IL TAR LOMBARDIA CONSIDERA LEGITTIMA L’ORDINANZA REGOLATRICE DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE SLOT MACHINE. BREVE NOTA ALLA SENTENZA 369/2021 DEL TAR LOMBARDIA

09.05.2021

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: SLOT MACHINE - ORDINANZA LIMITAZIONE ORARI - LEGITTIMITA'

Indice

· INTRODUZIONE;

· I MOTIVI DI RICORSO. IL PERCORSO DEL TAR;

· CONCLUSIONI.-

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INTRODUZIONE

Una società, licenziataria ed autorizzata al gioco delle slot machine, aveva impugnato, avanti il Tar Lombardia, una ordinanza del vice-sindaco di Cantù - dove insisteva la predetta attività - che aveva disciplinato gli orari di funzionamento delle slot machine dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23, per dare un segnale concreto nel contrasto della diffusione del gioco d'azzardo patologico.-

[2]

I MOTIVI DI RICORSO. IL PERCORSO DEL TAR.

(A)

LA MANCANZA DI UNA ISTRUTTORIA PREVENTIVA

Con il primo motivo la ricorrente lamentava la completa mancanza, addebitabile al Comune, di attività istruttoria, in quanto non avrebbe, preliminarmente, verificato l'esistenza e la sussistenza, in quel territorio, di fenomeni ludopatici patologici.-

Il Tar adito, fatta la premessa che:

gli apparecchi quali le slot machine e le videolottery paiono i più insidiosi nell'ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l'utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo psicologico legato al senso del pudore, l'ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica (TAR Lombardia - Milano, Sez. I, n. 706/2015, confermata da C.d.S., Sez. IV, n. 2957/2017; TAR Lombardia - Milano, Sez. I, n. 1570/2015; Id., Sez. II, n. 1761/2015),

premesso ancora che,

l'ordinanza impugnata indica espressamente la finalità di "tutela della salute pubblica della popolazione, attraverso la limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco",

aveva precisato

che l'ordinanza impugnata si basa sui dati acquisiti dal Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze della ASST con specifico riferimento al territorio del Comune di Cantù e della Provincia di Como.-

(B)

VIOLAIZONE DELL'ACCORDO ENTI/STATO DEL 2017

Con il secondo motivo la ricorrente lamentava che l'ordinanza impugnata sarebbe violativa dell'accordo Enti/Stato del 7.9.2017, che aveva riconosciuto la facoltà di "stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a sei ore complessive di interruzione quotidiana del gioco", in quanto il Comune aveva ridotto l'orario complessivo giornaliero ad 8 ore totali, favorendo, in questo modo, la deviazione dei giocatori patologici verso altre forme di gioco.-

Il Tar, richiamando un orientamento uniforme sul punto (TAR Veneto, Sez. III, n. 620/2019; TAR Lazio-Roma, Sez. II, nn. 2556/2019, 2554/2019, 2553/2019, 2552/2019, 2546/2019 e 2132/2019; TAR Venezia, Sez. III, n. 417/2018),

evidenziava

come l'intesa Stato-Regioni (che, per inciso, non si occupava degli orari di funzionamento) non aveva valore cogente, in quanto non recepita da alcun atto normativo, con la conseguenza che non poteba spiegare efficacia invalidante sull'ordinanza impugnata.-

(C)

LA SOLUZIONE ADOTTATA NON SAREBBE RISOLUTIVA

Per quanto riguarda l'altra eccezione, per cui, secondo la ricorrente, la limitazione degli orari di funzionamento delle slot machine, "sposterebbe" semplicemente i ludopatici verso altre attività pericolose, il Tar condivide l'impostazione del Comune, in quanto, con la soluzione adottata, si limita una delle possibili forme di gioco, che possono portare alla ludopatia, limitandone l'orario e, quindi, l'offerta, perché, diversamente ragionando, la parità di trattamento invocata dalla parte ricorrente si risolverebbe, assurdamente, nell'impossibilità per le amministrazioni comunali di arginare il fenomeno del gioco patologico.-

Né ai provvedimenti di disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco, come quello oggetto di gravame, può essere disconosciuta adeguatezza ovvero idoneità allo scopo, trattandosi di misure che, incidendo sull'offerta del gioco d'azzardo, ne limitano la fruibilità sul piano temporale, mediante uno strumento di portata generale che, al fine, pone le condizioni per la sua riduzione (TAR Lombardia - Milano, Sez. I, n. 1669/2018).-

(D)

LA MANCATA COMUNICAZIONE ALL'UNIONE EUROPEA

Con l'ultimo motivo la ricorrente deduceva che il Comune non avesse, illegittimamente, comunicato l'ordinanza de qua all'Unione europea, impedendo ai competenti organi di quest'ultima di verificare se le disposizioni comunali fossero, o meno, coerenti con i principi del libero mercato e della concorrenza.-

Per il Tar, al riguardo, è sufficiente richiamare l'orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione europea, secondo il quale le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi possono essere giustificate da esigenze imperative connesse all'interesse generale, tra cui, ad esempio, la tutela dei destinatari del servizio e dell'ordine sociale, la protezione dei consumatori, la prevenzione della frode e dell'incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco (in tal senso, sentenza 24 gennaio 2013, nelle cause riunite C-186/11 e C-209/11, punto 23): in quest'ottica, è ammessa dall'ordinamento dell'Unione europea l'introduzione, da parte degli Stati membri e delle loro articolazioni ordinamentali, di restrizioni all'apertura di locali adibiti al gioco, a tutela della salute di determinate categorie di persone maggiormente vulnerabili in funzione della prevenzione della dipendenza dal gioco.-

[3]

CONCLUSIONI

Quello della ludopatia, con tutti i risvolti, anche sociali, che ne comporta, è un discorso assai serio; l'ordinanza in commento è assolutamente condivisibile, anche se la preoccupazione dello Stato di prevenire questi fenomeni, in astratto premiabile, stride con la circostanza che, da queste attività (rectius anche dalla ludopatia) lo Stato tragga benefici economici.- 

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