IL PRINCIPIO DELLA INDEROGABILITA’ DEL FORO ERARIALE SI APPLICA ANCHE AI GIUDIZI, INCIDENTALI, DI QUERELA DI FALSO. SENTENZA N. 1741/2021 DEL TRIBUNALE DI TRANI

16.01.2023

A cura dell'Avv. Laura Buzzerio

TAGS: QUERELA DI FALSO - SANZIONE AMMINISTRATIVA - FORO ERARIALE

INDICE

1 ) IL FATTO;

2) LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI.-

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IL FATTO

Nel corso di un giudizio di opposizione avverso un verbale per una violazione al codice della strada, elevato dalla Polizia di Stato, promosso dinanzi al Giudice di Pace di Andria, l'opponente aveva proposto querela incidentale di falso, chiedendo che fosse dichiarata la falsità del verbale in ordine all'identificazione del conducente del motociclo.-

Il Giudice di Pace adito, ritenuti sussistenti i presupposti per la proposizione della querela, con ordinanza del 18.2.2019, aveva sospeso il giudizio di opposizione al predetto verbale di contestazione e concesso termine per la riassunzione della causa di falso, dinanzi al Tribunale territorialmente competente.-

L'attore riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Trani, ritenuto competente, chiedendo che fosse dichiarata la falsità del verbale suindicato.-

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LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI

Il Tribunale di Trani, in composizione Collegiale, Giudice Relatore dott. ssa Maria Azzurra Guerra, sollevava d'ufficio la questione di incompetenza territoriale, tenuto conto della soggettività giuridica pubblica dell'ente convenuto (La Prefettura Bat).-

Come noto, la competenza del giudice del Foro erariale (vale a dire giudizi dove è coinvolta la Pubblica Amministrazione), disciplinata dall' art. 25 c.p.c. e dagli artt. 6 e 7 R.D. n. 1611/1933, ha natura generale, inderogabile, e sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione.-

"La natura incidentale del giudizio di falso non lo sottrae alla disciplina suindicata, tenuto conto dell'autonomia dello stesso, che sebbene connesso a quello principale, ha un suo specifico oggetto, ovvero, l'accertamento della falsità di un documento, che una parte aveva prodotto allo scopo di utilizzarlo come prova legale".-

Per tali ragioni, dunque, Il Tribunale di Trani dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore di quello di Bari.-

A puro titolo di curiosità, si precisa che la pronuncia trova un suo antecedente in una decisione della Cassazione, vale a dire la n. 17780/2004, con la quale gli Ermellini, in un caso speculare a quello in commento, avevano ritenuta corretta la sentenza del Tribunale di Como, che aveva dichiarato la propria incompetenza indicando come competente il Tribunale di Milano.-

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