IL RITARDO NELL’ESECUZIONE DEL GIUDICATO E LE ASTREINTES SECONDO ALCUNE RECENTI PRONUNCE DEL TAR PUGLIA

13.06.2021

A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello

TAGS: ASTREINTES PENALITA' DI CONDANNA TAR PUGLIA

INDICE

1)INTRODUZIONE;

2) L'ORIENTAMENTO DEL TAR PUGLIA;

3) CONCLUSIONI.-

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INTRODUZIONE

Il Tar Puglia, negli ultimi mesi, ha avuto la possibilità di pronunciarsi sull'istituto delle cc.dd. "astreintes", figura derivata dal diritto francese, recepita e prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e) del codice del nostro processo amministrativo, vale a dire una sanzione da porsi a carico dell'Amministrazione inadempiente.-

[2]

L'ORIENTAMENTO DEL TAR PUGLIA

Con diverse pronunce, vale a dire la n.968-967-798-789-733-602-601-579-499- 395-382-230-228-209-208-183-182-128-122 tutte del 2021, nonchè le n. 1233-1508 del 2020, il Tar Puglia non solo condannava le convenute Amministrazioni a dare immediata ottemperanza alle sentenze[1], ma prevedeva una ulteriore condanna sanzionatoria per il ritardo esecuzione del giudicato.-

Dalla combinata lettura delle pronunce in commento, si evince che:

  • la Sezione barese, originariamente, era orientata in senso opposto rispetto alla richiesta di condanna a titolo di "penalità di mora", alla luce dell'attuale stato della finanza pubblica[2];
  • tuttavia, le Pubbliche Amministrazioni, in particolare Il Ministero della Salute, risultano sempre piu' frequentemente evocate in giudizio dinanzi al Tar con i ricorsi in ottemperanza della suddetta specie; tale inadempimento persiste in modo sistematico, pur essendo il diritto economico già definitivamente riconosciuto dal giudice interessato della causa principale (con relativa condanna esecutiva) e non essendo quindi facilmente rintracciabili ragioni di opposizione nel merito, per cui l'esito delle azioni proposte appare sostanzialmente scontato, ed il conseguenziale contenzioso produce ulteriori aggravi di costi certi, costituiti dalle spese spettanti ai difensori, e, in generale, da un non ottimale impiego delle risorse della Giustizia amministrativa; di qui il cambio di orientamento;
  • in ogni caso, neppure possono addursi difficoltà di tipo contabile, poiché l'Amministrazione, obbligata in base ad una normativa ormai interpretata e applicata da tempo, secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, sarebbe comunque in condizione di disporre il pagamento, da regolare in conto sospeso, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 30/1997, anche in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo;
  • la giurisprudenza (in particolare Cons. Stato, Ad. plen., sentenza 25 giugno 2014 n. 15, fatto proprio dal Tar Puglia n. 1051/2020) aveva già chiarito che l'istituto opera per tutte le decisioni di condanna adottate dal giudice ex art. 112 del codice del processo amministrativo[3], ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie;
  • la penalità di mora si affianca al il giudizio d'ottemperanza e dunque "assolve ad una funzione coercitivo-sanzionatoria e non, o quanto meno non principalmente, ad una funzione riparatoria"; trattandosi di una pena, e non di un risarcimento, non viene in rilievo un'inammissibile doppia riparazione di un unico danno ma l'aggiunta di una misura sanzionatoria ad una tutela risarcitoria"; ciò esclude il rischio di duplicazione di risarcimenti, con correlativa locupletazione del creditore e depauperamento del debitore.".-

[3]

CONCLUSIONI

In tutti i casi esaminati, il Collegio barese, oltre a condannare le Amministrazioni evocate al pagamento di una somma determinata ogni giorno di ritardo, aveva disposto la trasmissione del fascicolo alla Corte dei Conti, per le determinazioni del caso.-

Come propriamente evidenziato dal Tar, più volte, le condotte adottate dalle Amministrazioni sono state assolutamente illogiche, manifestamente irragionevoli, contrarie ai principi di efficienza e buon andamento ex art 97 della Costituzione e, da ultimo, ma non per ultimo, causa di danno erariale.-


[1] Notificate con formula esecutiva al Ministero della Salute ed è decorso infruttuosamente altresì l'ulteriore termine, pari a 120 giorni, previsto dall'art. 14 del d. l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.-

[2] Si veda sentenza n. 1535/2020 del Tar Puglia.-

[3] L'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. statuisce espressamente che l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione "delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato"

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