ILLEGITTIMO SOTTOPORRE AGENTE A TEST PSICHIATRICI PER VERIFICARE ORIENTAMENTO SESSUALE. TAR PIEMONTE N. 353/2024

26.04.2024
disclaimer: l'immagine è puramente illustrativa
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A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

TAGS: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - ORIENTAMENTO SESSUALE - TAR PIEMONTE N. 353/2024

INDICE

1) LA QUESTIONE;

2) LA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE.-

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[1]

LA QUESTIONE

Un Agente di polizia penitenziaria, a seguito dell'apertura di procedimento disciplinare sulla base di dichiarazioni rese da detenuti e relative a presunte avances a sfondo sessuale dallo stesso provenienti (poi terminato con archiviazione per mancata prova dei fatti), veniva sottoposto ad accertamenti psichiatrici finalizzati a "far chiarezza sulla sua personalità".-

In particolare, nel corso del procedimento disciplinare l'agente veniva sottoposto a domande "ambigue" circa il proprio orientamento sessuale ed erano stati disposti accertamenti psichiatrici, presso la competente Commissione Medica Ospedaliera, finalizzati, evidentemente, ad accertare la eventuale omosessualità.-

La condotta. con cui l'amministrazione aveva "messo alla gogna" il soggetto, sottoponendolo a penetranti controlli psichiatrici, aveva determinato uno stato di sofferenza nell'Agente – sposato e con figli - anche tenuto conto della diffusione, all'interno dell'ambiente di lavoro, di informazioni relative alla propria vicenda personale.-

Per questo adiva il Tar Piemonte per ottenere il risarcimento del danno nei confronti del Ministero, datore di lavoro e responsabile, in senso lato, del procedimento disciplinare.-

[2]

LA DECISIONE DEL TAR PIEMONTE

Il Tar Piemonte accoglieva il ricorso in quanto la condotta tenuta dall'amministrazione aveva causato un danno non patrimoniale risarcibile.-

La circostanza per cui l'amministrazione aveva sottoposto l'agente ad un colloquio con il medico competente e, successivamente, ad un accertamento psichiatrico presso la C.M.O. di Milano, al fine di fare chiarezza sulla sua "personalità" in assenza di elementi concreti che consentissero di ritenere anche solo possibile che il ricorrente fosse affetto da un qualche disturbo, comportava che tale decisione fosse arbitraria e priva di un valido supporto giuridico, oltreché tecnico-scientifico.-

La condotta dell'amministrazione deve ritenersi connotata da colpa in quanto posta in violazione di regole cautelari di condotta di diligenza e prudenza che devono ispirare l'amministrazione nella sottoposizione dei propri dipendenti a valutazioni mediche connotate da elevato grado di "invasività", quali quelle che attengono alla sfera della personalità e dell'orientamento sessuale.-

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CONCLUSIONI

E' indubbio che, nel caso di specie, l'Amministrazione abbia (superficialmente?) sovrapposto potenziali disturbi alla personalità (rilevanti, per la permanenza in servizio) con una eventuale inclinazione sessuale (a quanto pare insussistente) irrilevante sotto il profilo del rapporto di lavoro (ex plurimis Tar Milano n. 1408/2023), anche in conformità con quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della Costituzione, nonché dall'art. 10 della Cedu, per i quali la vita sessuale è riconosciuta come condizione dell'uomo degna di tutela, riguardante l'identità della persona e il diritto alla realizzazione della propria personalità.-


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