INVESTIMENTO FUORI DALLE STRISCE PEDONALI: E’ OMICIDIO STRADALE? CASSAZIONE N. 43074/2022

29.05.2023
l'immagine è puramente illustrativa
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A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: INVESTIMENTO - STRISCE PEDONALI - DECESSO - OMICIDIO STRADALE - CASS 43074 2022 - CASS 18282/2023  - CASS 18508/2023

INDICE

1)IL FATTO;

2)LA REGOLA GENERALE;

3)LE ECCEZIONI ALLA REGOLA GENERALE;

4)LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE .-

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[1]

IL FATTO

Un soggetto veniva condannato per il reato di cui all'art. 589-bis c.p[1]., perchè, alla guida della propria auto, in ora notturna, procedendo ad una velocità superiore al limite, investiva una donna anziana.-

In particolare, l'uomo, non avvedendosi della presenza della signora, che stava attraversando la carreggiata in prossimità delle strisce pedonali, la investiva, caricandola sul cofano e sospingendola ad una distanza di 17 metri, procurandole lesioni gravissime al capo, che ne determinavano il decesso immediato.-

Avverso questo provvedimento, ricorreva in Cassazione, eccependo, in particolare che nel caso concreto, non era (stato) in condizione di percepire la presenza del pedone, vestita di scuro, fuori dalle strisce pedonali.-

[2]

LA REGOLA GENERALE.-

In tema di circolazione stradale, l'attraversamento della carreggiata da parte del pedone, anche al di fuori delle strisce pedonali, non è evento eccezionale dal quale può farsi discendere l'esonero da responsabilità del conducente, il quale ha l'obbligo di arrestarsi e cedere il passo al pedone, avvistandolo per tempo in base ad un criterio prudenziale che deve sempre informare la condotta di guida.-

Ciò comporta, ad esempio, con specifico riferimento all'ipotesi dell'investimento del pedone nell'atto di attraversare la strada, che "anche nelle ipotesi in cui il semaforo verde consente la marcia, l'automobilista deve accertarsi della eventuale presenza, anche colpevole, di pedoni che si attardino nell'attraversare, in quanto il conducente, favorito dal diritto di precedenza non deve comunque abusarne, non trattandosi di un diritto assoluto e tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada, anche se eventualmente in colpa" (cfr. Cass. Pen n. 117/2019).

[3]

LE ECCEZIONI ALLA REGOLA GENERALE

Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua "avvistabilità" da parte del conducente del veicolo investitore. È cioè necessario che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo.-

In conclusione, qualora il conducente del veicolo, non attenendosi alle regole stabilite dall'art. 140 C.d.S., investa un pedone che abbia attraversato fuori dalle strisce, non può invocare l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento, nè l'esclusione del nesso di causalità tra tale evento e la sua condotta.-

[4]

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

Nel presente caso, come evidenziato nella sentenza impugnata, il ricorrente, considerate l'andatura lenta del pedone (anziana signora che deambulava con l'uso di un bastone), la larghezza della carreggiata ed il punto d'urto, avrebbe avuto tutto il tempo di arrestare la marcia, evitando l'impatto.-

La Suprema Corte confermava la sentenza di condanna dei primi due gradi di giudizio, enunciando il seguente principio:

"il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce, essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze.".-

NOTE

[1] Art. 589 bis cp, c.d. "omicidio stradale".-

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Tale principio è stato confermato, qualche settimana fa, dalla Cassazione Penale con le sentenze n. 18282/2023 e 18508/2023.-

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