LA CEFALEA CON EPISODI DI VOMITO NON GIUSTIFICA LA GUIDA CON LA PATENTE SOSPESA. COMMENTO ALLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE N. 24679/2021

19.10.2021

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: PATENTE SOSPESA - STATO DI NECESSITA' - VOMITO E CEFALEA - NON SUSSISTE

INDICE

1) IL FATTO;

2) LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE.-

[1]

IL FATTO

Un soggetto ricorreva in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Siena, che lo aveva condannato, perchè colto alla guida di un veicolo, nonostante la precedente sospensione della patente (a causa violazione dell'art. 218 C.d.S., comma 6).-

Nella sentenza impugnata era stata rigettata la scriminante dello stato di necessità, così come evocata dall'imputato, il quale aveva dichiarato di essere stato costretto a guidare, per trasportare, il piu' rapidamente possibile, presso il piu' vicino ospedale, un prossimo congiunto, che aveva accusato un forte malore.-

Per il giudice del merito, non sussisteva tale scriminante, in quanto i sintomi, avvertiti dal parente, non erano così gravi da giustificare la sostituzione alla guida, anzi, probabilmente sarebbe bastato assumere un farmaco per fermare la cefalea ed il vomito.-

[2]

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Cassazione confermava la condanna[1], così statuendo:

"costituisce, orientamento consolidato che in tema di sanzioni amministrative, l'esimente dello stato di necessità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 4, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione".-

Nel caso di specie, per la Suprema Corte, non era ravvisabile lo stato di pericolo imminente, né rinvenibile la convinzione di trovarsi di fronte ad uno stato di necessità.-


[1] Secondo il consolidato orientamento Cass. 14286/2010 e 16155/2019.-

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