L’USO ABNORME DEL TELEFONO PER MOTIVI DI LAVORO PUO’ CAUSARE UNA MALATTIA PROFESSIONALE. COMMENTO ALLA SENTENZA 519/2022 DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO

14.02.2023

A cura dell'Avv.MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: USO TELEFONO - RADIO FREQUENZE - MALATTIA PROFESSIONALE - NON TABELLATA - NEURINOMA - 519 2022 CORTE APPELLO TORINO - EQUIVALENZA DELLE CAUSE

INDICE

1)IL FATTO;

2)SULLA ESISTENZA DI UN NESSO CAUSALE TRA LA MALATTIA E L'ESPOSIZIONE LAVORATIVA ALLE RADIO FREQUENZE;

3)MALATTIA PROFESSIONALE ED ONERE DELLA PROVA;

4)IL NEURINOMA E' UNA MALATTIA PROFESSIONALE NON TABELLATA;

5)I PUNTI CHIAVE DELLA VICENDA;

6)IL METODO GIURIDICO APPLICATO AL CASO DI SPECIE;

7)CONCLUSIONI.-

*****

[1]

IL FATTO

Un soggetto[1], lavoratore subordinato, adiva il Tribunale del Lavoro di Aosta, chiamando in giudizio l'Inail, affinché gli fosse riconosciuta l'esistenza di una malattia professionale (neurinoma del nervo acustico[2]), sviluppata a causa della prolungata esposizione alle emissioni del telefono cellulare, usato nello svolgimento delle mansioni a lui assegnate, nel periodo 1995/2008, durante il quale aveva lavorato presso una acciaieria della zona.-

In primo grado la domanda, a seguito di approfondita Consulenza Tecnica d'Ufficio, veniva accolta; tuttavia, l'Inail proponeva appello, rigettato, a seguito di ulteriore Consulenza Tecnica d'Ufficio, dando luogo alla sentenza in commento.-

La decisione che qui si commenta ha assunto velocemente diffusione e notorietà, anche mediatica, perché tratta un tema che tocca oggi ogni singola persona: l'uso del telefono cellulare.-

In realtà, nonostante il clamore giornalistico sulla vicenda, non si tratta di una vera e propria novità giurisprudenziale, seppure la pronuncia resti molto importante.-

[2]

SULLA ESISTENZA DI UN NESSO CAUSALE TRA LA MALATTIA E L'ESPOSIZIONE LAVORATIVA ALLE RADIO FREQUENZE

Il fulcro della questione: vi è un nesso causale tra l'insorgenza della malattia (neurinoma del nervo acustico) e l'esposizione lavorativa alle radio frequenze?

Prima di tutto occorre fare chiarezza sotto un determinante profilo:

  • la scienza medica ricerca una "connessione certa" tra malattia ed esposizione;
  • il diritto, in particolare quello giuslavoristico, si "accontenta" di "un'alta probabilità", di "una ragionevole certezza".-

La differenza, per quanto possa sembrare banale, è determinante, come si vedrà.-

La letteratura scientifica è divisa in merito alle conseguenze nocive dell'uso dei telefoni cellulari:

  • da una parte, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), facente parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (ente considera l'esposizione a campi elettromagnetici ad alta frequenza come "cancerogeni possibili per l'uomo" (categoria 2B);
  • dall'altra, lo studio "Interphone" individua un eccesso di rischio statisticamente significativo di sviluppare un neurinoma dell'acustico solo negli individui che abbiano usato il cellulare molto a lungo e per molto tempo (superiore a 1.640 ore)[3].-

Dunque, allo stato, non vi è una situazione di certezza scientifica[4] nel rapporto tra esposizione e insorgenza della patologia, sebbene, purtroppo, l'esposizione alle radiofrequenze siano state classificate come possibili cause oncogenetiche[5] (cioè uno dei fattori che favoriscono l'insorgenza) nell'uomo della malattia.-

