L’INVIO DI FOTO, IN DIVISA SU WHATSAPP, PER FINI PRIVATI E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO.- BREVE NOTA ALLA SENTENZA 124/2021 DEL TAR BOLOGNA

13.07.2021

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS:  WHATSAPP -  FOTO -  SCOPI PRIVATI DIVISA

Indice

· INTRODUZIONE;

· I MOTIVI DI RICORSO. IL PERCORSO DEL TAR;

· CONCLUSIONI.-

[1]

INTRODUZIONE

Il ricorrente, un Caporale Maggiore dell'Esercito in servizio presso l'Accademia Militare di Modena, veniva sottoposto a procedimento disciplinare, in quanto non solo procedeva alla cessione onerosa di un cucciolo di cane, violando l'obbligo di dotarlo di microchip prima della vendita, ma inviava, come garanzia della sua serietà, all'acquirente, una donna, delle foto che lo ritraevano in divisa ed, infine, pubblicava su un sito specializzato, un elevato numero di annunci, aventi ad oggetto la vendita di cuccioli di varie razze in diverse città d'Italia, lasciando come riferimento un'utenza mobile intestata all'Accademia Militare di Modena. -

Veniva indagato per i reati di cui agli articoli 640 e 485 cp, ma il procedimento veniva archiviato; viceversa, l'azione disciplinare si concludeva con la sanzione della sospensione dal servizio per mesi due, in quanto, con la sua condotta, il ricorrente aveva "disatteso fortemente i doveri propri dello stato di militare, nonché quelli attinenti al giuramento prestato, al grado rivestito, al senso di responsabilità e al contegno che ogni militare deve tenere in qualsiasi circostanza".-

[2]

I MOTIVI DI RICORSO. IL PERCORSO DEL TAR.

La difesa del ricorrente era basata essenzialmente sulla circostanza che la condotta posta in essere era assolutamente privata, al di fuori del servizio.-

Tale strategia non veniva condivisa dal Collegio adito, in quanto

  • L'art. 720 c. 2 lett. b del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" vieta al militare l'uso dell'uniforme nello svolgimento delle attività private;
  • benchè l'applicativo whatsapp sia strumento telematico di comunicazione a distanza di natura privata (Cassazione 10 settembre 2018 n. 21965; Tribunale Parma 7 gennaio 2019) e non già un vero e proprio social network destinato ad una pluralità di persone, la condotta adottata dal ricorrente appariva comunque illecita e incompatibile con lo status di militare, non risultando verosimile l'invocata esimente della finalità di garantire la propria affidabilità personale.-

[3]

CONCLUSIONI

Il Tar, sebbene, ritenga sussistente la rilevanza disciplinare, allo stesso modo evidenzia come la dinamica dei fatti ne configuri una natura privata e, di conseguenza - non potendo sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, fatti salvi i paletti della manifesta irragionevolezza e/o arbitrarietà della valutazione dell'autorità procedente - ritiene la sanzione viziata da illogicità e la annulla, rimettendo all'autorità procedente per l'emanazione di una nuova sanzione, pulita dai vizi.-

Dal box qui a sinistra puoi scaricare direttamente il file in formato pdf, ma ricorda di indicare la fonte (titolo articolo, autore, link diretto)

Clicca qui

Per richiedere una consulenza su questo argomento