LA COMUNICAZIONE DELLA CANCELLERIA FA DECORRERE IL TERMINE BREVE PER L’IMPUGNAZIONE. TRIB. NOCERA INFERIORE N. 451/2024

10.04.2024
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: ART. 325 CPC - ART. 327 CPC - TERMINE PER IMPUGNARE - COMUNICAZIONE CANCELLERIA - CASS. 8296/2024 - 

INDICE

1 ) INTRODUZIONE;

2) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE;

3) LA NORMATIVA SUL PUNTO;

4) CONCLUSIONI.-

*****

[1]

INTRODUZIONE

Con una sentenza – francamente discutibile – il Tribunale di Nocera inferiore ha ritenuto che, in caso di comunicazione della sentenza, integrale, da parte della Cancelleria, il termine per impugnare ex art. 325 cpc, fosse quello breve, piuttosto che quello lungo.-

[2]

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Il Tribunale campano ha ritenuto inammissibile un appello proposto dopo trenta giorni dalla comunicazione da parte della Cancelleria del Giudice di Pace della sentenza, completa, di primo grado, in quanto risultava trascorso il termine breve per l'impugnazione previsto dall'art. 325 c.p.c., perché in tali casi, avendo la parte avuto conoscenza formale del provvedimento da impugnare, non poteva applicarsi il termine semestrale ex art. 327 c.p.c..-

Nella sentenza in commento la comunicazione della Cancelleria veniva equiparata, in quanto ad effetti processuali, all'estrazione (richiesta) della copia autentica del provvedimento che comporterebbe la sua conoscenza legale.-

Tale ragionamento motivazionale, oltre che difforme rispetto alla previsione di legge, è stato demolito, qualche giorno fa, dalla Suprema Corte (come si dirà in seguito) chiamata a decidere su altro provvedimento sempre proveniente dal Tribunale nocerino.-

[3]

LA NORMATIVA SUL PUNTO

Per impedire il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, sono previsti due termini:

  • quello lungo semestrale, ex art. 327 cpc, che decorre dalla pubblicazione della stessa;
  • quello breve, mensile, ex art. 325 cpc, che decorre dalla sua notificazione su impulso di una delle parti processuali.-

La comunicazione, del provvedimento, da parte della Cancelleria

può comportare la decorrenza del termine breve?

Per previsione normativa, ai sensi dell'art. 133, comma 2,. c.p.c[1]., e per giurisprudenza univoca, la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c[2].; che, viceversa, decorrono, solo nel caso di atto di impulso di controparte.-

Sono due le ipotesi in cui il termine per impugnare una sentenza è solo quello breve di 30 giorni decorrente dalla comunicazione della cancelleria:

1) regolamento di competenza ad istanza di parte;

2) impugnazione del P.M. contro le sentenze in materia matrimoniale.-

[4]

CONCLUSIONI

Come anticipato, qualche giorno fa la Suprema Corte, con la sentenza n. 8296/2024 non condividendo quanto stabilito, in un altro giudizio sempre dal Tribunale di Nocera Inferiore[3], ha ribadito il principio secondo il quale "il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di conoscenza legale del provvedimento da impugnare e cioè in forza di una conoscenza conseguita per effetto di una attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale[4]".-

Ogni altra "suggestiva" interpretazione non è ammessa.-

NOTE

[1] Che espressamente prevede "La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all' art. 325".-

[2] Ex plurimis Cass. Civ. n. 15298/2020; Cass. ord. n. 5703/19.-

[3] Secondo il quale, con l'estrazione di copia autentica della sentenza, la forma di conoscenza era acquisita in via formale, in quanto trovava origine in due attività tipizzate sul piano processuale, quali la richiesta di copia autentica del provvedimento a iniziativa della parte interessata e la consegna a opera del cancelliere

[4] Escludendo, quindi, che (Cass. n. 15359/2008) che il termine breve decorra:

- dal giorno in cui è stata richiesta la copia della sentenza da appellare;

- dal momento in cui il notificante abbia ottenuto dalla cancelleria del giudice a quo il rilascio di copia autentica della sentenza impugnata;

- dalla trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei registri immobiliari.-

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