(3)

MALATTIA PROFESSIONALE ED ONERE DELLA PROVA.-

Piccola, ma doverosa, premessa terminologica.-

Per malattia professionale si intende una patologia che si sviluppa, nello svolgimento dell'attività lavorativa, a causa del contatto con materiali o fattori nocivi.-

Alcune di questa malattie sono "tabellate", cioè sono inserire in un elenco tassativo, per le quali, in caso di insorgenza, si ha una presunzione legale dell'origine professionale.-

In detta ipotesi, il lavoratore deve provare solamente lo svolgimento di mansioni rientranti nell'ambito delle lavorazioni c.d. tabellate e l'esistenza di una malattia inserita in elenco[6],con il conseguente onere di prova contraria a carico dell'I.N.A.I.L., quale, ad esempio, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa, oppure causata da un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la patologia.-

Nel caso, invece, di malattie non indicate in tabella, ovvero indicate con la loro denominazione scientifica, ma causate da attività lavorative non incluse nella tabella stessa, il lavoratore deve dimostrare 1) l'insorgenza della malattia; 2) la dannosità della prestazione lavorativa svolta; 3) il rapporto causale tra la malattia e il lavoro concretamente svolto.-

[4]

IL NEURINOMA E' UNA MALATTIA PROFESSIONALE NON TABELLATA

Il neurinoma del nervo acustico, per unanime consenso, è una "malattia professionale non tabellata".-

In questa prospettiva di analisi - seguendo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità- «trattandosi di malattia professionale non tabellata e ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, indubbiamente gravante sul lavoratore, [...] deve essere valutata in termini di ragionevole certezza e può essere ravvisata in presenza solo di un rilevante grado di probabilità, e ciò sulla base delle risultanze offerte, per ciascun caso di specie, non solo dal lavoratore, ma anche dai consulenti medico-legali nominati d'ufficio, nonchè in ragione delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore, della specifica tipologia di malattia e delle caratteristiche concrete (per durata e intensità) della esposizione del lavoratore alle radiofrequenze.-

Tale analisi deve essere condotta attraverso il principio - riconosciuto uniformemente dalla Suprema Corte - della "equivalenza delle cause", per cui "deve essere riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge."[7].-

[5]

I PUNTI CHIAVE DELLA VICENDA IN ESAME

In estrema sintesi:

  • Il lavoratore aveva utilizzato in maniera massiccia telefoni cellulari nel periodo 1995/2008, per almeno tre ore al giorno durante l'orario di lavoro, e per un'ulteriore ora al giorno al di fuori dell'orario di lavoro per una sorta di reperibilità;
  • a causa di un grave trauma acustico subito nel 1987 - indipendente dalla patologia successiva - con conseguente completa perdita dell'udito dall'orecchio destro, il lavoratore utilizzava il telefono cellulare esclusivamente all'orecchio sinistro, e la patologia si era manifestata proprio nella parte sinistra del cranio del ricorrente;
  • nessuno strumento era stato fornito al lavoratore per attenuare la sua esposizione alle radiofrequenze (ad es., cuffie auricolari);
  • i primi telefoni cellulari (per almeno 5 anni, dal 1995 al 2000), utilizzavano la tecnologia Etacs, ad altissima frequenza;
  • nelle due pronunce, di primo e secondo grado, un ruolo centrale è svolto dalla Consulenze Tecniche di Ufficio.-

[6]

