IN CASO DI FURTO, LA VIDEO SORVEGLIANZA NON ESCLUDE AGGRAVANTE DELLA ESPOSIZIONE DELLA COSA ALLA PUBBLICA FEDE. CASS. N. 23649/2023

02.10.2023

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: FURTO - ESPOSIZIONE ALLA PUBBLICA FEDE - SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA

INDICE

1 ) IL FATTO

2) CENNI SULL'AGGRAVANTE DELLA ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICA FEDE;

3) LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE.-

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[1]

IL FATTO

Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato di furto, adiva la Corte di Cassazione, eccependo, fra le altre cose, che la Corte di Appello aveva erroneamente riconosciuto le aggravanti dell'esposizione della merce alla pubblica fede, pur in presenza di un sistema di videosorveglianza.-

[2]

CENNI SULL'AGGRAVANTE DELLA ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICA FEDE

Per "pubblica fede" deve intendersi la condizione di un bene che è raggiungibile da chiunque perché non custodito, per necessità, consuetudine o destinazione (ad esempio la vendita)

Se il bene sottratto, rientra nella situazione sopra descritta, scatta l'aggravante (che comporta l'aumento della pena) del reato di furto[1].-

[3]

LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE

Per la Suprema Corte "la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa[2]"

NOTE

[1] Estendibile anche al reato di danneggiamento doloso (art.635 cpv n°3 c.p.).

[2] Viceversa, non integra il delitto di danneggiamento aggravato, la condotta di chi infrange la vetrina di un esercizio commerciale, al cui interno si trova il personale addetto che ha la diretta percezione di cosa avviene all'esterno, posto che la diretta e continua vigilanza da parte del possessore del bene non consente di ritenere che esso sia esposto alla pubblica fede. (Cass. n. 27050/2023)

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