LA BICICLETTA NON BASTA, I RIDERS SONO LAVORATORI SUBORDINATI. CASS N. 28772/2025

02.11.2025
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV.MICHELEALFREDO CHIARIELLO

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INDICE

1️ INTRODUZIONE
2️
L'ART. 2 D.LGS. 81/2015: UNA NORMA "RIMEDIALE"
3️
"LA BICI È MIA" NON BASTA
4️
CONTINUITÀ E TURNI: IL TEMPO È ORGANIZZATO DAL COMMITTENTE
5️
L'ALGORITMO COMANDA: L'ETERO-ORGANIZZAZIONE DIGITALE
6️
CONCLUSIONI

*****

Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:

1️⃣ 🚴‍♂️ I rider non sono più "ibridi": per la Cassazione sono lavoratori subordinati, anche se pedalano senza ufficio né cartellino.
2️⃣ 🤖 L'algoritmo è il nuovo capo: gestisce tempi, turni e consegne, esercitando un vero potere direttivo e disciplinare.
3️⃣ ⚖️ La bicicletta non basta a essere liberi: conta chi decide come, quando e dove lavori — e se lo fa la piattaforma, scatta la subordinazione. 

1️⃣ INTRODUZIONE

Li abbiamo visti sfrecciare tra i semafori, carichi di zaini colorati e algoritmi invisibili. I ciclofattorini, o rider, non sono più figure ibride tra autonomia e subordinazione: per la Cassazione lo status è chiaro, sono collaboratori etero-organizzati e, dunque, beneficiari delle tutele del lavoro subordinato.-

Con la sentenza n. 28772/2025, la Suprema Corte ribadisce e rafforza l'orientamento già espresso in passato, confermando la decisione della Corte d'Appello di Torino: il rapporto tra rider e piattaforme digitali rientra pienamente nel meccanismo "rimediale" dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2015.-

2️ L'ART. 2 D.LGS. 81/2015: UNA NORMA "RIMEDIALE"

Secondo l'articolo 2 del decreto, alle collaborazioni continuative, personali e organizzate dal committente si applica la disciplina del lavoro subordinato, anche se il contratto resta formalmente di natura autonoma.-
Un escamotage legislativo definito "rimediale", perché cura una stortura: rapporti di lavoro apparentemente autonomi ma sostanzialmente dipendenti.-

3️ "LA BICI È MIA" NON BASTA

L'azienda di consegne aveva tentato di difendersi sostenendo che l'uso di biciclette di proprietà dei rider fosse indice di autonomia.-
Argomento respinto con fermezza: per la Corte, non è il mezzo di trasporto a decidere la natura del rapporto, ma chi ne stabilisce tempi, luoghi e modalità operative.-
Il rider, infatti, non può delegare le consegne ad altri, e questa impossibilità conferma il carattere esclusivamente personale della prestazione.-

4️ CONTINUITÀ E TURNI: IL TEMPO È ORGANIZZATO DAL COMMITTENTE

Altro punto chiave: la continuità del rapporto.
Non conta solo la frequenza effettiva delle consegne, ma anche i turni prenotati dal lavoratore.-
La società aveva il potere di sostituire il rider o assegnare diversamente le consegne, segno evidente di una organizzazione unilaterale.-
Come ha rilevato la Cassazione, l'attività dei ciclofattorini non è occasionale ma programmata e ripetuta nel tempo, anche se con pause o intervalli.-

5️ L'ALGORITMO COMANDA: L'ETERO-ORGANIZZAZIONE DIGITALE

L'aspetto più innovativo della decisione riguarda l'etero-organizzazione algoritmica.
Nel caso di specie, il sistema di assegnazione delle consegne era gestito da un algoritmo aziendale che determinava tempi, rotte e penalità.-
Il rider doveva completare ogni consegna entro 30 minuti, pena la perdita di priorità o l'esclusione dai turni futuri.-
Una dinamica che, per la Cassazione, equivale a un potere direttivo e disciplinare in forma digitale — e che quindi fa scattare l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato.-

6️⃣ CONCLUSIONI

Non è la bicicletta a rendere libero un rider, Non serve un ufficio per essere dipendenti, basta un algoritmo che ti dica dove, quando e come pedalare, che decide tutto, anche quando puoi fermarti a respirare.-

Questa decisione apre la strada a nuove rivendicazioni per migliaia di rider, che potranno invocare le tutele del lavoro subordinato.-

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