IL METODO GIURIDICO APPLICATO AL CASO DI SPECIE

Nel caso in esame, il CTU si è attenuto precisamente ai criteri descritti, avendo prima individuato, sul piano scientifico ed epidemiologico, la legge causale di copertura generale, che correla la specifica malattia da cui è affetto l'appellato (neurinoma del nervo acustico di sinistra) all'attività professionale pericolosa (esposizione lavorativa, per non meno di 10.361 ore dal 1995 al 2008, a radiofrequenze da utilizzo di telefono cellulare con tecnologia Etacs fino al 2005) ed avendo, poi, confrontato la regola generale con le specificità del caso concreto, è giunto a fornire una spiegazione del nesso causale in termini non di certezza ma di elevata probabilità logica (probabilità qualificata), anche in relazione all'esclusione dell'intervento di fattori causali alternativi (qui neppure ipotizzati da alcuno, nemmeno dall'INAIL) e della presenza di elementi individualizzanti rafforzativi (l'insorgenza della patologia all'orecchio sinistro, l'unico utilizzato dal lavoratore per le telefonate, a causa della grave sordità pregressa all'orecchio destro).-

Nel caso di specie, dunque:

 "per quanto attiene la genesi del neurinoma del nervo cranico, non vi è certezza, ma elevata probabilità (probabilità qualificata) che l'utilizzo del telefono cellulare possa essere considerato come fattore concausale in assenza di altre possibili cause, come unico fattore di rischio, costituito da un'esposizione prolungata a radiofrequenze in un periodo nel quale i sistemi telefonici esponevano gli utilizzatori a elevate intensità".-

[7]

CONCLUSIONI

La sentenza in commento riconosce l'esistenza del nesso causale tra l'esposizione a campi elettromagnetici prodotti da telefoni cellulari e l'insorgenza di un neurinoma del nervo acustico qualificato nei termini giuridici di malattia professionale non tabellata a eziologia multifattoriale.-

Ma questo riconoscimento - seppure costituisca un precedente, anche importante - vale solo nel caso di specie e non già come regola generale.-

Come detto non si tratta di una novità nel panorama giurisprudenziale, in quanto ci sono altre pronunce identiche, "rispetto a uno strumento (anche) di lavoro relativamente nuovo come il telefono cellulare che, in quanto tale, è ancora di difficile valutazione in termini di rischi reali o potenziali nel medio e nel lungo periodo per la salute di chi lo utilizza[8]".-

La prima pronuncia della Cassazione[9] sul punto è, in assoluto, la n. 17438/2012[10] con cui veniva riconosciuta una malattia professionale come conseguenza dell'uso prolungato del telefono ed il lavoratore indennizzato con una rendita.-

Piu' recentemente, c'è stato un riconoscimento della malattia professionale (sempre non tabellata) - da parte della Corte d'Appello Torino, Sez. lavoro, con una sentenza in data 03/12/2019 - per il lavoratore che aveva contratto una patologia per avere utilizzato in maniera abnorme il telefono cellulare a causa di lavoro.

NOTE

[1] Assistiti dagli avvocati Renato Ambrosio, Stefano Bertone e Chiara Ghibaudo.-

[2] Il neurinoma del nervo acustico "è un tumore benigno che interessa l'ottavo nervo cranico. L'ottavo nervo cranico è formato da due rami: il ramo cocleare - fondamentale per l'udito - e il ramo vestibolare - fondamentale per il mantenimento dell'equilibrio [...] Il neurinoma dell'acustico non è quasi mai asintomatico [...] I sintomi che questo tumore benigno comporta dipendono dalla grandezza del tumore e dall'eventuale interessamento delle strutture nervose circostanti. Questo tumore benigno può crescere fino a dimensioni considerevoli e arrivare a interessare i nervi cranici vicini o il tronco cerebrale [...] Nel caso in cui è il tumore comprima il nervo uditivo, i pazienti lamentano un abbassamento monolaterale delle capacità uditive di grado variabile e ingravescente. L'ipoacusia può essere associata a ronzii e disturbi dell'equilibrio. Più raramente possono aversi anche vertigini [...] Quando la compressione riguarda il nervo trigemino la sintomatologia può comprendere, oltre ai sintomi uditivi, disturbi della sensibilità facciale [...] Se il tumore arriva a comprimere anche il nervo facciale si possono avere disturbi del gusto e paresi facciali [...] Quando il tumore è di dimensioni considerevoli (diametro oltre i 3-4 cm) e arriva a comprimere il tronco cerebrale, si possono avere perdita della coordinazione muscolare, visione doppia (diplopia), ipertensione endocranica (che comporta cefalea con nausea e vomito) [...] ".- Passo tratto da https://www.humanitas.it/malattie/neurinoma-dell-acustico/

