ILLEGITTIMO PREAVVISO FERMO AMMINISTRATIVO PER IMPORTO SPROPORZIONATO RISPETTO AL VALORE DEL BENE. CGT TARANTO N. 2047/2025

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO
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INDICE
1️⃣
IL CASO
2️⃣ LA SENTENZA
Hai fretta ? Andiamo dritti al sodo:
1️⃣ Fermo amministrativo sproporzionato 🚗🔒
Un'autovettura di valore rilevante viene colpita da preavviso di fermo per un debito TARI di soli 370 euro: misura invasiva e irragionevole 💶❗
2️⃣ Il principio di proporzionalità vince ⚖️📐
La Corte di Giustizia Tributaria di Taranto annulla il fermo, richiamando diritto UE, Cassazione e art. 10-ter dello Statuto del Contribuente 📜🏛️
3️⃣ La beffa delle spese compensate ⚠️💸
Ricorso accolto, ma spese di giudizio compensate: anche quando il contribuente ha ragione, la tutela ha comunque un costo 🧾😕
*****
1️⃣ IL CASO
Un contribuente si vede notificare un preavviso di fermo amministrativo sulla propria autovettura, di rilevante valore economico e funzionale, per un debito di circa 370 euro, dovuto a titolo di Tari non corrisposta.-
Una vicenda che,
purtroppo, non costituisce un'eccezione.-
Sempre più spesso, infatti, per il recupero di importi modesti, l'agente
della riscossione fa ricorso a misure fortemente invasive, incidendo in
modo significativo sulla sfera patrimoniale e personale del contribuente, senza
che emerga una reale e concreta ponderazione tra il mezzo utilizzato e la
finalità perseguita.-
Nel caso di specie, il soggetto — assistito dall'Avv. Giuseppe Mappa, professionista di comprovata esperienza nella materia — ha tempestivamente impugnato il preavviso, contestando, tra le altre cose, l'illegittimità per manifesta sproporzione, tra debito e valore del bene aggredito.-
2️⃣ LA SENTENZA
La Corte di Giustizia Tributaria di Taranto, con la sentenza n. 2047/2025, ha accolto il ricorso, disponendo l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo, richiamando l'ordinanza n. 32062/2025 della Suprema Corte, ribadendo che il principio di proporzionalità è principio generale del diritto dell'Unione Europea (art. 5 TUE e giurisprudenza della Corte di Giustizia, sentenza 8 marzo 2022, causa C-205/20), è parte integrante del nostro ordinamento ed oggi trova oggi espressa codificazione nel diritto tributario con l'introduzione dell'art. 10-ter dello Statuto del Contribuente, ad opera del D.Lgs. n. 219/2023.-
Di conseguenza, il Collegio afferma che sottoporre a fermo amministrativo un'autovettura di valore significativo, al fine di recuperare un credito di entità inferiore, e di molto, integra una palese violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.-
Nel caso concreto, la sproporzione viene definita senza mezzi termini "lapalissiana", sia in relazione al valore commerciale del veicolo, sia — e soprattutto — al suo valore d'uso nella vita quotidiana del contribuente.-
Resta, tuttavia, un dato che non può non far
riflettere:
all'accoglimento del ricorso è seguita la compensazione integrale delle
spese di giudizio, confermando come, anche quando il cittadino ha
pienamente ragione, il costo della tutela resti spesso — almeno in parte — a
suo carico.-
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