessario ma non sufficiente, concorre con evidente concretezza ed adeguata intensità al determinismo dell'evento assieme ad altre concause.-

[11] Circostanza particolare del descritto giudizio è che l'Inail non aveva contestato la correlazione tra la patologia sofferta dal de cuius e l'avvenuta esposizione del medesimo all'amianto, sicché non è stato necessario l'espletamento di di una consulenza tecnica sul punto.

[12] Assistita dall'avv. Yvonne Messi.-

[13] Assistita dagli Avvocati Carmelo Butticé e Claudia Spotorno.-

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