[3] Tuttavia, la stessa Corte di Cassazione ha definito tale studio non particolarmente attendibile, per essere stato cofinanziato dalle stesse ditte produttrici di cellulari (Cass. 17438/2012).-

[4] Vale a dire che non c'è una legge scientifica che abbia un preponderante consenso; ad esempio, pochi mesi fa, è stato pubblicato uno studio condotto dai ricercatori del dipartimento di salute pubblica dell'Università di Oxford e dell'Istituto per la Ricerca sul Cancro (IARC) di Lione, pubblicato sul «Journal of the National Cancer Institute» - qui consultabile https://tinyurl.com/Studio-Oxford - che sembra ridimensionare le colpe delle radiofrequenze L'ultimo della lista che sembra «assolvere» le radiofrequenze; viceversa, a prescindere che il suddetto studio presente oggettivi limiti di criticità (ad esempio i soggetti campionati erano tutte donne, di giovane età, e l'uso del cellulare molto ridotto), altri studi confermano la portata pericolosa delle radiofrequenze, come ad esempio quello condotto dal nostro Istituto Superiore di Sanità nel 2019, qui consultabile https://tinyurl.com/Studio-Istituto-Superiore.

[5] Tanto si legge nella consulenza tecnica d'ufficio redatta, in grado di appello, nel caso di specie, dal Prof. Albera: "Per quanto attiene l'etiologia del neurinoma dell'acustico, nella sua forma sporadica, oggi non vi è ancora alcuna certezza, anche se sono stati ipotizzati alcuni fattori favorenti per il neurinoma sporadico (esposizione al rumore, fattori genetici, allergia).".-

[6] Ex plurimis, Cass. n. 13024/2017.-

[7] L'uso del telefono, anche nella vita privata e nel tempo libero, ci conduce al punto tale da confondere uso personale e lavorativo, ma questa promiscuità può avere incidenza nel riconoscimento di una eventuale malattia professionale?

Per il Tribunale del Lavoro di Firenze: "Il rapporto concausale tra l'insorgere della patologia e l'utilizzo del telefono cellulare per attività lavorativa non è escluso dalla circostanza dell'utilizzo dello stesso per motivi personali".- (Tribunale Firenze, sentenza del 24/06/2017)

[8] Passo tratto da "Esposizione a campi elettromagnetici prodotti da telefoni cellulari, malattia professionale a eziologia multifattoriale, tutele del lavoro", a cura del Prof. Michele Tiraboschi, qui consultabile https://tinyurl.com/Saggio-Prof-Tiraboschi .-

[9] La prima di merito in assoluto è quella della Corte di Appello di Brescia del 22-12-2009, che poi ha dato vita alla pronuncia della Suprema Corte sopra indicata, della quale si riporta il relativo principio: "[...] È indennizzabile quale malattia professionale il neurinoma endocranico che con elevata probabilità, accertata mediante consulenza tecnica d'ufficio, sia ricollegabile causalmente ad un uso intenso del telefono cellulare e del radiotelefono necessitato dallo svolgimento delle mansioni lavorative [...]".-

[10] Di cui si riporta la relativa massima: "[...] L'insorgenza di patologia tumorale (neurinoma del Ganglio di Gasser) nel lavoratore a causa dell'utilizzo continuativo del telefono cellulare e cordless protratti per svariati anni e per diverse ore al giorno costituisce malattia professionale, con diritto del lavoratore a percepire la relativa rendita [...]".- 

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