L’ASL NON E’ LEGITTIMATA PASSIVA NEI GIUDIZI PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO INVALIDI. TRIBUNALE DI TRANI N. 741/2023.

19.06.2023

A cura dell'Avv.MicheleAlfredo Chiariello

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INDICE

1)IL FATTO;

2)CENNI SUL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI (CUDE)

3)LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI;

4)PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI.-

*****

[1]

IL FATTO

Un soggetto[1] conveniva in giudizio, avanti il Tribunale del Lavoro di Trani, l'Inps, l'ASL ed il Comune di Trani, affinchè fosse dichiarato – previo accertamento della sussistenza del corrispondente requisito sanitario (invalidità in misura non inferiore al 67%) – il suo diritto a ricevere il contrassegno invalidi.-

Tutti gli Enti convenuti eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva.-

Il Tribunale di Trani, nella persona del Giudice del Lavoro Dott. Eugenio Carmine Labella, respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Inps e dal Comune, accogliendo solo quella dell'Asl.-

[2]

CENNI SUL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI (CUDE)

«Il cd. "contrassegno[2] di parcheggio per disabili" (CUDE – Contrassegno Unico Disabili Europeo, introdotto nel nuovo formato europeo dal D.P.R. n. 151/2012) viene rilasciato dal Comune di residenza della persona con disabilità, previo specifico accertamento sanitario.-

Per il rilascio, dunque, l'interessato deve munirsi di certificazione medica[3] di competenza della propria ASL che attesti la sussistenza di una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, o di cecità. -

L'art. 4 della legge n. 35/2012[4] prevede che Commissione medica dell'Asl, che accerti invalidità o handicap, debba indicare nel relativo verbale l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi.-

Occorre precisare che tali Commissione Mediche delle Asl "A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo […] In ogni caso l'accertamento definitivo è effettuato dall'INPS[…][5].-"

[3]

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI

Il Tribunale del Lavoro di Trani, di conseguenza, tanto statuiva: "la ASL deve ritenersi priva di legittimazione passiva nel presente giudizio, che vede quale contraddittore in ordine alla domanda proposta, solo l'INPS, quale titolare del potere di accertamento del requisito sanitario, e altresì il Comune, tenuto, all'esito della procedura, al rilascio del contrassegno".-

[4]

PREDECENTI GIURISPRUDENZIALI

La sentenza in commento si inserisce in un orientamento preciso:

  • Tribunale di Trani n. 1525/2022 a firma del medesimo Dott. Eugenio Carmine Labella;
  • Corte di Appello di Bari n. 2085/2022, estensore Dott.ssa Elvira Palma;
  • Tribunale di Foggia n. 1032/2023, a firma del Giudice Lilia M. Ricucci;
  • Tribunale di Foggia n. 746/2022, a firma del Giudice Azzurra de Salvia.-

NOTE

[1] Assistito dall'avvocatessa Maria Franca Beradino.-

[2] L'art. 381, comma 2, D.P.R. n. 495/1992 così testualmente dispone:

"Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: contrassegno di parcheggio per disabili conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: simbolo di accessibilità di cui alla figura V.5.

3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio".

[3] Naturalmente tale Certificazione deve essere allegata alla domanda da presentarsi al Sindaco del Comune di residenza con i propri dati personali.-

[4] https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0035.htm#04

[5] Art. 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, poi convertito nella legge n. 35/2012, indicata nella nota precedente.-

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