INDENNIZZATO IL MINORE COLPITO DA LIPODISTROFIA DELTOIDEA DOPO IL VACCINO ANTINFLUENZALE. TRIB.TRANI N. 415/2024

14.06.2024
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. LAURA BUZZERIO

TAGS: VACCINO ANTINFLUENZALE - TRIB. TRANI N. 415/2024 - L. N. 210/1992 - DPR N. 834/81 - VAXIQUIP TETRA - LIPODISTROFIA DELTOIDEA

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI.-

Disclaimer: Nell'articolo, qui di seguito, non sono contenute opinioni personali e/o posizioni soggettive a favore o contro le vaccinazioni, ma viene descritto un caso, sottoposto al vaglio del Tribunale, nel quale la somministrazione aveva provocato delle conseguenze dannose.-

[1]

IL FATTO

A seguito della somministrazione di un vaccino antinfluenzale, un minore veniva colpito da "lipodistrofia deltoidea post vaccinica"[1]; tuttavia, nonostante fosse stata riconosciuta la sussistenza del nesso causale tra vaccinazione e patologia, la relativa richiesta di riconoscimento dei benefici economici, di cui alla L. n. 210/1992[2], veniva rigettata, in quanto non riconducibile alla previsione tabellare ai sensi del DPR n. 834/81.-

Di conseguenza, i genitori adivano la Magistratura.-

[2]

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRANI

Il Tribunale di Trani Sezione Lavoro, nella persona della Dott.ssa Floriana Dibenedetto - dopo aver ribadito che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 118/2020, l'indennizzo spetta anche in caso di danni permanenti conseguenti a vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate e che nel caso di specie il nesso causale tra la somministrazione vaccinale e la patologia era stata già accertata, accoglieva il ricorso, facendo proprie le conclusioni del Consulente nominato, che così aveva motivato: "La mancata ascrizione tabellare è dovuta al fatto che tale lesione non compare nell'elenco tabellare A . Tale tabella apparirebbe obsoleta, poiché non comprende tante altre patologie che inficiano lo stato psico-fisico della persona. Trattasi di una tabella pensata per i militari e i dipendenti di Amministrazioni statali e non comprendente "con chiarezza" quelle patologie derivanti da trasfusioni o inoculo di vaccini. Non dobbiamo dimenticare che nel caso di specie tale lesione ha generato un difetto estetico-funzionale, evidente "a colpo d' occhio", ed ha delle ripercussioni sia a livello psicologico che funzionale. Infatti potrà precludere allo stesso minore alcune tipi di attività lavorative in futuro.".-

Di conseguenza, il Tribunale di Trani riteneva la lesione riportata dal minore fosse ascrivibile all'8° categoria del DPR n. 834/81 riconoscendogli il beneficio economico di cui alla legge n. 210/1992.-

NOTE

[1] Cioè la formazione di accumuli di grasso sotto pelle, antiestetici, ma anche da tenere sotto controllo.-

[2] La Legge 25 febbraio 1992 , n. 210, riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti.-

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