“L’IMMOTIVATA CANCELLAZIONE DI UNA PAGINA SOCIAL VA RISARCITA”.COMMENTO ALLA ORDINANZA DEL 10-3-2021 DEL TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

22.09.2022

A cura dell'avv. Laura Buzzerio

TAGS: PAGINA SOCIAL - CANCELLAZIONE - RISARCIMENTO

INDICE

1) IL FATTO;

2) LA DECISIONE DEL TRIBUNALE.-


IL FATTO

Con ricorso, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., un soggetto esponeva di essere iscritto da circa dieci anni a Facebook, con una pagina che recava come account il proprio nome e cognome, cui erano collegate altre due pagine, relative a degli hobbies dallo stesso coltivati, le quali risultavano essere state rimosse senza alcuna spiegazione e motivazione e come, a suo avviso, ciò fosse il risultato di una "ritorsione", in quanto, nella sua qualità di avvocato, aveva assunto un mandato difensivo per altro utente, a sua volta, rimosso dal social network, diffidandone la proprietà; in conseguenza, adiva la Magistratura ordinaria e chiedeva la condanna del social network a ripristinare il detto profilo personale e le dette pagine, stabilendo una penale per ogni giorno di ritardo, oltre che al risarcimento dei danni subiti.-

[2]

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE

(A)

SULLE REGOLE DEI SOCIAL NETWORK

Come noto, attraverso la "iscrizione" al servizio online, l'utente accede ad un servizio che gli consente di entrare in contatto con gli altri utenti in tutto il mondo, condividendo informazioni, documenti (fotografie, files, collegamenti a altri siti ecc..) e svolgendo altresì discussioni a mezzo di messaggi -più o meno, a seconda delle opzioni selezionate- pubblici, oppure privati.-

Il regolamento contrattuale non prevede il diritto del gestore di recedere ad nutum, atteso che il recesso è espressamente previsto soltanto per l'ipotesi di violazione delle regole contrattuali da parte dell'utente.-

È prevista, in particolare, in caso di violazione delle regole contrattuali una serie di misure che vanno, in ordine di crescente gravità, dalla rimozione di contenuti, alla sospensione dall'utilizzo del servizio e, nei casi più gravi, la disabilitazione dell' account, sia temporanea che definitiva.-

In conclusione, la rimozione di contenuti e la sospensione o cancellazione di account è prevista soltanto per le giuste cause indicate nel regolamento contrattuale, con obbligazione per il gestore di informare l'utente delle ragioni della rimozione ,.-

(B)

LA RIMOZIONE DI UN PROFILO, SENZA MOTIVAZIONE, COSTITUISCE UNA IPOTESI RISARCITORIA

La rimozione di un profilo personale o di una pagina a esso collegata in carenza di qualsiasi violazione delle regole contrattuali da parte dell'utente, e in carenza di qualsiasi informazione all'utente delle ragioni della rimozione, configura un inadempimento del gestore, inquadrabile ai sensi dell'art. 1218 c.c, perchè secondo massima di comune e indiscussa esperienza, "la partecipazione al social network rappresenta un elemento importante per la vita di relazione dei suoi utenti [...] non è solo una occasione ludica, di intrattenimento, ma anche un luogo, seppure virtuale, di proiezione della propria identità, di intessitura di rapporti personali, di espressione e comunicazione del proprio pensiero".-

Di qui la doverosità del risarcimento, per la cancellazione immotivata e/o, comunque, non provata.-

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