IL RESPONSABILE DELL’AVVOCATURA REGIONALE DEVE ESSERE ISCRITTO ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI. TAR MOLISE N. 341/2021
A cura dell'Avv. MicheleAlfredo Chiariello
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INDICE
1) PREMESSA;
2) LA DECISIONE DEL TAR MOLISE.-
[1]
PREMESSA
La ricorrente, già direttore dell'Avvocatura regionale, poi assegnata ad altri incarichi dirigenziali presso la Regione Molise, aveva impugnato il Regolamento regionale n. 1 del 16 aprile 2020 , nella parte in cui aveva eliminato la precedente previsione, vale a dire che "il Direttore del Servizio dell'Avvocatura regionale dovesse necessariamente essere un soggetto munito dell'abilitazione alla professione forense".-
Tale requisito era, infatti, espressamente indicato nella precedente formulazione del Regolamento.-
[2]
LA DECISIONE DEL TAR MOLISE
Il Tar Molise, rigettava preliminarmente
- l'eccezione sulla giurisdizione amministrativa sulla controversia, in quanto, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, in tema di rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano, alla residuale giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, le controversie nelle quali la contestazione investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo sugli atti di macro-organizzazione, cioè di quelli, attraverso i quali le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali degli uffici e dei provvedimenti che determinano i modi di conferimento della titolarità degli uffici pubblici dirigenziali, nonché le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle p.a.;
- l'eccezione sulla l'inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem, sul rilievo che tra le parti fossero pendenti anche delle cause di natura lavoristica, in quanto non vi era identità di petitum, perché avanti la Magistratura del Lavoro erano stati impugnati singoli atti di gestione particolare del rapporto d'impiego;
stabilendo nel merito della questione che:
l'eliminazione di un selettivo requisito precedentemente, quale l'iscrizione all'albo forense, previsto per l'accesso al ruolo di direttore del Servizio, aveva l'inevitabile effetto di ampliare la platea dei possibili candidati alla relativa posizione, con conseguente nocumento per la posizione riferibile alla ricorrente (anche in considerazione dell'esiguità dei dirigenti regionali muniti sia dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, sia dell'iscrizione nell'elenco speciale tenuto dal locale C.O.A.).-
Infatti, se è pur vero che la legge regionale del Molise non prescrivesse espressamente che il titolare del Servizio dell'Avvocatura regionale dovesse essere abilitato alla professione forense, tale abilitazione è, invece, inequivocabilmente richiesta in termini generali dalla legge statale[1] di riferimento. -
La richiamata norma ha infatti previsto che agli avvocati degli uffici legali, specificamente istituiti presso gli enti pubblici, deve essere assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, e che - per dare piena attuazione al principio dell'autonomia della struttura - la responsabilità dell'ufficio deve essere affidata "ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale"[2] (così, testualmente, l'ultima parte del citato art. 23, comma 2, l. n. 247/2012).-
Tale normativa porta la giurisprudenza ad affermare che le avvocature degli enti pubblici devono essere costituite in un apposito ufficio dotato di adeguata stabilità ed autonomia organizzativa, al quale devono essere preposti avvocati addetti in via esclusiva alle cause e agli affari legali, che devono essere eseguiti senza condizionamenti che potrebbero comprometterne l'indipendenza[3],con esclusione dello svolgimento di "attività amministrativa pura".-
Il regolamento regionale in contestazione si poneva in evidente contrasto con la legge ordinaria, atteso che, non prescrivendo più che il responsabile del Servizio in discorso dovesse essere un avvocato iscritto nell'elenco speciale, implicitamente ammetteva, così, la possibilità che ad esercitare tali funzioni fosse un soggetto non dotato dell'abilitazione professionale forense, e tantomeno perciò iscritto nell'apposito elenco speciale.-
Il regolamento versava dunque in una posizione di insanabile contraddizione con la richiamata, inderogabile norma primaria di fonte statale, motivo per il quale il ricorso veniva accolto.-
NOTE
[1] Vale a dire l'art. 23 della l. n. 247/2012, rubricato "Avvocati degli enti pubblici".-
[2] Sul punto anche Tar Veneto n.1274/2015.-
[3] Ad esempio il Consiglio di Stato, sentenza n. 5538/2018, aveva ritenuto legittima la determinazione dell'azienda sanitaria che aveva imposto al dirigente/avvocato dell'ente l'attestazione della presenza mediante timbratura del badge, posto che ciò non inficia le prerogative di indipendenza ed autonomia del dirigente-avvocato
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